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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 31 del 08 marzo 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 162 del 22 febbraio 2022

Rimodulazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, approvato con dgr n. 1329 dell'8 settembre 2020 e aggiornato con dgr n. 1061 del 3 agosto 2021. Art. 1, comma 276 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 276, della legge 234/2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” si procede alla rimodulazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle prestazioni di ricovero, delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, ivi compresi gli screening, non erogate a causa del contesto pandemico. Il precedente Piano era stato approvato con dgr n. 1329/2020 e aggiornato con dgr n. 1061/2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Durante lo stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato – per ultimo - al 31 marzo 2022 con decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, molti sono gli atti che si sono susseguiti, sia a livello nazionale che regionale; atti che hanno disposto una riorganizzazione dell’assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l’emergenza COVID-19 e le sue conseguenze.

Tra questi il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 13 ottobre 2020, n. 126, con il quale, all’art. 29, sono state dettate le disposizioni urgenti in materia di liste di attesa.

Conseguentemente, con dgr n. 1329 dell’8 settembre 2020, cui si fa rinvio, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa di cui al sopra citato decreto legge.

In sintesi il Piano operativo regionale, approvato con dgr n. 1329/2020, ha confermato le azioni già poste in essere dalla Regione per il governo delle liste d'attesa, ha indicato la quantità complessiva delle prestazioni che, a seguito della sospensione dell’attività ordinaria causata dall’emergenza pandemica, non erano state ancora erogate (suddivise per prestazioni ambulatoriali, prestazioni di screening e ricoveri ospedalieri) e ha ripartito le risorse assegnate alla Regione del Veneto dall'art. 29 del d.l. n. 104/2020, pari ad un importo complessivo di euro 38.935.696, per ciascuna Azienda del Servizio Sanitario Regionale. Con successive note (prot. n. 490510/2020 e n. 557252/2020), il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale ha autorizzato l’utilizzo delle succitate risorse fino al 31 marzo 2021.

Il successivo decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (c.d. decreto sostegni bis), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 23 luglio 2021, n. 106, all’art. 26, ha disposto che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potessero ricorrere, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto e fino al 31 dicembre 2021, agli istituti e alla risorse previste dal succitato art. 29 del d.l. n. 104/2020. Ciò per consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate a causa dell’emergenza epidemiologica.

Conseguentemente, alla luce del nuovo quadro normativo e anche a seguito delle sospensioni delle attività programmate - avvenute dal 10 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 per l’attività specialistica ambulatoriale, dal 10 novembre 2020 al 7 febbraio 2021 per l’attività di ricovero e l’ulteriore sospensione avvenuta dal 29 marzo al 26 aprile 2021 – la Giunta Regionale ha approvato la dgr n. 759 del 15 giugno 2021, cui si fa rinvio. Con tale atto sono stati approvati i criteri generali sulla base dei quali ciascuna Azienda del Servizio Sanitario Regionale - SSR avrebbe dovuto elaborare la proposta per il recupero delle prestazioni non erogate nelle specifiche realtà sanitarie; questo al fine di consentire all'amministrazione regionale, previa valutazione di tali proposte, di addivenire ad una funzionale revisione del Piano Operativo Regionale, di cui alla dgr n. 1329/2020. Le Aziende del SSR hanno quindi proceduto all’elaborazione delle relative proposte per il recupero delle prestazioni non erogate nelle specifiche realtà sanitarie.

Pertanto, anche a seguito delle proposte elaborate dalle Aziende del SSR, la Giunta Regionale con dgr n. 1061 del 3 agosto 2021, cui si fa rinvio, ha approvato l’aggiornamento del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, di cui alla dgr n. 1329/2021, confermando, quale obiettivo del piano stesso, il recupero, in tempi congrui, delle liste di attesa sia per i ricoveri ospedalieri che per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening oncologici.

Successivamente con dgr n. 1293 del 21 settembre 2021, cui si fa rinvio, sono state armonizzate e rideterminate le modalità di finanziamento per l'esercizio 2021 dei Piani per il recupero delle prestazioni sospese, formulati dalle Aziende del SSR secondo i principi ed i criteri di cui alla dgr n. 759/2021. Con dgr n. 1788 del 15 dicembre 2021 sono stati ulteriormente definiti i criteri di assegnazione delle risorse previste con dgr n. 1293/2021.

A partire dal mese di settembre 2021, inoltre, sono stati organizzati, dall’Area Sanità e Sociale, incontri mensili con ciascuna Azienda del SSR al fine di monitorare l’attuazione del Piano Operativo Regionale, con particolare attenzione a quanto disposto dalla dgr n. 1293/2021.

La recente legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” dispone ora, all’art. 1, comma 276, che le disposizioni previste dall’articolo 26, commi 1 e 2, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni dalla l. n. 106/2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

In sintesi le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere, fino al 31 dicembre 2022:

  • per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a), b) e c), del d.l. n. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126/2020;
  • per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e c), del d.l. n. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126/2020;
  • e, fermo restando il prioritario ricorso alle modalità organizzative sopra riportate, possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del d.l. n. 95/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135/2021.

Conseguentemente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rimodulano il Piano per le liste d’attesa adottato ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente aggiornato ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e lo presentano entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze.

L’art. 1, comma 277, della l. 234/2021, inoltre, dispone che, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 276, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135/2021, per un ammontare non superiore all’importo indicato nella ripartizione di cui alla tabella A dell’allegato 4 della medesima legge, che per la Regione del Veneto ammonta ad euro 9.966.917,00. Tale importo è eventualmente incrementabile sulla base delle specifiche esigenze regionali, nel limite dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 278 dell’art. 1 della l. n. 234/2021 che per la Regione del Veneto ammonta complessivamente ad euro 40.981.245,00. Le strutture private accreditate rendicontano entro il 31 gennaio 2023 alla regione le attività effettuate nell’ambito dell’incremento di budget assegnato per l’anno 2022, anche ai fini della valutazione della deroga prevista dal citato comma 277.

Con nota del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, prot. n. 43741 del 31 gennaio 2022, è stata inviata al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e della Finanza, la documentazione propedeutica alla rimodulazione del Piano Operativo Regionale, evidenziando, tra l’altro, che il Coordinatore della Commissione Salute, con propria nota, aveva già rappresentato ai citati Ministeri le difficoltà, espresse da tutte le Regioni e Province autonome, a predisporre nei tempi normativamente previsti (31 gennaio 2022) la documentazione richiesta con le note del Ministero della Salute prot. n. 1356/2022 e n. 1525/2022, vista la complessità e laboriosità dei documenti e la necessità di rimodulare i Piani regionali secondo le linee di indirizzo ministeriali (documenti trasmessi per ultimo il 24 gennaio u.s.).

Con nota prot. n. 0002700-04/02/2022-DGPROGS-MDS-P, acquisita agli atti con prot. n. 51470 del 4 febbraio 2022, la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, alla luce delle difficoltà rappresentate dalle regioni, considerando le finalità assistenziali collegate alla predisposizione e presentazione del Piano in parola, ha comunicato che i Piani regionali avrebbero dovuto essere trasmessi entro e non oltre il 24 febbraio 2022.

Alla luce di quanto finora espresso, in ossequio a quanto disposto dall’art. 1, comma 276 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si propone di procedere alla rimodulazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa (adottato ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente aggiornato ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) approvato con dgr n. 1329 dell’8 settembre 2020 e aggiornato con dgr n. 1061 del 3 agosto 2021, così come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente atto.

Si conferma che l’obiettivo del Piano operativo regionale di recupero, successivamente declinato nei piani operativi aziendali attuativi, è il recupero, in tempi congrui, delle liste di attesa sia per i ricoveri ospedalieri che per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening oncologici.

Si incaricano, quindi, le Aziende del SSR di procedere all’approvazione del proprio Piano Operativo Aziendale attuativo che dovrà essere inviato ad Azienda Zero e all’Area Sanità e Sociale entro l'11 marzo 2022.

Si conferma che, nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni n. 1329/2021 e n. 1601/2021, i Piani Operativi Aziendali attuativi delle Aziende Ulss 6 Euganea e Ulss 9 Scaligera devono essere formulati in accordo con le rispettive Aziende Ospedaliere di riferimento e deve essere utilizzato lo strumento dell’accordo contrattuale già previsto da specifico provvedimento giuntale.

Al fine di operare le necessarie verifiche e così come disposto dalla dgr n. 1061/2021, si conferma ad Azienda Zero l’obiettivo di effettuare il monitoraggio dei piani operativi aziendali così come dei livelli di produttività conseguiti.

Si conferma che per l’attuazione di quanto disposto con il presente atto saranno utilizzate le risorse previste dall'art. 1 comma 278 della L. 234/2021, secondo la ripartizione di seguito riportata:

ULSS

riparto finanziamento recupero liste di attesa

Per privati

Per altre iniziative

Totale

Ulss 1

121.300 €

1.472.010 €

1.593.310 €

Ulss 2

1.094.672 €

5.496.803 €

6.591.475 €

Ulss 3

1.200.907 €

4.069.767 €

5.270.674 €

Ulss 4

291.386 €

1.439.439 €

1.730.825 €

Ulss 5

710.528 €

1.620.166 €

2.330.694 €

Ulss 6

1.930.543 €

5.798.984 €

7.729.527 €

Ulss 7

86.865 €

2.277.635 €

2.364.500 €

Ulss 8

882.991 €

3.087.947 €

3.970.938 €

Ulss 9

3.647.725 €

5.751.577 €

9.399.302 €

TOTALE

9.966.917 €

31.014.328 €

40.981.245 €

 

Di seguito vengono indicate le modalità di ripartizione:

  • per la parte pubblica (“per altre iniziative”) sulla base della quota indistinta assegnata con provvedimento di riparto di cui 1237/2021
  • per la parte dei privati accreditati sulla base del valore del budget assegnato per l’anno 2022.

In caso di mancato utilizzo delle risorse di cui alla tabella che precede, le stesse potranno essere destinate ad altri contesti fermo restando la loro finalità.

Inoltre, qualora ancora disponibili, dovranno tuttavia essere prioritariamente utilizzate le risorse non impiegate previste dall’articolo 29, comma 8, del d.l. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126/2020, nonché quota parte delle economie di cui all’articolo 1, comma 427, della l. n. 178/2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 29, comma 9, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO l’art. 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO l’art. 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO il Piano socio sanitario regionale 2019-2023;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione dell’8 settembre 2020, n. 1329;

VISTA la deliberazione del 15 giugno 2021, n. 759;

VISTA la deliberazione del 3 agosto 2021, n. 1061;

VISTA la deliberazione n. 1293 del 21 settembre 2021;

VISTA la deliberazione n. 1788 del 15 dicembre 2021;

VISTA la nota prot. n. 0002700-04/02/2022-DGPROGS-MDS-P della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute;

VISTO l'art. 2, co. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di procedere alla rimodulazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, di cui alle deliberazioni n. 1329/2020 e n. 1061/2021, così come riportato nell’Allegato A parte integrante del presente atto;
  3. di inviare il presente atto al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze;
  4. di incaricare i Direttori Generali delle Aziende del SSR di procedere all’approvazione del proprio Piano Operativo Aziendale attuativo che dovrà essere inviato ad Azienda Zero e all’Area Sanità e Sociale entro l’11 marzo 2022;
  5. di incaricare Azienda Zero di effettuare il monitoraggio dei piani operativi aziendali attuativi di cui al punto 4., così come il monitoraggio sui livelli di produttività conseguiti dalle Aziende del SSR;
  6. di dare atto che per l’attuazione di quanto disposto con il presente atto saranno utilizzate le risorse previste dall'art. 1 comma 278 della L. 234/2021, secondo la ripartizione di seguito riportata:

ULSS

riparto finanziamento recupero liste di attesa

Per privati

Per altre iniziative

Totale

Ulss 1

121.300 €

1.472.010 €

1.593.310 €

Ulss 2

1.094.672 €

5.496.803 €

6.591.475 €

Ulss 3

1.200.907 €

4.069.767 €

5.270.674 €

Ulss 4

291.386 €

1.439.439 €

1.730.825 €

Ulss 5

710.528 €

1.620.166 €

2.330.694 €

Ulss 6

1.930.543 €

5.798.984 €

7.729.527 €

Ulss 7

86.865 €

2.277.635 €

2.364.500 €

Ulss 8

882.991 €

3.087.947 €

3.970.938 €

Ulss 9

3.647.725 €

5.751.577 €

9.399.302 €

TOTALE

9.966.917 €

31.014.328 €

40.981.245 €

  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  2. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria e la Direzione Risorse Strumentali SSR, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente atto;
  3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_162_22_AllegatoA_471103.pdf

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