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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 26 del 25 febbraio 2022


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 22 febbraio 2022

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 435/2017, DGR n. 465/2016 e DGR n. 440/2015. Apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per il sesto, settimo e ottavo anno per alcuni tipi d'intervento della misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali e 11 Agricoltura biologica. Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l’apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per il sesto, il settimo e ottavo anno per alcuni tipi d’intervento della misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali e 11 Agricoltura biologica, relative ai bandi approvati con DGR n. 435/2017, DGR n. 465/2016 e DGR n. 440/2015 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche; l’ultima modifica, ratificata con DGR n. 1315 del 28/09/2021 a seguito della decisione di esecuzione C(2021) 6788 final del 15.09.2021 della Commissione europea, ha riguardato l’estensione della durata del Programma al 31 dicembre 2022 e la programmazione delle nuove risorse assegnate per gli anni 2021 e 2022, tra le quali quelle provenienti dall’European Union Recovery Instrument – EURI.

Con deliberazioni n. 435 del 6 aprile 2017, n. 465 del 19 aprile 2016 e n. 440 del 31 marzo 2015  sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi di intervento della misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali e 11 Agricoltura biologica che prevedono l’erogazione di un premio annuale agli agricoltori che si impegnano per almeno cinque anni ad attivare nella propria azienda pratiche che consentono di raggiungere gli obiettivi agroclimatico-ambientali stabiliti dall’Unione europea.

La misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2020 comprende numerosi tipi di intervento, ciascuno correlato a specifici impegni individuati in risposta ai fabbisogni emersi dalle analisi di contesto, che contribuiscono in modo differente ed articolato al raggiungimento e completamento delle priorità stabilite dall'Unione europea in materia di sviluppo rurale.

In particolare, con deliberazione n. 435 del 6 aprile 2017 sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo di intervento 11.1.1 Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica.

Uno degli elementi fondamentali che caratterizzano la misura 11 Agricoltura biologica è l’utilizzo prevalente di risorse rinnovabili nell’ambito di sistemi agricoli organizzati a livello locale. In linea generale, i metodi di agricoltura biologica prevedono rotazioni colturali, impiego di specie e varietà resistenti e metodi di lotta biologica, riutilizzo di sottoprodotti di origine animale o vegetale, divieti di uso di sostanze di sintesi (fertilizzanti, fitosanitari, antibiotici) e di OGM. La produzione biologica vegetale tende a mantenere e a potenziare la fertilità del suolo nonché a prevenirne l’erosione. In questa logica, si inserisce l’apporto di sostanze nutritive alle piante che avviene prevalentemente attraverso lo stesso “ecosistema del suolo” anziché mediante l’apporto di fertilizzanti di sintesi. In particolare, gli elementi del sistema di gestione della produzione biologica vegetale sono la gestione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche colturali. Il ricorso all’aggiunta di concimi, ammendanti e prodotti fitosanitari viene consentito soltanto se tali prodotti sono compatibili con gli obiettivi e i principi dell’agricoltura biologica. A tale scopo, il PSR 2014-2020 prevede il tipo d’intervento, 11.1.1 Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica e 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica, che incentiva la conversione al metodo biologico delle aziende a conduzione tradizionale. In particolare, nel punto “3.4 Vincoli e durata degli impegni” del bando, di cui all’Allegato B alla DGR n. 435 del 06 aprile 2017, che ha aperto i termini di presentazione delle domande di aiuto dell’intervento 11.1.1, è precisato che “Il completamento del periodo quinquennale di impegno si realizza con il passaggio obbligatorio per ulteriori due anni, al tipo di intervento 11.2, che sostiene il mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica”.

Con DGR n. 465/2016 sono stati aperti i termini per la presentazione di domande di aiuto riguardanti il tipo di intervento 10.1.4 limitatamente all’Azione 2 Pascoli e prato-pascoli di montagna del PSR 2014-2020.

Il tipo d’intervento 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli in zone montane, mira al mantenimento di tali superfici con finalità produttiva, ambientale e paesaggistica. Tali aree, infatti, subendo spesso fenomeni di sotto o eccessiva utilizzazione/concimazione possono essere soggette a perdita di valore naturalistico riguardo alle specie vegetali presenti, o subire fenomeni di degrado per il mancato utilizzo delle superfici a prato e a pascolo. L’azzeramento degli input di origine chimica in tutte le azioni proposte riveste altresì un ruolo essenziale per la salvaguardia della qualità dei corpi idrici.

Oltre al tipo di intervento 10.1.4 e 11.1.1 sopra descritti, con la DGR n. 440/2015 sono stati aperti i termini per i tipi di intervento 10.1.1, 10.1.3 e 10.1.7.

Il tipo di intervento 10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale, propone l’adozione di modalità alternative all’aratura che ha rappresentato, storicamente, la metodologia più importante nella lavorazione fisica del terreno per realizzare il diserbo, l’affinamento delle zolle, l’aerazione, l’aumento della porosità artificiale, della friabilità e del contenuto di umidità ottimale, in modo da facilitare la successiva semina e attecchimento del seme.

La misura 10.1.1 richiede ai beneficiari l’impegno di registrare le operazioni colturali su un apposito registro web sulla base dell’applicativo reso disponibile nel sito web regionale dedicato.

Si precisa inoltre che le limitazioni contenute nel bando 2015 relativamente alla scelta del beneficiario di avvalersi della coltura della soia come azotofissatrice per assolvere al greening EFA non sono più previste, stante la possibilità di tracciare i limiti di rispetto cartografici da corsi d’acqua e corpi idrici prescritto dal DM 1420/2015, articolo 11, comma 2.

Il tipo d’intervento 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi promuove la gestione attiva di fasce tampone, siepi e boschetti, fasce inerbite e canali erbosi, allo scopo di migliorare la qualità delle acque, potenziare le connessioni ecologiche e sostenere la biodiversità in aree agricole a gestione tipicamente intensiva, ridurre i fenomeni di erosione superficiale ed aumentare la capacità di fissazione della CO2 atmosferica e il suo immagazzinamento nel suolo, nonché riqualificare i paesaggi agrari semplificati.

Infine il tipo d’intervento 10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi, prevede la corresponsione di premi finalizzati al recupero e alla conservazione di razze animali in via di estinzione e di specie vegetali a rischio di erosione genetica. Le logiche e le dinamiche di mercato hanno spinto e spingono ancora gli agricoltori a scegliere le specie, le razze, le varietà, più produttive, standardizzate, omogenee e a stretta base genetica. Gli agricoltori e gli allevatori possono svolgere il ruolo di custodi della biodiversità agraria, che rappresenta una risorsa da preservare per le generazioni future, a condizione però che sia garantita una ragionevole redditività nell’impiego delle risorse genetiche locali.

Nel 2019, 2020 e 2021 si sono completati i cinque anni d’impegno previsti per i tipi di intervento sopra elencati di cui rispettivamente alla DGR n. 440/2015, DGR n. 465/2016 e DGR n. 435/2017. Al fine di assicurare la maggiore efficacia delle Misure e i relativi benefici ambientali con DGR n. 1992 del 30 dicembre 2019 è stata approvata una modifica al PSR 2014-2020 che dà la possibilità di prorogare annualmente il termine del primo periodo di impegno per un massimo di due volte, come consentito dagli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) 1305/2013 rispettivamente per la Misura 10 e per la Misura 11 del PSR 2014-2020.

In base a quanto previsto dall’articolo 28 comma 5, terzo paragrafo, del Reg UE 1305/2013 come modificato dal Reg UE 2020/2220, risulta possibile una ulteriore proroga annuale agli impegni in essere per la Misura 10 e 11 del PSR 2014-2020.

Viene data quindi la possibilità ai beneficiari del bando approvato con DGR n. 435/2017 di adeguare volontariamente gli impegni agroclimatico ambientali, in corso di esecuzione, relativi al tipo di intervento 11.2.1, con il prolungamento della durata dell’impegno stesso attraverso la presentazione delle domande di conferma relative al sesto anno.

Analogamente, viene data la possibilità ai beneficiari del bando approvato con DGR n. 465/2016 e s.m.i. di adeguare volontariamente gli impegni agroclimatico ambientali, in corso di esecuzione, relativi al tipo di intervento 10.1.4, con il prolungamento della durata dell’impegno stesso attraverso la presentazione delle domande di conferma relative al settimo anno.

Nello stesso modo, viene data la possibilità ai beneficiari del bando approvato con DGR n. 440/2015 e s.m.i. di adeguare volontariamente gli impegni agroclimatico ambientali, in corso di esecuzione, relativi ai tipi di intervento 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.7, e quelli relativi all’agricoltura biologica dei tipi di intervento 11.1.1 e 11.2.1, con il prolungamento della durata dell’impegno stesso attraverso la presentazione volontaria delle domande di conferma relative all’ottavo anno.

Per tali istanze di conferma al sesto, settimo e ottavo anno, sono mantenuti tutti gli impegni, i vincoli e gli obblighi già sottoscritti, nonché le norme relative alle riduzioni/esclusioni e l’obbligo all’adeguamento alle norme cogenti di condizionalità 2022 in corso di definizione.

L’adesione al sesto, settimo e ottavo anno di impegno è volontaria per i beneficiari. Poichè l’utilizzo della formula del “silenzio-assenso” o del “silenzio-diniego” non darebbe adeguata evidenza e garanzia della effettiva volontà di proseguire o cessare gli impegni agro climatico ambientali, viene previsto che i beneficiari della DGR n. 435/2017, DGR n. 465/2016 e della DGR n. 440/2015 debbano confermare gli impegni oppure dichiarare esplicitamente di non aderire per il 2022 al sesto, settimo o ottavo anno d’impegno mediante il sistema informativo PSR.

Si precisa che la mancata adesione al sesto anno di impegno non consente la possibilità di adesione all’eventuale settimo anno d’impegno e, analogamente, che la mancata adesione al settimo anno di impegno non consente la possibilità di adesione all’eventuale ottavo anno di impegno, qualora risulti possibile ai sensi dell’articolo 7 del recente Regolamento (UE) 2020/2220.

Si precisa inoltre che la mancata adesione al sesto o settimo anno di impegno per mancata subentro da parte del cessionario non consente la possibilità di adesione all’eventuale settimo o ottavo anno di impegno in quanto ai sensi dell’art. 47 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 l’impegno si estingue.

L’organismo pagatore regionale AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al sistema integrato di gestione controllo di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013, al regolamento (UE) n. 640/2014 e al regolamento (UE) n. 809/2014.

Per la fissazione dei termini di presentazione delle domande, in forza della specifica previsione di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 640/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 16 maggio 2022.

La presentazione di una domanda oltre il termine prescritto comporta, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014, una riduzione, pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Nessuna penalizzazione va applicata ai soggetti beneficiari di cui al bando DGR n. 435/2017, DGR n. 465/2016 e DGR n. 440/2015 che non confermano per il 2022 il sesto o il settimo o ottavo anno degli impegni già sottoscritti.

Va inoltre fatto riferimento al regolamento (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l’anno 2022, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto verrà disposto dal Mipaaf per l'anno in corso in merito alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

In relazione all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, va fatto riferimento alla DGR n. 992/2016 e s.m.i. che detta le disposizioni regionali di applicazione relative alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

L’importo massimo complessivo a bando disposto dal presente provvedimento risulta pari a 40.000.000,00 euro a valere sulle disponibilità recate dal PSR 2014-2020, a cui corrisponde la quota regionale di cofinanziamento di 6.825.600,00 euro.

Sulla base delle domande di conferma presentate, il Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, provvederà con propri atti alla assunzione degli impegni del cofinanziamento regionale a favore di AVEPA, a valere sul capitolo n. 102197 “Cofinanziamento regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - contributi agli investimenti (art. 4, L.R. 02/04/2014, n.11)” del Bilancio di previsione 2022-2024 che presenta sufficiente capienza, alla  imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle relative liquidazioni.

Per quanto attiene le procedure generali, AVEPA farà riferimento al contenuto del Documento Indirizzi procedurali generali di cui all’Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i.

Per quanto riguarda gli impegni, si rinvia alle disposizioni contenute nei bandi di cui all’allegato B alla DGR n. 435/2017, all’allegato B alla DGR n. 465/2016 e s.m.i. e all’allegato C alla DGR n. 440/2015 e s.m.i.; gli aiuti che verranno erogati ai beneficiari sono riportati nell’allegato A alla DGR n. 291 del 14 marzo 2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 sono state stabilite alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTA l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1315 del 28 settembre 2021 con cui la Giunta regionale ha approvato l’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 992/2016 e s.m.i. che approva la normativa regionale in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti per lo sviluppo rurale, relative alle misure connesse alla superficie o agli animali del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 571 del 4 maggio 2021, che approva il nuovo assetto organizzativo regionale definendo le principali competenze delle nuove Direzioni e Unità Organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre l’apertura dei termini di presentazione facoltativa delle domande di conferma per il sesto anno d’impegno per il tipo d’intervento 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica, del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 di cui al bando della DGR n. 435/2017, fissando al 16 maggio 2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande di conferma;
  3. di disporre l’apertura dei termini di presentazione facoltativa delle domande di conferma per il settimo anno d’impegno per il tipo d’intervento 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli in zone montane, del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 di cui al bando della DGR n. 465/2016 e s.m.i., fissando al 16 maggio 2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande di conferma;
  4. di disporre l’apertura dei termini di presentazione facoltativa delle domande di conferma per l’ottavo anno d’impegno per i tipi d’intervento 10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale, 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi, 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli in zone montane, 10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi, 11.1.1 Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica e 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 di cui ai bandi della DGR n. 440/2015 e s.m.i., fissando al 16 maggio 2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande di conferma;
  5. di richiamare che la mancata adesione al sesto anno di impegno non consente la possibilità di adesione all’eventuale settimo anno d’impegno e che la mancata adesione al settimo anno di impegno non consente la possibilità di adesione all’eventuale ottavo anno d’impegno, qualora risulti possibile ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 2020/2220;
  6. di richiamare che la mancata adesione al sesto o settimo anno di impegno per mancato subentro da parte del cessionario non consente la possibilità di adesione all’eventuale settimo o ottavo anno di impegno in quanto ai sensi dell’art. 47 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 l’impegno si estingue;
  7. di confermare che per quanto attiene agli impegni, si rinvia alle disposizioni contenute nei bandi di cui all’allegato B alla DGR n. 435/2017, all’allegato B alla DGR n. 465/2016 e s.m.i. e all’allegato C alla DGR n. 440/2015 e s.m.i.;
  8. di confermare che per quanto riguarda gli aiuti che verranno erogati ai beneficiari, si rinvia all’allegato A alla DGR n. 291 del 14 marzo 2017;
  9. di confermare, per quanto riguarda le disposizioni generali, l’applicazione del documento Indirizzi procedurali generali di cui all’Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i.;
  10. di rinviare, per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l’anno 2022, al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto verrà disposto dal Mipaaf per l'anno in corso in merito alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
  11. di precisare che le disposizioni dei bandi di cui all’allegato B alla DGR n. 435/2017,  all’allegato B alla DGR n. 465/2016 e s.m.i. e all’Allegato C alla DGR n. 440/2015 e s.m.i. saranno compiutamente dettagliate, a livello operativo, da parte dell’Organismo Pagatore Regionale AVEPA, con proprio provvedimento;
  12. di precisare che i beneficiari dei tipi di intervento 10.1.1 sono tenuti al rispetto dell’impegno di registrare le informazioni prescritte sul registro di interventi reso disponibile sul sito web regionale;
  13. di precisare che i beneficiari dei tipi di intervento 10.1.1 possono avvalersi della scelta della soia tra le colture azotofissatrici che possono assolvere agli obblighi EFA del greening, previo rispetto delle distanze da corsi d’acqua e corpi idrici cartografate;
  14. di riconoscere ad AVEPA, in conformità a quanto previsto ai precedenti punti e nei singoli bandi per tipo d’intervento, la definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché la gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento;
  15. di precisare che i beneficiari delle DGR n. 435/2017, DGR n. 465/2016 e DGR 440/2015 sono tenuti a dichiarare in maniera esplicita la volontà di non aderire al sesto o al settimo o all’ottavo anno d’impegno e che nessuna penalizzazione può essere applicata ai soggetti beneficiari che non confermano per il sesto o settimo o ottavo anno gli impegni già sottoscritti;
  16. di confermare che in caso di inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, vanno applicate le riduzioni ed esclusioni previste dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i.;
  17. di determinare in 40.000.000,00 euro l’importo massimo complessivo delle risorse a bando disposto dal presente provvedimento a valere sulle disponibilità recate dal PSR 2014-2020, a cui corrisponde la quota regionale di cofinanziamento di 6.825.600,00 euro;
  18. di determinare in euro 6.825.600,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, a favore di AVEPA, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102197 “Cofinanziamento regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - contributi agli investimenti (art. 4, L.R. 02/04/2014, n.11)” del Bilancio di previsione 2022-2024;
  19. di dare atto che la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  20. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;
  21. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  22. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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