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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1861 del 29 dicembre 2021
Semplificazione e unificazione del procedimento di accertamento dell'invalidità civile. DGR n. 262/2018: convenzione-quadro tra Regione del Veneto e I.N.P.S. per l'affidamento ad I.N.P.S. delle funzioni inerenti all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile relativamente alle Aziende U.L.S.S. n. 3 Serenissima, n. 4 Veneto Orientale e n. 9 Scaligera. Approvazione schema di convenzione per proroga per l'anno 2022.
Con il presente provvedimento si procede all’approvazione dello schema di convenzione tra Regione del Veneto e I.N.P.S. per la proroga per l’anno 2022 della convenzione-quadro approvata con DGR n. 262/2018, in vigore dall’01/01/2018 al 31/12/2109, prorogata prima al 31/12/2020 con DGR n. 1832/2019 e poi al 31/12/2021 con DGR n. 1867/2020, per l’affidamento ad I.N.P.S. delle funzioni inerenti all’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile relativamente alle Aziende U.L.S.S. n. 3 Serenissima, n. 4 Veneto Orientale e n. 9 Scaligera. La presente delibera non comporta spesa per il bilancio regionale.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
In merito al procedimento relativo all’accertamento dei requisiti sanitari dell’invalidità civile per il quale, da un lato I.N.P.S. costituisce l’Amministrazione competente a ricevere le istanze da parte dei cittadini, dall’altro le Commissioni Invalidi delle Aziende U.L.S.S., al cui interno è prevista la presenza di un medico I.N.P.S., procedono all’accertamento sanitario, la Regione del Veneto ha inteso promuovere da tempo l’unificazione del procedimento di invalidità civile, trasferendo le relative competenze all’I.N.P.S. tramite un atto di convenzione-quadro regionale, seguita da specifici atti di convenzione per le singole Aziende U.L.S.S.
Va menzionata in primo luogo, a tal riguardo, la DGR n. 144/2014 con cui è stato previsto un Protocollo d’Intenti tra Regione del Veneto e I.N.P.S., nonché un Protocollo Operativo per l’affidamento, in via sperimentale, ad I.N.P.S. delle funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile relativamente alle ex Aziende U.L.S.S. nn. 10, 12, 14, 20, 21 e 22 del Veneto, e la sua successiva proroga a tutto il 31/12/2017 con DGR n. 1197 dell’01/08/2017.
Va poi ricordato che sulla base della determinazione presidenziale n. 141 del 13/09/2017 di I.N.P.S., la Regione del Veneto ha optato per accedere ad una nuova convenzione-quadro per l’affidamento ad I.N.P.S. delle funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità (art. 18, comma 22, D.l. 6 luglio 2011, n. 98, covertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111). Con DGR n. 262 del 06/03/2018 è stato, pertanto, approvato uno schema di convenzione-quadro tra Regione del Veneto e I.N.P.S. per l’affidamento a quest’ultimo, a decorrere dall’anno 2018, delle funzioni inerenti all’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile per le Aziende U.L.S.S. n. 3 Serenissima (escluso il territorio della ex U.L.S.S. n. 13), n. 4 Veneto Orientale e n. 9 Scaligera.
La predetta Convenzione-Quadro prevede, in merito alla durata temporale, un periodo di anni due a decorrere dall’1 gennaio 2018, con facoltà di rinnovo di anno in anno, su concorde volontà delle parti.
Ciò premesso, valutato positivamente l’esito dell’affidamento ad I.N.P.S. delle funzioni in argomento per le annualità 2018, 2019 e 2020, relativamente alle Aziende Sanitarie sopra citate, soprattutto con riferimento allo snellimento del procedimento e alle tempistiche di conclusione dei procedimenti e della fase concessoria, con DGR n. 1832/2019 e con DGR n. 1867/2020 si è provveduto alla proroga per gli anni 2020 e 2021 della menzionata Convenzione–Quadro tra Regione del Veneto e I.N.P.S.
In considerazione di tutto quanto precede, dato atto del parere positivo alla proroga per l’anno 2022 della Convenzione-Quadro in argomento espresso con note di I.N.P.S. – Direzione regionale per il Veneto e delle Direzioni Generali della tre Aziende Sanitarie coinvolte, note agli atti degli uffici regionali, si ritiene opportuno procedere, con il presente provvedimento, all’approvazione della proroga per l’anno 2022 della Convenzione-Quadro tra Regione del Veneto e I.N.P.S. – Direzione regionale del Veneto di cui alla DGR n. 262/2018.
A tal fine si ritiene opportuno procedere all’approvazione dello schema di convenzione tra Regione del Veneto e I.N.P.S., Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la proroga per l’anno 2022 della citata convenzione-quadro, in vigore dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, già prorogata al 31 dicembre 2020 con DGR n. 1832/2019 e al 31 dicembre 2021 con DGR n. 1867/2020, per l’affidamento ad I.N.P.S. delle funzioni inerenti all’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile relativamente alle Aziende U.L.S.S. n. 3 Serenissima (escluso il territorio della ex U.L.S.S. n. 13), n. 4 Veneto Orientale e n. 9 Scaligera.
A seguito della proroga disposta per l’anno 2022 della Convenzione-Quadro di cui alla predetta DGR n. 262/2018 saranno oggetto altresì di proroga, per l’anno 2022, i Protocolli Operativi vigenti sino al 31 dicembre 2021 tra I.N.P.S. e le singole Aziende Sanitarie coinvolte. Alla proroga dei Protocolli Operativi in parola, sottoscritti in ottemperanza alla convenzione-quadro prevista dalla più volte citata DGR n. 262/2018, provvederanno le singole Aziende U.L.S.S. n. 3 Serenissima, n. 4 Veneto Orientale, n. 9 Scaligera e I.N.P.S., rimanendo posto a carico del bilancio aziendale delle singole Azienda U.L.S.S. il costo che l’affidamento ad I.N.P.S. delle funzioni in parola comporterà per l’intero anno 2022.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 295/1990;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n.104;
VISTA la Legge 68/99;
VISTO l’articolo 6, comma 1, della legge 80/2006;
VISTO l’articolo 20 del D.L. 1/7/2009 n.78 conv. in L. 3 agosto 2009 n.102;
VISTO l’articolo 18, comma 22, della Legge 111/2011;
VISTO il D.M.5 agosto 1991 n. 387;
VISTO l’articolo 2, comma 2, lett. f) della L.R. n. 54/2012;
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
VISTA la D.G.R. n. 144 del 20.02.2014;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1197 dell’01/08/2017;
VISTA la Determinazione Presidenziale I.N.P.S. n. 141 del 13/09/2017;
VISTA la D.G.R. n. 262 del 06/03/2018;
VISTA la D.G.R. n. 1832 del 06/12/2019;
VISTA la D.G.R. n. 1867 del 29/12/2020.
delibera
(seguono allegati)
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