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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 50 del 19 aprile 2022


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 12 aprile 2022

Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). Avviso pubblico anno 2022 per la presentazione di istanze di cofinanziamento regionale alla redazione e alla revisione dei piani. (Legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32 comma 21; Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 24 comma 9; L.R. 12 luglio 2007, n. 16, articolo 8).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si stabiliscono criteri e modalità per la concessione nell'anno 2022, mediante Avviso Pubblico, di contributi regionali ai Comuni, finalizzati a sostenere gli oneri finanziari per la redazione e la revisione dei Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 16 del 12 luglio 2007.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con l’art. 8 della L.R. n. 16 del 17 luglio 2007 “Disposizioni generali in materia di barriere architettoniche”, la Giunta regionale, nell’ambito delle iniziative ed interventi promossi per garantire la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli spazi aperti al pubblico da parte delle persone con disabilità, è stata autorizzata ad assegnare contributi ai Comuni che redigono o revisionano i Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui all’art. 32, comma 21 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986 e all’art. 24, comma 9, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

I criteri e le modalità di formazione di tali Piani sono stati approvati con D.G.R. n. 841 del 31 marzo 2009 che, tra l’altro, ne specifica in dieci anni il periodo di validità, ne stabilisce la revisione con le medesime procedure seguite per il piano precedente nonché la necessità di revisione dei piani approvati precedentemente all’entrata in vigore delle disposizioni regionali sopra citate.

A seguito di una verifica svolta dall’Assessorato ai Servizi Sociali presso gli enti locali in merito allo stato di attuazione dei PEBA e al conseguente riscontro di una cospicua maggioranza dei Comuni del Veneto non ancora dotata di tale strumento, la Giunta Regionale, al fine di contrastare il venir meno di una giusta sensibilità nei riguardi della tematica in questione, già dal 2018 ha ritenuto di proporre un’azione di cofinanziamento degli enti locali che potesse costituire stimolo per l’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui i PEBA rappresentano importante presupposto.

A tal fine con deliberazione n. 983 del 6 luglio 2018 la Giunta Regionale ha approvato un primo avviso pubblico volto a cofinanziare con fondi regionali la redazione dei PEBA nei Comuni sprovvisti di tale strumento e con popolazione residente superiore a 10.000 unità, interessando così un bacino di popolazione sufficientemente proporzionato all’entità delle risorse disponibili. L'importo stanziato è stato di euro 800.000,00 e sono risultati assegnati contributi per la somma di euro 510.087,07.

Negli anni 2019 e 2020 la Regione del Veneto ha portato avanti l'iniziativa stanziando a bilancio ulteriori risorse, rispettivamente per l'importo di euro 500.000,00 ed euro 604.735,85 (effettivi impegnati euro 500.000,00 ed euro 493.872,05). Inoltre a partire dal 2019 il criterio di ammissione è stato modificato ammettendo al contributo Comuni di qualunque dimensione demografica.

L'impegno economico sostenuto dal 2018 al 2020 ha consentito di finanziare la formazione di nuovi PEBA in 128 Comuni che erano ancora sprovvisti di tale strumento, nonché la revisione di 25 PEBA per i quali il loro periodo di validità di 10 anni risultava superato (dati aggiornati a marzo 2022).

Con il presente provvedimento si propone di proseguire l'attività di sensibilizzazione che la Giunta Regionale ha iniziato nel 2018, destinando ora la somma di euro 300.000,00 allocata nel capitolo n. 061060 - "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche a favore degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione (L.R. 30/08/1993, n. 41 - L.R. 12/07/2007, n. 16)" per contributi per la redazione di PEBA ai Comuni che ne sono ancora sprovvisti, ovvero per la revisione di quelli per cui risulta superato il periodo di validità di 10 anni.

Si dà atto che la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, a cui è assegnato il capitolo di spesa 061060 - "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche a favore degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione (L.R. 30/08/1993, n. 41 - L.R. 12/07/2007, n. 16)", ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.

Ai fini del risultato atteso, la competente Direzione Lavori Pubblici e Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica ha formulato una proposta tecnico-amministrativa rivolta ad assegnare contributi per la redazione o revisione di PEBA mediante il ricorso a professionalità esterne all'ente richiedente, costituita da un "Avviso" (Allegato A) e da un "Modulo di domanda" (Allegato B) che sono uniti al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il contributo regionale finanzia le spese relative ai compensi professionali comprensivi di oneri previdenziali ed IVA (nel caso costituisca costo per il beneficiario) per la redazione o revisione del PEBA nella misura del 50% di quanto effettivamente speso dall’ente, col limite di:

  • 10.000,00 euro nel caso di popolazione residente non superiore a 10.000 unità;
  • 15.000,00 euro nel caso di popolazione residente superiore a 10.000 unità e non superiore a 30.000;
  • 30.000,00 euro nel caso di popolazione residente superiore a 30.000 unità.

I dati relativi alla popolazione residente sono quelli desunti da rilevazioni ufficiali ISTAT aggiornate al 1° gennaio 2021.

Verranno pertanto predisposte tre graduatorie di beneficiari ammissibili, rispondenti alle situazioni seguenti:

  • Graduatoria A: candidature per redazione del PEBA nei Comuni ancora sprovvisti di tale strumento, di popolazione residente non superiore a 10.000 unità - a tale graduatoria è riservato il 50% delle risorse;
  • Graduatoria B: candidature per redazione del PEBA nei Comuni ancora sprovvisti di tale strumento, di popolazione residente superiore a 10.000 unità - a tale graduatoria è riservato il 30% delle risorse;
  • Graduatoria C: candidature per revisione di PEBA approvato il cui periodo di validità di 10 anni risulta superato - a tale graduatoria è riservato il 20% delle risorse.

Si propone di demandare l'approvazione delle medesime al Direttore della Direzione Lavori Pubblici e Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica. Le graduatorie così approvate saranno valide per il triennio 2022-2024.

Si autorizza altresì il medesimo Direttore alla concessione di eventuali proroghe al termine di rendicontazione delle spese, a fronte di richieste motivate presentate dai beneficiari, nel limite di due anni successivi a quello di assegnazione del contributo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale del 12 luglio 2007 n. 16, ed in particolare l'art. 8;

VISTA la legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 “Legge di stabilità regionale 2022

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 “Bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2021, n. 1821 “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2022, n. 30 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale del 29 novembre 2001 n. 39;

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33; 

VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2012 n. 54, ed in particolare l'art. 2 co. 2;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l'iniziativa di un avviso pubblico volto a cofinanziare con fondi regionali la redazione e la revisione dei PEBA, costituita dall'Avviso (Allegato A) e dal Modulo di domanda (Allegato B) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  3. di determinare in 300.000,00 euro l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Lavori Pubblici e Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica, entro il corrente esercizio, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 061060  - "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche a favore degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione (L.R. 30/08/1993, n. 41 - L.R. 12/07/2007, n. 16" del bilancio di previsione 2022-2024;  
  4. di dare atto che la Direzione Lavori Pubblici e Edilizia a cui è stato affidato il capitolo di cui al precedente punto 3 ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Lavori Pubblici e Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica, degli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresa l'approvazione delle graduatorie finali valide per il triennio 2022-2024 e la concessione di eventuali proroghe al termine di rendicontazione della spesa a fronte di richieste motivate presentate dai beneficiari nel limite di due anni successivi a quello di assegnazione del contributo;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche; 
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  8. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_415_22_AllegatoA_474971.pdf
Dgr_415_22_AllegatoB_474971.pdf

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