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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 431 del 19 aprile 2022
Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, proveniente dall'upgrading di biogas di origine agricola. "Società agricola Ariano Biometano s.r.l." - Comune di Ariano nel Polesine (RO). D Lgs n. 28 del 3 marzo 2011.
Con il presente atto si rilascia l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di biometano tramite upgrading di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali (coltivazioni agricole dedicate), compresi residui colturali delle medesime, effluenti zootecnici, nonché sottoprodotti della lavorazione dei cereali, alla “Società agricola Ariano Biometano s.r.l.” (C.U.A.A./P. IVA 05065760281), con sede legale in via Roma 19 – Comune di Cittadella (PD) e operativa (sede impianto) in via Giotto snc – Comune di Ariano nel Polesine (RO), ai sensi dell’art. 8-bis, D Lgs n. 28/2011.
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Il pacchetto legislativo adottato dalle Istituzioni europee tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019 - cd. Winter package o Clean energy package - ha fissato un nuovo quadro regolatorio della governance dell'Unione per l'energia e il clima, funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia e al percorso di decarbonizzazione (economia a basse emissioni di carbonio) entro il 2050, superando di fatto gli obiettivi che le Istituzioni comunitarie si erano date al 2020.
A rafforzare le politiche in materia di energia è intervenuta a gennaio 2020 la comunicazione sul Green Deal (COM(2019)640); la Commissione UE ha delineato una roadmap volta a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia dell'Unione europea attraverso un ampio spettro di interventi che insistono prioritariamente sulle competenze degli Stati membri – attraverso i “Piani nazionali integrati per l'energia e il clima – PNIEC”, che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030 – e interessano prevalentemente l'energia, l'industria, la mobilità e l'agricoltura.
Le risorse per l'attuazione del Green Deal rientrano nel Piano finanziario per la ripresa e la resilienza (cd. Recovery Plan), costituendone una delle priorità: sostenere la transizione verde e digitale e promuovere una crescita sostenibile. I progetti e le iniziative nell'ambito dei Programmi nazionali di ripresa e resilienza dovranno dunque essere conformi alle priorità di policy legate alle transizioni verde e digitale, oltre che coerenti con i contenuti del Piano energia e clima (PNIEC).
Si segnala a tale riguardo l’adozione (14 ottobre 2020) da parte della Commissione europea, dell'Assessment of the final national energy and climate plan of Italy.
Premesso quanto sopra e tenuto conto dei nuovi obiettivi Unionali al 2030 in materia di promozione dell’energia primaria da fonti rinnovabili, va ricordato che già con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 lo Stato italiano aveva posto le basi per la promozione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
La Giunta Regionale, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale, finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.
Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 era stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in ultima definita dal decreto del Segretario regionale per il Bilancio n. 9 del 29 novembre 2011) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, apportando modifiche e integrazione al D Lgs n. 28/2011, ha ridefinito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla più recente Direttiva 2018/2001 (cd. RED II) per il raggiungimento degli obiettivi comunitari di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.
Per il rilascio dell’autorizzazione unica, il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l’Amministrazione procedente preveda il ricorso all’Istituto della Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV – Semplificazione dell’azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
In data 11 agosto 2020 la società “Ariano Biometano s.a.r.l.” (C.U.A.A./P. IVA 05065760281), con sede legale in via Roma 19 – Comune di Cittadella (PD) e operativa (sede impianto) in via Giotto snc – Comune di Ariano nel Polesine (RO), aveva presentato istanza di rilascio di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio un impianto di produzione di biometano tramite upgrading di biogas di origine agricola. A seguito dell’impossibilità di acquisire la documentazione utile alla procedibilità dell’istanza, entro i termini previsti dalla vigente normativa (90 gg), con decreto del direttore della Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 13 del 20 gennaio 2021, il procedimento è stato archiviato.
Il 12 luglio 2021 (protocollo regionale n. 312865) la medesima società “Ariano Biometano s.a.r.l.” ha rinnovato la richiesta finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 8-bis del decreto legislativo n. 28/2011, per realizzare nel territorio del Comune di Ariano nel Polesine (RO), l’impianto di produzione di biometano tramite upgrading di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (colture energetiche erbacee), pari a 24.920 tonnellate all’anno tal quali, compresi i residui dell’attività di coltivazione del fondo non costituenti rifiuto, di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico di origine avicola), pari a complessivi 22.600 t/a t.q., nonché di sottoprodotti della lavorazione dei cereali (pula), pari a 3.670 t/a t.q..
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dell’articolo 8-bis del D Lgs 3 marzo 2011, n. 28, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 15 dicembre 2021, ha indetto la Conferenza di servizi in modalità sincrona finalizzata all’acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli atti di assenso comunque denominati finalizzati al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del citato impianto di produzione di biometano.
Durante l’ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 9 febbraio 2022, le Amministrazioni e gli Enti pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all’unanimità, al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di biometano tramite upgrading di biogas di origine agricola, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell’Allegato A al presente provvedimento, nonché previa trasmissione di ulteriori informazioni di dettaglio della documentazione progettuale.
A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria in data 11 febbraio 2022, protocollo n. 63427, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, nonché alle Strutture regionali aventi competenze sub-procedimentali, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del progetto di variante, avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima società, “Ariano Biometano s.a.r.l.”, l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di biometano alimentato a biogas, in quanto:
Accertata, peraltro, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, in capo al Soggetto istante la disponibilità delle superfici sulle quali realizzare l’impianto di produzione di biometano (Comune di Ariano nel Polesine (RO), foglio 21, mappali n. 196 e 231), attraverso:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” che ha modificato e integrato il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa, biogas e biometano da produzioni agricole, forestali e zootecniche;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria e la DGR n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha ridefinito le competenze amministrative in capo a ciascuna Area in cui si articola la struttura organizzativa della Giunta regionale, prevedendo anche una diversa denominazione a partire dal 1° gennaio 2021;
VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE;
VISTA la DGR n. 1064 del 31 luglio 2018 con la quale sono state approvate le Linee guida in materia di Conferenza di servizi;
VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;
VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;
DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;
delibera
(seguono allegati)
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