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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 25 del 22 febbraio 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 07 febbraio 2022

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale di strutture intermedie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo triennale dell’accreditamento istituzionale di diverse tipologie di strutture intermedie (hospice, ospedali di comunità e unità riabilitate territoriali) in coerenza con le condizioni di accreditamento cui all’art. 16 della legge regionale n. 22/2002 ed in attuazione di quanto previsto con DGR n. 1107/2020.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

L’accreditamento istituzionale concorre al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona.

Il Piano Socio Sanitario regionale 2019-2023, approvato con legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, prevede un sistema di offerta regionale, modulato per intensità di cura, comprendente l'assistenza intermedia assicurata mediante tre tipologie di strutture: Ospedali di Comunità (ODC), Unità Riabilitative Territoriali (URT) ed Hospice. Si tratta di strutture caratterizzate dalla temporaneità della permanenza ed in grado di accogliere i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare ovvero risulti improprio il ricorso all'ospedalizzazione.

La DGR n. 1107 del 6 agosto 2020 “Modifica delle schede di dotazione delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS. DGR n. 614 del 14 maggio 2019. Deliberazione n. 90/CR del 28 luglio 2020” ha previsto e individuato per ciascuna Azienda U.l.s.s. le diverse tipologie di struttura con indicazione della dotazione di posti letto.

L’articolo 16 della legge regionale n. 22/2002 ha specificato le condizioni di rilascio dell’accreditamento istituzionale, quali il possesso dell’autorizzazione all’esercizio, la sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, l’accertamento della rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e la verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.

L’articolo 19 della legge regionale 22/2002 disciplina il procedimento di accreditamento, prevedendo che la procedura per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie prende avvio a seguito di istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) c) e d) da parte di Azienda Zero e si conclude con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale per l’investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) che si esprime sulla coerenza con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b) e sulla sostenibilità economico finanziaria rispetto alle risorse assegnate, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Piano socio sanitario 2019-2023”. Il parere della CRITE è rilasciato sulla base del parere dell’Azienda ULSS in merito al fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali se ne prescinde, nonché del parere del dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria. Inoltre, per la sola procedura di rilascio dell’accreditamento, la Giunta regionale acquisisce il previo parere della commissione consiliare competente in merito alla coerenza con le scelte di programmazione socio-sanitaria regionale, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:

  • il legale rappresentante di ciascuna struttura, già accreditata in forza di un precedente provvedimento della Giunta regionale, ha presentato domanda di rinnovo dell’accreditamento istituzionale come da documentazione conservata agli atti della U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento;
  • ciascuna struttura è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata da Azienda Zero;
  • la Direzione Programmazione Sanitaria - U.O. Assistenza ospedaliera, ambulatoriale e cure intermedie ha confermato con note agli atti della U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento, la coerenza delle strutture con la programmazione sanitaria regionale come da DGR n. 1107/2020;
  • l’Azienda U.l.s.s. competente ha rilasciato il parere favorevole in merito al fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale;
  • l'Azienda Zero, a seguito delle specifiche richieste, ha costituito il Gruppo Tecnico Multi professionale (G.T.M.), ed in esito alle verifiche svolte, ha trasmesso all’U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento i rapporti di verifica con esito positivo;
  • la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 10 gennaio 2022, presente l’Azienda U.l.s.s. competente, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accreditamento istituzionale come da Allegato A.

Quanto al regime delle incompatibilità, si dà atto che in sede di domanda di rinnovo dell’accreditamento la struttura richiedente ha dichiarato l’assenza delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale  e in materia di incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale, e che l’Azienda Ulss di riferimento dovrà accertare, prima della stipula dell’accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza periodica, l’insussistenza delle suddette cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento si propone di rinnovare l’accreditamento istituzionale delle strutture intermedie come da Allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, in continuità col precedente accreditamento e per la durata di tre anni ovvero fino al 31 dicembre 2024.

Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”;

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure”;

VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 “Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.”;

VISTA la DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014 “Approvazione dei requisiti generali e specifici per l’accreditamento istituzionale, del contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali”;

VISTA la DGR n. 614 del 14 maggio 2019 “Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019”;

VISTA la DGR n. 1107 del 6 agosto 2020 “Modifica delle schede di dotazione delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS. DGR n. 614 del 14 maggio 2019. Deliberazione n. 90/CR del 28 luglio 2020”;

VISTA la DGR n. 1363 del 16 settembre 2020 “Procedimenti di rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale: determinazioni attuative della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e previsioni per l'anno 2020 sui procedimenti riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTO i Decreti di Azienda Zero di autorizzazione all’esercizio;

VISTI i rapporti di verifica per l’accreditamento istituzionale, trasmessi da Azienda Zero e acquisiti agli atti della U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di rinnovare l’accreditamento istituzionale alle Strutture Intermedie di cui all’Allegato A con validità triennale ovvero fino al 31 dicembre 2024 ai sensi dall’art. 19 della Legge Regionale n. 22/2002;
  3. di incaricare, l’U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all’Area Sanità e Sociale, dell’esecuzione del presente atto nonché dell’eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura e all’Azienda U.l.s.s. di riferimento;
  4. di notificare il presente atto alle strutture in oggetto e di darne comunicazione all’Azienda U.l.s.s. competente per territorio;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_98_22_AllegatoA_470056.pdf

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