Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 08 aprile 2022
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale di soggetti erogatori di prestazioni sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo triennale dell’accreditamento istituzionale di soggetti erogatori di prestazioni sanitarie in coerenza con le condizioni di accreditamento cui all’art. 16 della legge regionale n. 22/2002 ed in attuazione di quanto previsto con DGR n. 1060/2021.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
L’accreditamento istituzionale concorre al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale.
L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona.
L’art. 16 della legge regionale n. 22/2002 ha specificato le condizioni di rilascio dell’accreditamento istituzionale, quali il possesso dell’autorizzazione all’esercizio, la sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, l’accertamento della rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e la verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.
L’articolo 19 della legge regionale 22/2002 disciplina il procedimento di accreditamento, prevedendo che la procedura per il rinnovo dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie prende avvio a seguito di istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) c) e d) da parte di Azienda Zero e si conclude con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale per l’investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) che si esprime sulla coerenza con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b) e sulla sostenibilità economico finanziaria rispetto alle risorse assegnate. Il parere della CRITE è rilasciato sulla base del parere dell’Azienda ULSS in merito al fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, nonché del parere del dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria.
Con DGR n. 1060 del 3 agosto 2021 sono stati approvati, per l’anno 2021, i termini e le modalità di presentazione delle istanze per il rinnovo dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.
All’esito del previsto iter procedimentale, dalla documentazione agli atti risulta che:
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento si propone di rinnovare l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie di cui all’Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, in continuità col precedente accreditamento e per la durata di tre anni ovvero fino al 31 dicembre 2024.
Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;
VISTA la legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”;
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure”;
VISTA la DGR n. 1363 del 16 settembre 2020 “Procedimenti di rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale: determinazioni attuative della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e previsioni per l'anno 2020 sui procedimenti riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;
VISTA la DGR n. 1060 del 3 agosto 2021 “Determinazioni relative ai procedimenti di rilascio e rinnovo di accreditamento istituzionale riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni socio-sanitarie e sanitarie per l'anno 2021. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;
VISTO i pareri espressi dalla CRITE nella seduta del 10 gennaio 2022;
VISTI i rapporti di verifica per l’accreditamento istituzionale, trasmessi da Azienda Zero e acquisiti agli atti della U.O. Programmazione risorse strumentali SSR;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
(seguono allegati)
Torna indietro