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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 165 del 22 febbraio 2022
Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020. Apertura termini anno 2022 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali ancora in essere assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 prima dell'anno 2012 relativi alla misura 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli. Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Il provvedimento dispone l’apertura dei termini per il 2022 delle domande di conferma relative agli impegni pluriennali del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 assunti negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, relativi alla misura 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Nell’ambito della programmazione regionale PSR 2007-2013, con DGR n. 199/2008, DGR n. 877/2009, DGR n. 745/2010, DGR n. 376/2011 e DGR n. 2470/2011 sono stati aperti i termini dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto relative alle misure 221 e 223 che prevedevano impegni pluriennali giuridicamente vincolanti.
Con tali provvedimenti, sono stati approvati impegni pluriennali la cui scadenza va oltre la conclusione dei rispettivi periodi di programmazione, ricadendo sia l’attività che i relativi pagamenti all’interno della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020. A seguito degli impegni assunti nei confronti dei beneficiari, risulta quindi necessario provvedere all’apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma relative ad impegni pluriennali ancora in corso, adeguando, ove necessario, disposizioni e procedure alla nuova regolamentazione.
A conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.
Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche; l’ultima modifica, ratificata con DGR n. 1315 del 28/09/2021 a seguito della decisione di esecuzione C(2021) 6788 final del 15.09.2021 della Commissione europea, ha riguardato l’estensione della durata del Programma al 31 dicembre 2022 e la programmazione delle nuove risorse assegnate per gli anni 2021 e 2022, tra le quali quelle provenienti dall’European Union Recovery Instrument – EURI.
Al capitolo 19.1 del Programma 2014-2020 sono stati richiamati i contratti relativi ai precedenti periodi di programmazione ed ancora in corso di validità. Le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (UE) n. 1305/2013 sono state impartite con il regolamento (UE) n. 1310/2013. In particolare l’articolo 3 del regolamento stabilisce che le spese relative ad impegni giuridici assunti nei precedenti periodi di programmazione sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020. Tale è appunto il caso degli impegni pluriennali prima individuati, per i quali sussistono tutte le condizioni citate.
In relazione ai provvedimenti citati, è ora necessario aprire i termini per la presentazione delle domande di pagamento per il 2022 a conferma degli impegni pluriennali assunti nei precedenti periodi di programmazione.
Per quanto riguarda le domande di pagamento relative ad impegni assunti nelle precedenti programmazioni, si mantengono le indicazioni e le prescrizioni generali e specifiche riepilogate nelle precedenti deliberazioni di apertura termini adottate negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, rispettivamente, DGR n. 288/2010, DGR n. 88/2011, DGR n. 205/2012, DGR n. 222/2013, DGR n. 153/2014, DGR n. 439/2015, DGR n. 282/2016, DGR n. 287/2017, DGR n. 177/2018, DGR n. 200/2019, DGR n. 145/2020 e DGR n. 177/2021.
Per quanto riguarda le domande di pagamento relative ad impegni assunti nella programmazione 2007-2013, si ritiene di mantenere le indicazioni e prescrizioni generali e specifiche delle deliberazioni di apertura termini dei bandi di cui alle DGR n. 199/2008, DGR n. 877/2009, DGR n. 745/2010, DGR n. 376/2011 e DGR n. 2470/2011.
Secondo quanto comunicato dalla Commissione Europea con la nota Ares(2017) 4449007 - 12/09/2017 va garantito il pieno rispetto relativamente al rischio del doppio finanziamento delle superfici afferenti agli investimenti di imboschimento riconducibili all’articolo 22 del regolamento (UE) 1305/2013 e che contestualmente vengono utilizzate per soddisfare le aree di interesse ecologico (EFA greening) ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettere e) e h) del Reg (UE) n. 1307/2013.
Pertanto, nel caso in cui le superfici imboschite che fruiscono di premi annuali per la manutenzione e/o il mancato reddito vengano contestualmente utilizzate per soddisfare le aree di interesse ecologico (EFA greening) ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettere e) e h) del Reg 1307/2013, l’AVEPA provvederà a ridurre il premio annuale spettante secondo gli importi riportati nell’Allegato A al presente provvedimento. La riduzione del premio dovrà essere attuata anche per le domande presentate a partire dall’anno 2015.
Per quanto riguarda la gestione delle domande di pagamento, rimane inoltre confermata l’applicazione del regolamento (UE) n. 640/2014, per la presentazione tardiva delle domande.
Va fatto riferimento al regolamento (UE) n. 809/2014, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013, sulla base del Decreto n. 2588 del 10 marzo 2020 del Mipaaf “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo per le misure di sviluppo rurale, e che peraltro dispone in generale i termini per i controlli, le riduzioni e le esclusioni dal beneficio. In particolare, l’AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al “sistema integrato di gestione controllo” di cui al regolamento (UE) n. 640/2014.
In relazione all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, va fatto riferimento alla DGR n. 992/2016 e s.m.i. che detta le disposizioni regionali di applicazione relative alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
Per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l’anno 2022, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto verrà disposto dal Mipaaf per l'anno in corso in merito alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
Per la fissazione dei termini di presentazione delle domande, in forza della specifica previsione di cui all’articolo 12 del citato regolamento (UE) n. 640/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 16 maggio 2022.
A carico dei soggetti che non presentassero domanda di conferma annuale degli impegni sottoscritti, verrà applicata la decadenza dai benefici per l’anno in corso e previsto il controllo in loco obbligatorio. Qualora venga verificato in sede di controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i.
Per le domande relative ad impegni assunti nella programmazione 2007-2013, con il presente provvedimento vengono fissati al 16 maggio 2022 i termini di presentazione delle domande per la conferma degli impegni pluriennali della misura 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli (azioni 1 e 2) ai fini della corresponsione del premio per le perdite di reddito.
Il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 rese disponibili con gli impegni assunti a fronte della DGR 15 marzo 2016, n. 282.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, gli aiuti per lo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio 2015 con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in particolare il capitolo 19.1 del Programma, laddove sono stati richiamati i contratti relativi ai precedenti periodi di programmazione ed ancora in corso di validità;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1315 del 28 settembre 2021 di approvazione dell’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 199/2008, n. 877/2009, n. 745/2010, n. 376/2011 e n. 2470/2011 e loro successive modifiche ed integrazioni, con le quali la Giunta regionale ha approvato i bandi generali e l’apertura dei termini di presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 – 2013;
VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 288/2010, n. 88/2011 n. 205/2012, n. 222/2013, n. 153/2014, n. 439/2015, DGR n. 282/2016, DGR n. 287/2017, DGR n. 177/2018, DGR n. 200/2019, DGR n. 145/2020 e DGR n. 177/2021, relative all’apertura dei termini per l’anno 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma di impegni pluriennali assunti nelle precedenti e nell’attuale programmazione;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 29/06/2016 e s.m.i., che approva la normativa regionale in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti per lo sviluppo rurale, relative alle misure connesse alla superficie o agli animali del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013;
VISTA la nota Ares(2017) 4449007 del 12/09/2017 con la quale la Commissione Europea ha richiamato la necessità di garantire il pieno rispetto relativamente al rischio del doppio finanziamento delle superfici afferenti agli investimenti di imboschimento riconducibili all’articolo 22 del regolamento (UE) 1305/2013 e che contestualmente vengono utilizzate per soddisfare le aree di interesse ecologico (EFA greening) ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettere e) e h) del Reg 1307/2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2015, n. 1459, “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21. Programmazione dei fondi regionali per il cofinanziamento”;
VISTE le modifiche degli assetti organizzativi che la Giunta regionale ha apportato con deliberazione n. 639 del 10 marzo 2003 per la attribuzione all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura AVEPA, della gestione tecnica-amministrativa delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 571 del 4 maggio 2021, che approva il nuovo assetto organizzativo regionale definendo le principali competenze delle nuove Direzioni e Unità Organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;
delibera
(seguono allegati)
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