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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 39 del 22 marzo 2022


Materia: Difesa del suolo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 213 del 08 marzo 2022

Disposizioni relative al monitoraggio delle acque di falda nell'ambito delle attività di coltivazione delle cave di sabbia e ghiaia. L.R. n. 13/2018 - Piano Regionale per l'Attività di Cava (Deliberazione del Consiglio regionale n. 32/2018).

Note per la trasparenza

Il provvedimento, in applicazione delle norme del Piano Regionale per l’Attività di Cava (P.R.A.C.), individua le disposizioni da attuare per il monitoraggio idrochimico ed idrodinamico delle acque di falda nell’ambito della coltivazione di cave di sabbia e ghiaia.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

In attuazione della legge regionale 16 marzo 2018 n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, il Consiglio regionale con deliberazione n. 32 del 20/03/2018 ha approvato il Piano regionale delle Attività di Cava (P.R.A.C.), il quale, oltre a rispondere alle esigenze di pianificazione, contiene norme generali per la coltivazione delle cave e norme tecniche di esecuzione degli interventi estrattivi finalizzate anche alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela del territorio.

Il piano ha posto quindi particolare attenzione alla tutela della risorsa idrica presente nel sottosuolo dell’alta pianura con preciso riferimento all’acquifero freatico indifferenziato, sede del potente materasso alluvionale grossolano che costituisce la zona di ricarica degli acquiferi.

Considerato che nell’alta pianura sono individuati ambiti estrattivi per la coltivazione delle cave di sabbia e ghiaia e che i terreni di tale area presentano un’alta permeabilità, che comporta elevata vulnerabilità degli acquiferi a potenziali contaminazioni antropiche, il P.R.A.C., per contenere tali potenziali interferenze, ha previsto restrizioni e limitazioni alle nuove autorizzazioni di cava.

In particolare ha stabilito il divieto di portare a giorno la falda con le escavazioni, di ampliare la superficie di falda già a giorno e di approfondire le porzioni di cava in falda (Art. 9, comma 4 delle N.T.A.). Ha limitato anche la profondità delle cave vietando di raggiungere con lo scavo una distanza inferiore a 2 metri dal livello di massima escursione della falda freatica (Art. 9, comma 5 delle N.T.A.).

Inoltre, per perseguire la tutela degli acquiferi, nel Capo IV delle norme tecniche attuative del P.R.A.C., all’art. 18, dedicato alle cave di sabbia e ghiaia, è previsto il monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda in prossimità delle cave che si avvicinano a meno di 5 m dal livello di massima escursione dell’acquifero indifferenziato. In particolare la norma citata prevede quanto segue:

  1. fatte salve eventuali diverse disposizioni impartite in sede di autorizzazione, nel caso in cui il livello di massima escursione della falda sia ad una distanza inferiore a 5 metri dal fondo scavo devono essere attuate opere e misure per la definizione e il monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda;
  2. entro due anni dall’entrata in vigore delle presenti norme anche per le cave di sabbia e ghiaia già autorizzate in cui il livello di massima escursione della falda sia ad una distanza inferiore a 5 metri dal fondo scavo devono essere dotate di un impianto di monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda, da attuarsi secondo le disposizioni impartite dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. 

Va rilevato che, già in vigenza della precedente normativa di settore (L.R. 07/09/1982 n. 44), a partire dalla fine degli anni novanta, in alcuni casi, nelle autorizzazioni riguardanti cave di sabbia e ghiaia le cui escavazioni interessavano la falda freatica o che prevedevano estrazioni a profondità prossime alla stessa, sono stati prescritti l’esecuzione di analisi chimiche e l’obbligo di eseguire misure, anche in continuo, dell’andamento dei livelli freatici. La Sezione regionale Geologia e Georisorse con decreto n. 198 del 30.10.2014 per alcune di queste ha introdotto delle prescrizioni operative concernenti il corretto funzionamento delle misurazioni in automatico dei livelli di falda.

L’attività di monitoraggio ha la finalità di valutare lo stato qualitativo delle acque sotterranee nell’area sottoposta a escavazione, al fine di individuare potenziali fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee e di scadimento della risorsa idrica, favoriti dalla particolare vulnerabilità di alcuni siti estrattivi, allo scopo di adottare misure di prevenzione.

La Direzione Difesa del Suolo e della Costa, in collaborazione con ARPAV, ha elaborato delle indicazioni integrative a quelle già disposte con il citato decreto n. 198/2014, da applicare per il monitoraggio dell’acquifero freatico in relazione alla vicinanza delle escavazioni. Trattandosi di tematica riguardante il controllo della qualità delle acque sotterranee, risulta necessario che le presenti indicazioni siano estese anche alle nuove autorizzazioni in cui il livello di massima escursione della falda possa raggiungere una distanza inferiore a 5 metri dal fondo scavo.

In particolare, considerati i tempi necessari a reperire i dati e le informazioni tecniche significative per la redazione del programma di monitoraggio delle acque sotterranee, nonché le problematiche per le aziende legate al trascorso periodo di emergenza epidemiologica, si ritiene di richiedere ai titolari di cave di sabbia e ghiaia la trasmissione entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento di un programma di monitoraggio idrochimico e idrodinamico aggiornato secondo le indicazioni contenute nell’Allegato A al presente provvedimento, nel caso in cui la cava rientri nella condizione prevista al comma 2 dell’art. 18 delle norme tecniche del P.R.A.C., ovvero a trasmettere attestazione di esclusione da detta condizione, documentata in base a quanto previsto al punto 2 del medesimo allegato.

La documentazione tecnica a corredo delle istanze di proroga dei termini per la conclusione dei lavori estrattivi o di modifica del progetto di coltivazione, presentate entro 12 mesi dalla presente deliberazione, dovrà contenere una proposta di programma di monitoraggio come previsto dal citato art. 18 del PRAC, ovvero l’attestazione di esclusione della necessità di tale monitoraggio.

Si propone quindi di adottare e impartire le disposizioni proposte dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, in collaborazione con ARPAV, riportate nell’Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che riguardano l’obbligo di installazione di almeno 3 piezometri, con specifiche modalità di costruzione e di misurazione in continuo del livello della falda freatica (monitoraggio idrodinamico), nonché le modalità per il campionamento periodico e l’analisi delle acque sotterranee (monitoraggio idrochimico).

La raccolta dei dati così rilevati si inserisce nel più ampio monitoraggio ambientale del P.R.A.C., previsto dal Rapporto Ambientale dello stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 1/2012;

VISTA l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la L.R. 16 marzo 2018, n. 13;

VISTO il P.R.A.C. approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 30 del 16.03.2009;

VISTO il D.M. 06.07.2016.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare le disposizioni contenute nell’Allegato A alla presente deliberazione relative all’esecuzione del monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda da impartire in sede di autorizzazione di cava di sabbia e ghiaia, la cui profondità di scavo sia posta a meno di 5 m dalla massima escursione della falda freatica;
  3. di stabilire che i soggetti già titolari di cave di sabbia e ghiaia sono tenuti a trasmettere entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento un programma di monitoraggio idrochimico e idrodinamico aggiornato secondo le indicazioni contenute nell’Allegato A, nel caso in cui la cava rientri nella condizione di cui al comma 2 dell’art. 18 delle norme tecniche del P.R.A.C., ovvero a trasmettere attestazione di esclusione da detta condizione, documentata in base a quanto previsto al punto 2 del medesimo allegato;
  4. di stabilire che la documentazione tecnica a corredo delle istanze di proroga del termine per la conclusione dei lavori estrattivi o la modifica del progetto di coltivazione presentate entro il termine di cui al punto precedente dovrà contenere comunque il programma di monitoraggio di cui al citato art. 18 del PRAC ovvero l’attestazione di esclusione della necessità di tale monitoraggio;
  5. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa dell’esecuzione del presente provvedimento e della notifica del medesimo ai soggetti titolari di autorizzazione di cava di sabbia e ghiaia;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_213_22_AllegatoA_472303.pdf

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