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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 51 del 22 aprile 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 08 aprile 2022

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale di soggetti erogatori di prestazioni sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo triennale dell’accreditamento istituzionale di soggetti erogatori di prestazioni sanitarie in coerenza con le condizioni di accreditamento cui all’art. 16 della legge regionale n. 22/2002 ed in attuazione di quanto previsto con DGR n. 1060/2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

L’accreditamento istituzionale concorre al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona.

L’art. 16 della legge regionale n. 22/2002 ha specificato le condizioni di rilascio dell’accreditamento istituzionale, quali il possesso dell’autorizzazione all’esercizio, la sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, l’accertamento della rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e la verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.

L’articolo 19 della legge regionale 22/2002 disciplina il procedimento di accreditamento, prevedendo che la procedura per il rinnovo dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie prende avvio a seguito di istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) c) e d) da parte di Azienda Zero e si conclude con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale per l’investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) che si esprime sulla coerenza con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b) e sulla sostenibilità economico finanziaria rispetto alle risorse assegnate. Il parere della CRITE è rilasciato sulla base del parere dell’Azienda ULSS in merito al fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, nonché del parere del dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria.

Con DGR n. 1060 del 3 agosto 2021 sono stati approvati, per l’anno 2021, i termini e le modalità di presentazione delle istanze per il rinnovo dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.

All’esito del previsto iter procedimentale, dalla documentazione agli atti risulta che:

  • il legale rappresentante di ciascuna struttura in scadenza, già accreditata in forza di un precedente provvedimento della Giunta regionale, ha presentato domanda di rinnovo dell’accreditamento istituzionale come da documentazione conservata agli atti della U.O. Programmazione risorse strumentali SSR;
  • ciascuna struttura è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio in corso di validità;
  • l’Azienda ULSS competente ha rilasciato parere favorevole in merito al rinnovo dell’accreditamento confermando il fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale;
  • la Direzione Programmazione Sanitaria - U.O. Assistenza ospedaliera, ambulatoriale e cure intermedie ha confermato con nota prot. reg. 56113 del 1° dicembre 2021, la coerenza delle strutture con la programmazione sanitaria regionale;
  • la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 10 gennaio 2022, convocate e presenti le Aziende ULSS competenti, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accreditamento istituzionale per le strutture di cui all’Allegato A;
  • l'Azienda Zero, su specifica richiesta della struttura regionale competente in materia di accreditamento istituzionale, ha costituito i Gruppi Tecnici Multi professionale (G.T.M.), ed in esito alle verifiche svolte presso le strutture oggetto del procedimento di rinnovo, ha trasmesso all’U.O. Programmazione risorse strumentali SSR i rapporti di verifica come riepilogato con nota acquisita al prot. reg. 99963 del 3 marzo 2022.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento si propone di rinnovare l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie di cui all’Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, in continuità col precedente accreditamento e per la durata di tre anni ovvero fino al 31 dicembre 2024.

Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”;

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure”;

VISTA la DGR n. 1363 del 16 settembre 2020 “Procedimenti di rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale: determinazioni attuative della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e previsioni per l'anno 2020 sui procedimenti riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTA la DGR n. 1060 del 3 agosto 2021 “Determinazioni relative ai procedimenti di rilascio e rinnovo di accreditamento istituzionale riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni socio-sanitarie e sanitarie per l'anno 2021. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTO i pareri espressi dalla CRITE nella seduta del 10 gennaio 2022;

VISTI i rapporti di verifica per l’accreditamento istituzionale, trasmessi da Azienda Zero e acquisiti agli atti della U.O. Programmazione risorse strumentali SSR;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di rinnovare l’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di cui all’Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, con validità triennale ovvero fino al 31 dicembre 2024 ai sensi dall’art. 19 della Legge Regionale n. 22/2002;
  3. di incaricare Azienda Zero della verifica dell’adempimento delle prescrizioni entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Veneto;
  4. di incaricare, la Direzione Programmazione e controllo SSR, dell’esecuzione del presente atto nonché dell’eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura e all’Azienda ULSS di riferimento;
  5. di notificare il presente atto alle strutture in oggetto e di darne comunicazione all’Azienda ULSS competente per territorio;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_370_22_AllegatoA_474797.pdf

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