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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 185 del 28 febbraio 2022
Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le Amministrazioni comunali che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39, commi 4 e 4-bis della L.R. n. 3/2000. Certificazione della percentuale di raccolta differenziata (RD) relativa all'anno 2020 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica riferito all'annualità 2021.
Con questo provvedimento, la Giunta regionale riconosce le percentuali di raccolta differenziata (RD) registrate dalle Amministrazioni Comunali nel 2020 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica a partire dal 01.01.2021.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il “tributo speciale” per il conferimento di rifiuti solidi in discarica è stato istituito dallo Stato con la legge 28 dicembre 1995 n. 549 (legge finanziaria statale per il 1996), art. 3 (commi dal 24 al 41), quale disposizione finalizzata a disincentivare l’uso della discarica e incentivare il recupero di materia; il gettito regionale del tributo in parola è allocato in apposito fondo ed è destinato a finanziare iniziative in campo ambientale.
L’ammontare del tributo, secondo quanto stabilito dalla norma nazionale, è determinato in funzione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti smaltiti in discarica, nonché, in relazione ad altri aspetti che trovano specifica regolamentazione nella disciplina regionale.
In Regione del Veneto la richiamata legge nazionale trova attuazione nell’art. 39 della legge regionale del 21.01.2000 n. 3 e puntuale regolamentazione nei provvedimenti di Giunta regionale ad esso collegati, in particolare la recente D.G.R. n. 336 del 23.03.2021, con cui sono stati approvati, tra l’altro, la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione della raccolta differenziata effettuata dai Comuni, in sostituzione di quelli approvati con D.G.R. n. 288 dell’11.03.2014. Va ricordato inoltre che con D.G.R. n. 1121 del 17.08.2021 è stata ulteriormente aggiornata la metodica di calcolo per la "Certificazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 3/2000" di cui alla D.G.R. n. 336/2021, escludendo dal calcolo della Percentuale Raccolta Differenziata (%RD) "i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua" (art. 183 b-ter), punto 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).
Tutto ciò ricordato, va sottolineato come il comma 5 dell’art. 39 della legge regionale 21.01.2000 n. 3 prevede che le riduzioni del tributo speciale, conseguenti al raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta differenziata da parte dei Comuni, possano essere riconosciute dalla Giunta regionale solo a seguito di verifiche effettuate dall'ARPAV – Servizio Osservatorio Regionale Rifiuti sulle dichiarazioni presentate dagli Enti interessati.
Nell’ambito dei compiti d'istituto assegnati, l'ARPAV, con nota n. 115576 del 21.12.2021 (prot. reg. n. 593338 del 21.12.2021), ha comunicato la conclusione della procedura di certificazione per i dati relativi all'anno 2020, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 336/2021.
In particolare, con la succitata nota l’Agenzia ha evidenziato che:
Nella medesima nota, l’Agenzia regionale fa presente che per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi amministrativi stabiliti dalla D.G.R. n. 336/2021, con scadenza fissata per l’anno 2020 al 17.05.2021:
Relativamente ai 71 Comuni citati al punto 2, si prende atto che l’aggiornamento delle metodiche di calcolo per la certificazione della raccolta differenziata, comprensive di questi nuovi termini di scadenza, sono stati introdotti con la DGR n. 336 del 23.03.2021 e si sono applicati per la prima volta sui dati annuali di produzione 2020. Visto pertanto che questo nuovo termine di scadenza è stato introdotto nel corso dell’anno 2021, e rilevato che il ritardo massimo di presentazione dei PEF è pari a 22 giorni, si ritiene di non applicare per i succitati Comuni quanto indicato al punto 7 della D.G.R. n. 288 del 11.03.2014, ovvero l’impedimento all’accesso ai contributi previsti dall’art. 48, comma 1 della L.R. n. 3/2000 e l’applicazione del tributo per il deposito in discarica nella misura piena per l’intera annualità 2021 in caso di tardiva trasmissione della documentazione per la certificazione della raccolta differenziata.
Per quanto concerne invece i 20 Comuni citati al punto 3 che non hanno presentato il Piano Economico Finanziario, si ritiene opportuno applicare quanto stabilito dalla D.G.R. n. 288/2014, cioè il tributo speciale per il conferimento in discarica nella misura massima, impedendo altresì l’accesso ai contributi regionali previsti dall’art. 48, comma 1 della Legge Regionale n.3/2000. Si evidenzia che tra queste Amministrazioni comunali:
Si evidenzia, infine, che nella succitata nota di ARPAV prot. n. 115576 del 21.12.2021 è stato comunicato che i Comuni di Erbezzo, Ferrara di Montebaldo e Sant’Anna di Alfaedo, in relazione a quanto stabilito dall’art. 7 comma 3 del Piano Regionale dei rifiuti (D.C.R. n. 30/2015), non hanno ancora provveduto a realizzare neppure la raccolta differenziata della frazione verde, di quella putrescibile, di carta, metalli, plastica e vetro e si ritiene pertanto che a tali Amministrazioni comunali si debba applicare quanto stabilito dall’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 3/2000, ovverosia l’applicazione del tributo nella misura massima, impedendo altresì l’accesso ai contributi regionali previsti dall’art. 48, comma 1 della medesima Legge Regionale. Si evidenzia, comunque, che i succitati tre Comuni sarebbero comunque soggetti al pagamento del tributo intero in quanto hanno una raccolta differenziata inferiore al 50%.
Quanto illustrato è riassunto nell’Allegato A, posto a corredo del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
Per quanto sopra specificato sono 31 le Amministrazioni Comunali, elencate alla Tabella A di tale allegato, che sono assoggettate al pagamento del tributo intero ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 3/2000 e s.m.i. in quanto:
Sono invece 23 le Amministrazioni Comunali, elencate alla Tabella B di tale allegato, che sono assoggettate al pagamento del tributo nella misura del 65% ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 3/2000 e s.m.i. in quanto dei 31 Comuni che avevano ottenuto una percentuale di raccolta differenziata compresa tra 50% e 65%, n.8 Comuni non hanno presentato il PEF.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 28 dicembre 1995, n. 549;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i., e in particolare l’art. 39;
VISTA la L.R. 16 agosto 2002, n. 24;
VISTA la D.G.R. del 11.03.2014, n. 288;
VISTA la D.G.R. del 23.03.2021, n. 336;
VISTO l’art. 2, co. 2, della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;
VISTA la nota di ARPAV prot. n. 115576 del 21.12.2021;
delibera
(seguono allegati)
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