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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 178 del 31 dicembre 2021


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1886 del 29 dicembre 2021

Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Prosecuzione e sviluppo del regime convenzionale tra Regione del Veneto, Province e Città metropolitana di Venezia ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990 per il triennio 2022-2024 e approvazione dello schema di Convenzione.

Note per la trasparenza

Al termine del primo periodo di programmazione ed attuazione del regime convenzionale – ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 241/1990 – tra la Regione del Veneto, le Province e la Città metropolitana di Venezia per l’attività di vigilanza e controllo in materia di caccia e di pesca, si procede ad una ulteriore implementazione e definizione dei contenuti delle convenzioni ed all’avvio di una ulteriore fase operativa, da realizzare nel triennio 2022-2024 e comunque sino e non oltre all’eventuale attivazione del Servizio regionale di vigilanza di cui all’articolo 6 della L. R. n. 30/2016.

L'Assessore Cristiano Corazzari, di concerto con l'Assessore Francesco Calzavara, riferisce quanto segue.

Con l’articolo 6 della legge regionale n. 30/2016 è stato istituito il Servizio Regionale di Vigilanza, nel quale far confluire, in attuazione della L. n. 56/2014 e della legge regionale n. 19/2015, gli appartenenti alle Polizie provinciali e di costituire così un unico riferimento operativo regionale a presidio dell’attività di vigilanza e controllo in materia di caccia e di pesca, mentre con il successivo Regolamento Regionale n. 5 del 28 dicembre 2018 «Disciplina del Servizio regionale di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"» è stato definito il necessario quadro regolamentare ed organizzativo del medesimo Servizio Regionale di Vigilanza.

Peraltro, con DGR n. 357 del 26 marzo 2019 l'attivazione del Servizio Regionale di Vigilanza è stata temporaneamente sospesa, in attesa di un puntuale intervento - di rango nazionale - di modifica del vigente quadro normativo, che consenta di poter riconoscere anche a dipendenti appartenenti ai ruoli regionali le funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza, disponendo altresì che le funzioni di controllo e vigilanza, e quindi le funzioni di competenza del Servizio Regionale di Vigilanza, non possono che continuare ad essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri che, a mente delle disposizioni di cui alla L. R. n. 19/2015, sono stati posti, con decorrenza dall’esercizio 2016, integralmente a carico del Bilancio regionale.

In tal senso, quindi, si è venuta così a creare una possibile discontinuità tra i profili programmatori, operativi ed organizzativi in materia di amministrazione e gestione delle materie caccia e pesca a livello territoriale, che, in applicazione della DGR n. 1079/2019, a decorrere dal 1 ottobre 2019 sono stati definitivamente implementati nella complessiva organizzazione regionale attraverso la costituzione di una specifica Unità organizzativa, implementata nella Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ed a cui fanno capo sette sedi operative ubicate presso ciascun capoluogo di provincia e i connessi profili afferenti le attività di vigilanza e controllo in materia di caccia e pesca, che devono pertanto continuare a rimanere allocate alle Province ed alla Città metropolitana di Venezia.

In linea con i principi informatori delle dianzi-richiamate leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 e successive modifiche e integrazioni, ossia di una gestione congiunta, coordinata ed efficace delle attività di pianificazione e programmazione, di gestione ed amministrazione e di vigilanza e controllo in materia di caccia e di pesca, la Giunta regionale ha quindi ritenuto necessario attivare un piano complessivo di intervento che consentisse il conseguimento di adeguati obiettivi sia in riferimento alle azioni di programmazione, pianificazione, gestione ed amministrazione, per le quali era possibile una completa riallocazione dal livello provinciale al livello regionale che in riferimento alle attività di vigilanza e controllo ed agli altri ruoli e competenze alle stesse riferibili, per le quali invece, a mente delle problematiche a fondo della medesima DGR n. 357/2019, il processo di completa riallocazione doveva rimanere sospeso.

In tal senso, quindi, il principio informatore di fondo di tale specifico approccio da parte della Giunta regionale è stato quello di affiancare al concorso attivo sotto il profilo economico - tramite le specifiche risorse di bilancio stanziate, con decorrenza dall’esercizio 2016, con la L. R. n. 19/2015 - un ulteriore concorso attivo rappresentato da un quadro programmatorio e previsionale dell’attività dei Corpi/Servizi di vigilanza venatoria ed ittica presso le province e la Città metropolitana di Venezia, da costruire, nell’ambito di un regime a carattere convenzionale come previsto dall’articolo 15 della L. n. 241/1990, sulla base di una puntuale condivisione, tra Regione del Veneto ed i predetti Enti, di obiettivi, strategie, risorse disponibili e possibili sinergie.

Pertanto, in coordinamento con l’attivazione del modello organizzativo regionale afferente alle strutture amministrative e gestionali sul territorio disposta con DGR n. 1079/2019, la Giunta regionale ha ritenuto di dare attuazione ad un parallelo modello operativo di gestione delle attività di vigilanza e controllo in materia di caccia e pesca realizzate dai Corpi/Servizi di polizia provinciale presso le Province e la Città metropolitana di Venezia, strutturato su un regime convenzionale ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 241/1990, istituito con DGR n. 1080/2019 e poi via via implementato nei contenuti programmatori e gestionali con DGR n. 537/2020 e, da ultimo, con DGR n. 697/2020.

Il principio informatore del regime convenzionale in parola si è fondato sulla possibilità di poter instaurare processi di interlocuzione e confronto sulle attività da porre in essere e sulle modalità di loro realizzazione, introducendo elementi di programmazione e di prioritizzazione di attività ed interventi, da realizzare in una dimensione - per quanto possibile – di respiro interprovinciale. In tale ottica deve quindi essere inquadrata, ad esempio, l’introduzione dell’istituto del Programma Annuale, con funzione prima di elemento di pianificazione delle attività e poi, in sede di rendicontazione finale, di elemento di valutazione e quantificazione – in termini di risorse regionali di bilancio investite – delle azioni e dei programmi realizzati.

L’arco temporale di prima applicazione del regime convenzionale in parola, oltre a garantire continuità ed efficacia operativa all’attività di vigilanza e controllo, ha anche consentito di individuare eventuali e possibili criticità sotto il profilo operativo, organizzativo e procedurale nonché di individuare e declinare principi e criteri informatori atti ad assicurare ulteriori margini di efficienza ed efficacia operativa rispetto ai quali indirizzare o re-indirizzare le successive fasi gestionali oltre che fornire eventuali indirizzi e suggerimenti per integrare gli strumenti organizzativi e regolamentari su cui si andrà a strutturare l’attività dell’istituendo Servizio regionale di vigilanza.

In tal senso, si riportano di seguito alcune indicazioni che è stato possibile raccogliere nel periodo di vigenza dell’attuale convenzione in scadenza al 31 dicembre 2021:

- una specifica attenzione è stata riservata alla necessità di implementare indirizzi ed obiettivi previsti «Piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici», pubblicato sulla GU serie generale n. 120 del 25 maggio 2017, fatto specifico riferimento, in termini di Obiettivi generali, Obiettivi specifici ed Azioni, ai punti di seguito indicati:

«Obiettivo Generale 1 – Potenziamento del contrasto diretto; - Obiettivo Specifico 1.2: Mantenimento, ampliamento e creazione di strutture di contrasto dislocate sul territorio (CUTFAAC, Corpi Forestali Regionali, Polizie provinciali, Guardie volontarie, Nuclei antiveleno); - Azione 1.2.1 Potenziamento e riorganizzazione dei Corpi provinciali di vigilanza venatoria; - Azione 1.2.2 Rimozione degli ostacoli giuridici alla regionalizzazione dei Corpi provinciali di vigilanza venatoria; Obiettivo Generale 2 – Potenziamento del contrasto diretto; - Obiettivo Specifico 2.1: Miglioramento dell’efficacia delle attività di contrasto diretto degli illeciti contro la fauna; - Azione 2.1.1 Adeguamento del quadro normativo nazionale; - Azione 2.1.3 Uniformazione delle competenze attribuite alle guardie venatorie volontarie;», nonché all’individuazione, sempre da parte del Piano in parola, di alcune aree del territorio regionale tra i c. d. «black spot», ossia ambiti territoriali ove il fenomeno del bracconaggio risulta particolarmente diffuso;

- preso atto dei limiti e dei vincoli inderogabili che tutt’ora gravano su Province e Città metropolitana di Venezia in riferimento alla possibilità di poter intervenire positivamente sul turn-over del personale provinciale afferente ai Corpi/Servizi di polizia provinciale, è necessario affiancare alle azioni sul fronte governativo e parlamentare, con espresso riferimento ad alcuni Ordini del Giorno adottati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle PP. AA. (da ultimo, n. 21/102/CR8a/C10 del 17 giugno 2021 sulle questioni relative all’attività venatoria ed ittica per una concreta ed efficace attuazione delle azioni del «Piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici», da realizzare attraverso una puntuale ed articolata riforma del quadro normativo nazionale, d’intesa tra governo e regioni e province autonome) anche azioni di breve e medio periodo volte ad conseguire ulteriori livelli di efficienza ed efficacia attraverso l’introduzione di meccanismi e processi normativi e regolamentari che consentano lo svolgimento di attività in un contesto interprovinciale; in tal senso le disposizioni oggi vigenti di cui all’articolo 70 della L. R. n. 18/2016 rappresentano senz’altro una solida base di partenza;

- ancora in termini di coordinamento ed ulteriore efficacia dell’attività complessiva, si ritiene necessario prevedere sedi e tavoli di stretto coordinamento operativo tra i diversi Corpi/Servizi di polizia provinciale, al fine di arrivare ad un approccio condiviso prima ed omogeneo poi;

- infine, definire ancora meglio quali debbano essere considerate attività prioritarie ed attività preminenti e quali invece siano da ritenere attività - per così dire – di secondo livello tra quelle oggetto di complessiva realizzazione nell’ambito del regime convenzionale in parola;

In vista della scadenza temporale – fissata al 31 dicembre 2021 – della prima fase attuativa del regime convenzionale avviato con DGR n. 1080/2019 e sulla base dei predetti criteri informatori oltre che in esito ad un preliminare confronto – in sede tecnica e gestionale – con UPI Veneto, è stato predisposto un nuovo schema di Convenzione, che si sviluppa in complessivi n. 10 (dieci) articoli, che si ritiene di approvare e che costituisce - quale Allegato A – parte integrante e sostanziale della presente, dando atto che:

- lo schema di Convenzione in parola recepisce ed integra - anche sulla base dei risultati sin qui conseguiti con la prima fase di programmazione - da un lato i principi e criteri informatori dianzi-indicati, dall’altro gli esiti dell’attività di confronto preliminare con UPI Veneto;

- il regime convenzionale in parola si andrà a sviluppare in un arco temporale di un triennio, con decorrenza 1 gennaio 2022 e termine al 31 dicembre 2024, con possibilità di una eventuale e unica proroga per un ulteriore periodo di mesi 12 (dodici); in ogni caso, qualora nel corso di vigenza del regime convenzionale in parola dovessero concretizzarsi gli elementi fondamentali e necessari per l’efficace istituzione ed attivazione del Servizio regionale di vigilanza di cui all’articolo 6 della L. R. n. 30/2016, il medesimo regime convenzionale continuerà a trovare applicazione sino all’effettiva istituzione ed attivazione del predetto Servizio;

- il nuovo regime convenzionale che si intende attivare con decorrenza 1 gennaio 2022 si andrà a caratterizzare con l’introduzione di uno specifico ambito di coordinamento interprovinciale, composto dai Comandanti/Responsabili dei Corpi/Servizi di polizia provinciale, ai quali si affiancherà il Direttore della Struttura regionale competente, con l’obiettivo di creare e sviluppare un approccio operativo complessivo in riferimento all’intero territorio regionale;

- da ultimo, e sempre avendo a riferimento il predetto tavolo di coordinamento interprovinciale, si intende avviare un processo condiviso di individuazione di obiettivi, di processo e di risultato, sulla base dei quali sarà possibile indirizzare con ancora maggior dettaglio l’attività in parola oltre che costituire un ulteriore elemento di valutazione rispetto a possibili e diverse prospettive di allocazione di risorse, uomini e mezzi; e ciò ancora con una dimensione e declinazione interprovinciale, che rappresenta un concreto elemento di indirizzo in vista dell’istituzione ed attivazione del Servizio Regionale di Vigilanza.

Infine, si dà atto che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i contenuti del presente provvedimento e degli allegati allo stesso sono stati posti alla valutazione sia dell’Osservatorio regionale previsto dall’Accordo tra Governo e Regioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 91 della L. n. 56/2014, nella seduta del 27 dicembre 2021 che del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) istituito con L. R. n. 31/2017, nella seduta del 22 dicembre 2021, ed hanno acquisito, da parte di entrambi i medesimi organi consultivi, unanime parere favorevole.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L. R. n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e s.m.i;

VISTO l’art. 6 della L. R. n. 17 del 9 ottobre 2015 “Razionalizzazione della spesa regionale”;

VISTA la L. R. n. 19 del 29 ottobre 2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”;

VISTA la L. R. n. 30 del 30 dicembre 2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;

VISTA la L. R. n. 30 del 7 agosto 2018 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”;

VISTA la L. R. n. 36 del 20 dicembre 2021 «Bilancio di previsione 2022-2024.»;

VISTA la L. R. n. 35 del 17 dicembre 2021 «Legge di stabilità regionale 2022.», fatto specifico riferimento all’Allegato A alla medesima L R. ed allo stanziamento previsto per il triennio 2022-2024 a valere sul Capitolo 103619/U;

VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 “Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25". Definizione del modello organizzativo”;

VISTA la DGR n. 1080 del 30 luglio 2019 “Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Convenzione tra le Province del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto.”;

VISTA la DGR n. 697 del 4 giugno 2020 “Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Adeguamento dello schema di Convenzione adottato con DGR n. 1080/2019 alle modifiche gestionali del regime convenzionale adottate con DGR n. 1864/2019.”;

VISTO il Decreto Del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico - Venatoria n. 204 del 30 settembre 2020 “Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 e delle DDGGRR n. 1080/2019, n. 1081/2019, n. 1864/2019 e n. 697/2020. Approvazione modifiche non sostanziali allo schema di convenzione (Provvedimento n. 1).”;

VISTE le convenzioni sottoscritte tra Regione del Veneto, Province e Città metropolitana di Venezia in applicazione delle DD. G. R. n. 1080/2019 e n. 697/2020 e del DDR n. 204/2020, per il periodo 1 luglio 2020 - 31 dicembre 2021;

VISTI i pareri espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), di cui alla Legge Regionale del 25 settembre 2017, n. 31 e dall'Osservatorio Regionale per l'attuazione della L. 56/2014, espressi nelle sedute rispettivamente del 22 dicembre 2021 e del 27 dicembre 2021;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, quale Allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, lo schema di Convenzione che andrà a disciplinare e regolare il regime convenzionale concernente l’attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 - nel triennio 2022-2024 oltre che nell’ambito della possibile e unica proroga, per ulteriori 12 (dodici) mesi;

3. di dare atto che la somma da corrispondere alle province ed alla Città metropolitana di Venezia nell’ambito temporale di attuazione del vigente regime a rendicontazione finale e del successivo regime convenzionale, per complessivi € 6.941.911,15.=, trova copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo di Spesa n. 103619/U «Attuazione delle L. 56/2014 di riordino delle funzioni provinciali - Trasferimenti Correnti (art. 6, L. R. 30/12/2016, n. 30)», da impegnare con provvedimento del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, nell’ambito dell’articolazione del Bilancio regionale 2022-2024, secondo le modalità gestionali e la scansione temporale prevista dallo schema di Convenzione;

4. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria alla sottoscrizione della medesima Convenzione;

5. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è stato assegnato il Capitolo di Spesa n. U103619 «Attuazione delle L. 56/2014 di riordino delle funzioni provinciali - Trasferimenti Correnti (art. 6, L. R. 30/12/2016, n. 30)», ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza a valere sullo stanziamento recato dal Bilancio regionale per gli esercizi 2022-2024 e che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L. R. n. 1/2011;

6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del regime convenzionale oggetto del presente provvedimento, che comprende la complessiva gestione tecnico-amministrativa del regime convenzionale in parola nonché la facoltà di apportare ed approvare, con proprio provvedimento, eventuali modifiche non sostanziali allo schema di Convenzione di cui al precedente punto 2 nonché di provvedere alla trasmissione immediata del presente atto a province e Città metropolitana di Venezia, per gli eventuali provvedimenti di adozione di competenza di ciascuno dei medesimi Enti, ai fini di una rapida sottoscrizione delle Convenzioni in parola;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi di quanto previsto all'articolo 23 ed ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1886_21_AllegatoA_466775.pdf

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