Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 8 del 21 gennaio 2022


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 11 gennaio 2022

Disposizioni operative concernenti i corsi di caccia di selezione e di controllo degli Ungulati e la composizione della Commissione d'esame regionale.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva le disposizioni operative concernenti i corsi di caccia di selezione e di controllo degli Ungulati, la composizione della Commissione d’esame regionale e il riconoscimento di titoli abilitativi rilasciati da altre Regioni o enti.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Negli ultimi anni la gestione faunistica si è andata delineando sempre più come un’attività che deve essere supportata da solide basi scientifiche.

La necessità di un’adeguata formazione si estende anche a coloro che fruiscono della risorsa faunistica, i cacciatori, sia per quanto riguarda le nozioni di base, sia per le possibili specializzazioni.

L’educazione obbligatoria in ambito venatorio rappresenta un fattore determinante nel migliorare la gestione faunistica nel suo complesso, nel favorire un migliore inserimento dei cacciatori nel tessuto sociale e nel ridurre gli incidenti durante l’attività venatoria.

L’art. 22 della Legge n. 157/1992 e s.m.i “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” dispone che l’abilitazione all’esercizio della caccia sia subordinata al superamento di un esame pubblico dinanzi ad un’apposita commissione nominata dalla Regione.

L’art. 15 della Legge regionale n. 50/1993 e s.m.i. “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, dispone che sia istituita presso ogni capoluogo di Provincia una commissione alla cui nomina provvede la Giunta regionale.

In ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali sull’abilitazione all’esercizio venatorio con DGR n. 1004 del 20 luglio 2021 si è provveduto alla nomina delle apposite Commissioni regionali istituite nella Città metropolitana di Venezia e in ogni capoluogo di Provincia.

Successivamente, con DGR n. 1202 del 31 agosto 2021, sono state approvate le disposizioni operative concernenti il funzionamento delle Commissioni d’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio presenti in ciascun capoluogo di Provincia e nella Città metropolitana di Venezia.

Acquisita l’abilitazione all’esercizio venatorio, molti cacciatori dimostrano interesse per attività venatorie specialistiche, come la caccia di selezione agli Ungulati che prevede la conoscenza biologica ed ecologica delle specie di interesse, dei metodi di monitoraggio faunistico e di prelievo venatorio. A riguardo l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha stilato nel 2013 le “Linee Guida per la gestione degli Ungulati-Cervidi e Bovidi” (documento ISPRA n. 91/2013) che forniscono indicazioni anche sui corsi di formazione per l’abilitazione alla caccia di selezione, ad oggi ampiamente implementati su scala nazionale.

Emerge quindi la necessità di un riconoscimento omogeneo sul piano regionale della formazione dei cacciatori interessati a praticare la caccia selettiva agli Ungulati, ad oggi regolamentata in modo eterogeneo su scala provinciale. Appare, altresì, importante prevedere una linea di riconoscimento dei titoli venatori eventualmente acquisiti precedentemente all’approvazione del presente provvedimento.

Attualmente la formazione per la caccia di selezione avviene attraverso la partecipazione a corsi spesso organizzati da associazioni venatorie, ambientaliste e agricole, da centri di formazione e da altri Enti pubblici.

La Regione, pertanto, oltre a rilasciare l’attestazione per l’abilitazione all’esercizio venatorio, intende rilasciare anche le abilitazioni per la caccia di selezione e di controllo agli Ungulati, in particolare del Cinghiale, e il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli venatori eventualmente maturati.

Per quanto detto sopra, il programma formativo deve essere strutturato secondo quanto indicato nelle suddette Linee Guida, integrato con la caccia di selezione e di controllo del Cinghiale, come meglio specificato nell’Allegato A, prevedendo diversi moduli in sintesi di seguito riportati:

- Modulo I Parte generale di almeno 8 ore (generalità sugli Ungulati, concetti di ecologia applicata, principi e metodi per la stima quantitativa delle popolazioni, riqualificazione ambientale e faunistica e quadro normativo nazionale e regionale relativo alla gestione faunistica degli Ungulati);

- Modulo II Parte speciale per ogni singola specie e di almeno 8 ore per specie (ecologia, criteri per il riconoscimento in natura, monitoraggio, pianificazione del prelievo, ispezione dei capi abbattuti in aula e elementi di biometria);

- Modulo III Il prelievo di almeno 11 ore (periodi di caccia, comportamento ed etica venatoria, tecniche di prelievo venatorio e di controllo, balistica, recupero dei capi feriti con i cani da traccia, trattamento dei capi abbattuti);

- Modulo IV Caccia con l’arco di almeno 7 ore (descrizione dell’attrezzatura, tecniche di caccia, il tiro, etica della caccia con l’arco);

- Modulo V Esercitazioni pratiche: riconoscimento in natura (almeno 1 giorno), trattamento dei capi abbattuti (almeno 4 ore e ponendo a disposizione un adeguato numero di trofei mandibole), esercitazione pratica di maneggio e tiro con armi a canna rigata dotate di ottica di mira o con l’arco (almeno 4 ore).

Al fine di armonizzare i vari percorsi formativi e abilitativi, per quanto riguarda i cacciatori di selezione e di controllo già abilitati al momento dell’approvazione del presente provvedimento, si specifica che:

- l’abilitazione alla caccia di selezione e/o al controllo degli Ungulati, riconosciuta dagli uffici provinciali, è da considerarsi equipollente alle abilitazioni rilasciate successivamente all’approvazione del presente provvedimento;

- il cacciatore in possesso dell’abilitazione per la caccia di selezione agli Ungulati acquisita in altre Regioni può chiedere alla Regione del Veneto l'equipollenza, sulla base della frequentazione di un corso, tenuto secondo le Linee guida ISPRA sopra richiamate, e sul positivo superamento dell’apposito esame. La Regione del Veneto si riserva di valutare eventuali ulteriori titoli.

L’abilitazione esclusivamente all’attività di controllo del cinghiale, per coloro che non sono cacciatori di selezione, deve prevedere almeno un corso di 10 ore riguardante: biologia e ecologia della specie, aspetti normativi del controllo, sorveglianza sanitaria, modalità operative e tecniche di controllo con particolare attenzione alle tecniche di cattura e alla tecnica della girata.

Per quanto riguarda l’abilitazione alla caccia di selezione e al controllo degli Ungulati, successiva al presente provvedimento, si stabilisce che:

  • l'abilitazione del cacciatore, che abbia frequentato in Veneto apposito corso secondo il programma di cui all’Allegato A, avverrà previo superamento dell’esame sostenuto alla presenza della Commissione regionale appositamente istituita;
     
  • l’abilitazione del cacciatore che abbia frequentato in altre Regioni il corso di caccia di selezione agli Ungulati con esame finale dovrà produrre, al momento della domanda di equipollenza, l’attestazione di frequenza al corso rispondente ai criteri ISPRA, di cui sopra, così come il superamento dell’apposito esame, che dovrà essere riconosciuto da un ente pubblico.

Il candidato nella domanda di ammissione all’esame abilitativo alla caccia di selezione degli Ungulati dovrà produrre:

- l’attestazione di partecipazione al corso di caccia di selezione degli Ungulati;

 - il programma del corso (di cui all’Allegato A) specificando contenuti, ore dedicate e nominativi dei docenti, provvisti di idoneo titolo universitario inerenti le materie ecologiche e faunistiche, ed eventualmente gli approfondimenti dedicati al controllo del Cinghiale;

- l’esito della prova di maneggio dell’arma effettuata presso un poligono TSN il cui superamento prevede centrata l’area vitale delle sagome (15 cm di diametro) con almeno 4 tiri su 5 disponibili:

- 5 tiri (in appoggio sul banco) su sagoma fissa di Capriolo o di Camoscio posta a 100 m.

- 5 tiri su sagoma Capriolo o Camoscio posta a 15/20 per l’arco ricurvo e 25/30 m per l’arco compound.

L’esame finale sarà sostenuto davanti ad una Commissione esaminatrice regionale, costituita da dipendenti dell’Ente, da personale di Polizia provinciale competente in materie di caccia o da soggetti già rientranti nelle commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio e nominati dal Direttore dell’U.O. Coordinamento Gestione ittica e faunistico venatoria afferente alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, composta da:

  1. Un/a dirigente regionale o un/a suo/a delegato/a, con funzione di Presidente;
     
  2. Tre esperti in gestione e conservazione della fauna selvatica (e relativi supplenti);
     
  3. Un/a referente di segreteria (e relativi supplenti).

Ulteriori Commissioni esaminatrici regionali saranno costituite qualora vi fossero esigenze organizzative.

La prova di abilitazione deve accertare l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze specifiche trattate nel corso. Il rilascio dell’abilitazione spetta alla Regione, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 22 della legge 157/1992. Per quanto attiene i cacciatori di selezione con l’arco, la prova di tiro con la carabina dovrà essere sostituita (o affiancata) da una specifica prova di tiro con l’arco diversificata in base ai due tipi di arco comunemente utilizzati (sagoma posta a 15/20 metri per l’arco ricurvo e 25/30 metri per l’arco compound), applicando i medesimi criteri per il rilascio dell’abilitazione.

L’ammissione all’esame di abilitazione è condizionata alla frequenza di almeno il 75% delle lezioni frontali ed alla partecipazione a tutte le esercitazioni. Vista l’emergenza sanitaria in atto a causa del coronavirus SARS-CoV-2 e le disposizioni nazionali e regionali in essere per contrastare la diffusione dello stesso, le lezioni frontali potrebbero tenersi interamente a distanza in videoconferenza;

L’esame per l’abilitazione all’esercizio della caccia selettiva degli Ungulati prevede:

Prova scritta, il cui superamento prevede l’80% delle risposte esatte:

20 quiz a tre risposte – moduli I e III; 5 quiz a tre risposte, per ciascuna specie – modulo II.

10 quiz a tre risposte – inerente il controllo del Cinghiale.

Prova orale, il cui superamento necessita il 100% delle risposte corrette:

- riconoscimento sesso e classe di età da diapositive filmati e/o video;

- riconoscimento classe di età su mandibole.

Prova di maneggio dell’arma presso un poligono TSN il cui superamento (presentato al momento della domanda) prevede centrata l’area vitale delle sagome (15 cm di diametro) con almeno 4 tiri validi su 5 disponibili:

- 5 tiri (in appoggio sul banco) su sagoma fissa di Capriolo o di Camoscio posta a 100 m.

- 5 tiri su sagoma Capriolo o Camoscio posta a 15/20 per l’arco ricurvo e 25/30 m per l’arco compound.

Per coloro che sono già in possesso dell’abilitazione alla caccia di selezione al Cinghiale, ma privi dell’autorizzazione al controllo, quest’ultima sarà consentita sostenendo la sola prova scritta che consiste:

  • Prova scritta, il cui superamento prevede l’80% delle risposte esatte su 10 quiz (a tre risposte) sulla normativa nazionale e regionale sul controllo, sulla biologia della specie, sui metodi di controllo, sorveglianza sanitaria.

L’esame di abilitazione esclusivamente per il controllo del Cinghiale, per coloro che non sono abilitati alla caccia di selezione, consiste:

  • Prova scritta, il cui superamento prevede l’80% delle risposte esatte su 20 quiz (a tre risposte) sulla normativa nazionale e regionale sul controllo, sulla biologia della specie, sui metodi di controllo e sulla sorveglianza sanitaria.

La Giunta regionale provvederà con apposito atto alla definizione di un registro dei cacciatori di selezione delle singole specie di Ungulati e di controllo del Cinghiale.

L'iscrizione al registro sarà consentita al cacciatore che abbia sostenuto positivamente l’esame di abilitazione alla caccia di selezione dinanzi alla Commissione esaminatrice regionale o al cacciatore i cui titoli venatori, acquisiti prima dell’efficacia delle disposizioni del presente atto o acquisiti al di fuori della Regione Veneto, sono stati riconosciuti equipollenti.

Agli iscritti al registro, sarà rilasciato apposito tesserino su modello tipo predisposto dall’U.O. Coordinamento Gestione ittica e faunistico venatoria. La gestione della caccia di selezione in Veneto sarà regolata da ulteriori disposizioni.

In via transitoria, per il territorio della provincia di Verona, in ragione dell’applicazione del regime di gestione del Cinghiale a partire dalla stagione venatoria 2010/2011, si applicano le disposizioni già previste dall’Amministrazione Provinciale in ordine ai programmi didattici e alle modalità di svolgimento dei corsi e degli esami per il rilascio delle abilitazioni alla caccia e al controllo della specie.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si dispone, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 157/1992 e dell’art. 15 della Legge regionale n. 50/1993, l’approvazione delle summenzionate disposizioni esecutive, riportate nell’Allegato A facente parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA l’art. 22 della Legge n.157/1992 e s.m.i.;

VISTA l’art. 15 della Legge regionale n. 50/1993 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale n.19/2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali”;

VISTA la Legge regionale n. 30/2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;

VISTA la Legge regionale n. 30/2018 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”;

RICHIAMATE le DDGGRR n. 1004/2021 e n. 1202/2021;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54/2012;

RIASSUNTE le valutazioni di cui in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di approvare l’Allegato A “Programmi didattici per l’abilitazione alla caccia selettiva e al controllo degli Ungulati” che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
     
  3. di prevedere che l’esame di abilitazione alla caccia di selezione degli Ungulati e del controllo del Cinghiale dovrà essere sostenuto alla presenza di una Commissione esaminatrice regionale, nominata con successivo provvedimento del Direttore dell’UO Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, costituita da dipendenti dell’Ente, da personale di Polizia provinciale competente in materie di caccia o soggetti già rientranti nelle commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio e così composta:
  1. Il Direttore di UO o suo delegato/a, con funzione di Presidente;
     
  2. Tre esperti in gestione e conservazione della fauna selvatica (e relativi supplenti);
     
  3. Un/a referente di segreteria (e relativi supplenti).
  1. di stabilire che le domande di equipollenza saranno valutate dalla Commissione di cui al precedente punto;
     
  2. di demandare al Direttore dell’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria l’approvazione di ulteriori specifiche operative, nonché la nomina di ulteriori Commissioni esaminatrici;
     
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_18_22_AllegatoA_467806.pdf

Torna indietro