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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 37 del 15 marzo 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 185 del 28 febbraio 2022

Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le Amministrazioni comunali che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39, commi 4 e 4-bis della L.R. n. 3/2000. Certificazione della percentuale di raccolta differenziata (RD) relativa all'anno 2020 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica riferito all'annualità 2021.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento, la Giunta regionale riconosce le percentuali di raccolta differenziata (RD) registrate dalle Amministrazioni Comunali nel 2020 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica a partire dal 01.01.2021.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il “tributo speciale” per il conferimento di rifiuti solidi in discarica è stato istituito dallo Stato con la legge 28 dicembre 1995 n. 549 (legge finanziaria statale per il 1996), art. 3 (commi dal 24 al 41), quale disposizione finalizzata a disincentivare l’uso della discarica e incentivare il recupero di materia; il gettito regionale del tributo in parola è allocato in apposito fondo ed è destinato a finanziare iniziative in campo ambientale.

L’ammontare del tributo, secondo quanto stabilito dalla norma nazionale, è determinato in funzione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti smaltiti in discarica, nonché, in relazione ad altri aspetti che trovano specifica regolamentazione nella disciplina regionale.

In Regione del Veneto la richiamata legge nazionale trova attuazione nell’art. 39 della legge regionale del 21.01.2000 n. 3 e puntuale regolamentazione nei provvedimenti di Giunta regionale ad esso collegati, in particolare la recente D.G.R. n. 336 del 23.03.2021, con cui sono stati approvati, tra l’altro, la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione della raccolta differenziata effettuata dai Comuni, in sostituzione di quelli approvati con D.G.R. n. 288 dell’11.03.2014. Va ricordato inoltre che con D.G.R. n. 1121 del 17.08.2021 è stata ulteriormente aggiornata la metodica di calcolo per la "Certificazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 3/2000" di cui alla D.G.R. n. 336/2021, escludendo dal calcolo della Percentuale Raccolta Differenziata (%RD) "i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua" (art. 183 b-ter), punto 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Tutto ciò ricordato, va sottolineato come il comma 5 dell’art. 39 della legge regionale 21.01.2000 n. 3 prevede che le riduzioni del tributo speciale, conseguenti al raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta differenziata da parte dei Comuni, possano essere riconosciute dalla Giunta regionale solo a seguito di verifiche effettuate dall'ARPAV – Servizio Osservatorio Regionale Rifiuti sulle dichiarazioni presentate dagli Enti interessati.

Nell’ambito dei compiti d'istituto assegnati, l'ARPAV, con nota n. 115576 del 21.12.2021 (prot. reg. n. 593338 del 21.12.2021), ha comunicato la conclusione della procedura di certificazione per i dati relativi all'anno 2020, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 336/2021.

In particolare, con la succitata nota l’Agenzia ha evidenziato che:

  • la certificazione è stata completata per tutti i 563 comuni;
  • 12 sono i Comuni che non superano il 50% di raccolta differenziata e pertanto soggetti al pagamento del tributo in misura piena (25,82 €/t);
  • 31 Comuni presentano una percentuale di raccolta differenziata compresa tra 50% e 65% e quindi dette Amministrazioni sono soggette al pagamento del tributo nella misura del 65% (16,78 €/t);
  • i restanti 520 comuni superano l’obiettivo del 65% e pertanto pagano il tributo in misura minima (7,75 €/t).

Nella medesima nota, l’Agenzia regionale fa presente che per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi amministrativi stabiliti dalla D.G.R. n. 336/2021, con scadenza fissata per l’anno 2020 al 17.05.2021:

  1. tutti i Comuni hanno rispettato i termini per la presentazione della dichiarazione di veridicità;
  2. n. 71 Comuni hanno trasmesso fuori termine il Piano Economico Finanziario (PEF) approvato per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
  3. n. 20 Comuni non hanno ancora inviato il Piano Economico Finanziario (PEF).

Relativamente ai 71 Comuni citati al punto 2, si prende atto che l’aggiornamento delle metodiche di calcolo per la certificazione della raccolta differenziata, comprensive di questi nuovi termini di scadenza, sono stati introdotti con la DGR n. 336 del 23.03.2021 e si sono applicati per la prima volta sui dati annuali di produzione 2020. Visto pertanto che questo nuovo termine di scadenza è stato introdotto nel corso dell’anno 2021, e rilevato che il ritardo massimo di presentazione dei PEF è pari a 22 giorni, si ritiene di non applicare per i succitati Comuni quanto indicato al punto 7 della D.G.R. n. 288 del 11.03.2014, ovvero l’impedimento all’accesso ai contributi previsti dall’art. 48, comma 1 della L.R. n. 3/2000 e l’applicazione del tributo per il deposito in discarica nella misura piena per l’intera annualità 2021 in caso di tardiva trasmissione della documentazione per la certificazione della raccolta differenziata.

Per quanto concerne invece i 20 Comuni citati al punto 3 che non hanno presentato il Piano Economico Finanziario, si ritiene opportuno applicare quanto stabilito dalla D.G.R. n. 288/2014, cioè il tributo speciale per il conferimento in discarica nella misura massima, impedendo altresì l’accesso ai contributi regionali previsti dall’art. 48, comma 1 della Legge Regionale n.3/2000. Si evidenzia che tra queste Amministrazioni comunali:

  • n. 1 Comune (Valli del Pasubio) sarebbe comunque soggetto al pagamento del tributo intero in quanto ha una raccolta differenziata inferiore al 50%;
  • n. 8 Comuni (Casalserugo, Rotzo, Calvene, Laghi, Pedemonte, Posina, Valdastico e Verona) sarebbero soggetti al pagamento del tributo nella misura del 65% in quanto hanno una raccolta differenziata compresa tra 50% e 65%;
  • n. 11 Comuni (Colceresa, Agugliaro, Carrè, Chiuppano, Marano Vicentino, Piovene Rocchette, Salcedo, Torrebelvicino, Arcole, Castagnaro e Zevio) sarebbero sottoposti al pagamento del tributo in misura ridotta del 30% in quanto risultano aver superato l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata.

Si evidenzia, infine, che nella succitata nota di ARPAV prot. n. 115576 del 21.12.2021 è stato comunicato che i Comuni di Erbezzo, Ferrara di Montebaldo e Sant’Anna di Alfaedo, in relazione a quanto stabilito dall’art. 7 comma 3 del Piano Regionale dei rifiuti (D.C.R. n. 30/2015), non hanno ancora provveduto a realizzare neppure la raccolta differenziata della frazione verde, di quella putrescibile, di carta, metalli, plastica e vetro e si ritiene pertanto che a tali Amministrazioni comunali si debba applicare quanto stabilito dall’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 3/2000, ovverosia l’applicazione del tributo nella misura massima, impedendo altresì l’accesso ai contributi regionali previsti dall’art. 48, comma 1 della medesima Legge Regionale. Si evidenzia, comunque, che i succitati tre Comuni sarebbero comunque soggetti al pagamento del tributo intero in quanto hanno una raccolta differenziata inferiore al 50%.

Quanto illustrato è riassunto nell’Allegato A, posto a corredo del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Per quanto sopra specificato sono 31 le Amministrazioni Comunali, elencate alla Tabella A di tale allegato, che sono assoggettate al pagamento del tributo intero ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 3/2000 e s.m.i. in quanto:

  • n. 11 Comuni non hanno raggiunto la percentuale di raccolta differenziata del 50%;
  • n. 19 Comuni non hanno presentato il PEF;
  • n. 1 Comune per entrambi i motivi di cui sopra.

Sono invece 23 le Amministrazioni Comunali, elencate alla Tabella B di tale allegato, che sono assoggettate al pagamento del tributo nella misura del 65% ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 3/2000 e s.m.i. in quanto dei 31 Comuni che avevano ottenuto una percentuale di raccolta differenziata compresa tra 50% e 65%, n.8 Comuni non hanno presentato il PEF.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 28 dicembre 1995, n. 549;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i., e in particolare l’art. 39;

VISTA la L.R. 16 agosto 2002, n. 24;

VISTA la D.G.R. del 11.03.2014, n. 288;

VISTA la D.G.R. del 23.03.2021, n. 336;

VISTO l’art. 2, co. 2, della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;

VISTA la nota di ARPAV prot. n. 115576 del 21.12.2021;

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare gli elenchi riportati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di stabilire che tutte le Amministrazioni comunali del Veneto sono tenute al pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica nella misura indicata nell’Allegato A;
  4. di confermare che il tributo speciale per il deposito in discarica riferito alla certificazione della percentuale di RD (annualità 2020) decorre dal 01 gennaio 2021;
  5. di non applicare quanto stabilito al punto 7 della D.G.R. n. 288 del 11.03.2014 per le motivazioni in premessa, limitatamente alla fattispecie della tardiva trasmissione del Piano Economico Finanziario (PEF) approvato per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l’annualità 2021 (percentuali di raccolta differenziata (RD) registrate nel 2020);
  6. di applicare quanto stabilito al punto 7 della D.G.R. n. 288 del 11.03.2014 per le motivazioni in premessa, per la fattispecie della mancata trasmissione del Piano Economico Finanziario (PEF) approvato per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l’annualità 2021 (percentuali di raccolta differenziata (RD) registrate nel 2020);
  7. di incaricare i Soggetti passivi, titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche, a quantificare per ciascun Comune le eventuali differenze tra tributo versato e dovuto per l’annualità 2021 e di trasmettere gli opportuni conguagli passivi ai medesimi e alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica che, in armonia con l’art. 2 della legge di stabilità regionale, L.R. n. 46/2017, è tenuta a disporre con proprio decreto le modalità per il versamento del saldo;
  8. di stabilire che i conguagli attivi siano compensati con i conferimenti in discarica successivi alla pubblicazione della presente deliberazione;
  9. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della trasmissione del presente provvedimento: ai Comuni del Veneto, ai Consigli di Bacino del Veneto, ai Soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche di rifiuti urbani, alla Sezione regionale risorse finanziarie e tributi, al Ministero della Transizione Ecologica, all’ARPAV, all’ISPRA, alle Amministrazioni Provinciali del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia;
  10. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.        

(seguono allegati)

Dgr_185_22_AllegatoA_471628.pdf

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