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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 178 del 31 dicembre 2021


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1831 del 23 dicembre 2021

Misure di ristoro a favore delle imprese turistiche, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici soggetti a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19. Articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021 n. 69 e successive integrazioni. Approvazione Accordo con Unioncamere del Veneto.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento, in attuazione di quanto disposto dall’art. 2 “Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici” del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 e dal successivo decreto-legge n. 73 convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede l'assegnazione di ristori finanziari alle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, colpiti dalle chiusure degli impianti sciistici imposte nel 2021 per il contenimento della pandemia da Covid-19 e, a tale scopo, approva uno specifico Accordo con Unioncamere del Veneto per l’attuazione operativa della misura, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 588/2019.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

L'aggravamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha indotto le Istituzioni nazionali e regionali ad adottare nel corso del 2020 e del 2021 un complesso di misure preventive e di contenimento della pandemia che hanno inciso direttamente e in misura rilevante su determinate categorie economiche, imponendo restrizioni parziali o totali all'operatività delle imprese e di altri soggetti. Fra le diverse misure di ristoro adottate a livello nazionale, il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID19”, ed in particolare l’art. 2 “Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici”, ha istituito, a fronte della mancata apertura al pubblico degli impianti a fune nella stagione sciistica invernale 2020/2021, un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, le cui risorse sono state ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro erogati con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti; c) 230 milioni di euro assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

In particolare, ai fini dell’attuazione delle misure di cui alla lettera c) a favore delle imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici, il D.L. 41/2021, così come coordinato con la legge di conversione n. 69/2021 ha stabilito che l’importo di 230 Milioni di Euro venga ripartito fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base della tabella allegata allo stesso decreto, che individua per la Regione del Veneto l’importo di Euro 24.774.995,00. Lo stesso decreto ha previsto altresì che le Regioni e le Province autonome provvedano con proprio atto a definire i comprensori sciistici e i comuni ubicati al loro interno, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro. Con successivo decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, le risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome sono state incrementate di 100 milioni di Euro, prevedendo l’assegnazione alla Regione del Veneto di ulteriori Euro 10.068.310,00. Pertanto la dotazione assegnata alla Regione del Veneto, sull’importo totale a livello nazionale di 330 milioni di Euro, ammonta complessivamente a 34.843.305,00 Euro. Sulla base di quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 41/2021, la Regione del Veneto, con propria DGR n. 1149 del 17 agosto 2021 ha individuato – nell’allegato A) alla stessa - i Comuni interessati dai comprensori sciistici, cui applicare le misure di ristoro previste, sulla base della seguente definizione: “aree attrezzate abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve comprendente il territorio o la parte di uno o più comuni del Veneto ove è situata la partenza, l’arrivo o il passaggio di almeno un impianto a fune e/o pista da sci da discesa nonché comuni contigui che completano l’offerta turistica, intendendosi i comuni montani confinanti con uno dei comuni come sopra definiti, funzionali all’offerta turistica del comprensorio sciistico di riferimento”.

Nell’allegato A) alla stessa DGR n. 1149/2021 sono quindi stati individuati;

a) I comuni interessati dalla presenza di impianti a fune e piste da sci, in attività nella stagione sciistica 2020-2021: complessivamente 25 comuni di cui 17 in provincia di Belluno, 2 in provincia di Verona e 6 in provincia di Vicenza;

b) I comuni contigui - classificati come comuni montani ai sensi della L.R. 25/2014 – per i quali sia stato rilevato un indice di turisticità (calcolato come rapporto fra numero di presenze registrate nel periodo novembre 2018-aprile 2019/ numero di abitanti alla data del 1° gennaio 2019) superiore a 1: complessivamente 17 comuni di cui 10 in provincia di Belluno, 3 in provincia di Verona e 4 in provincia di Vicenza.

Successivamente, il Ministero del Turismo di concerto col Ministero dell’Economia e delle finanze, ha provveduto a trasferire sul conto di tesoreria della Regione del Veneto, con bolletta n.0044101 del 7 dicembre 2021 l’importo di euro 34.843.305,00 – ai sensi di quanto previsto dai sopra citati provvedimenti normativi - da iscriversi a bilancio regionale nel corrente esercizio finanziario 2021.

Ciò ha determinato da parte della Regione l’immediata necessità operativa di adottare misure per la gestione amministrativa delle risorse finanziarie assegnate, ai fini del loro tempestivo utilizzo a favore dei soggetti beneficiari individuati dall’articolo 2 del D.L. 41/2021.

Con DGR n. 1768 del 15 dicembre 2021 si è provveduto alla variazione di bilancio contestualmente alla quale sono stati istituiti:

- il capitolo di entrate n. 101641 “Assegnazione statale connessa all’emergenza da Covid-19 destinata al sostegno delle imprese turistiche localizzate in comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici (art. 2 D.L. 22.03.2021, n. 41)”;

- il capitolo di uscite n. 104471 “Assegnazione statale connessa all’emergenza da Covid-19 destinata al sostegno delle imprese turistiche localizzate in comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici – Trasferimenti correnti (art. 2 D.L. 22.03.2021, n. 41)”.

Ciò premesso, mediante la convenzione attuativa dell'Accordo di programma tra Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (di seguito Unioncamere) per la competitività e lo sviluppo del sistema economico, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 588 del 14 maggio 2019, sono state attuate, nel corso del 2020 e del 2021, importanti misure di aiuto tese a fronteggiare gli effetti della pandemia, a valere sui provvedimenti normativi posti in essere a livello nazionale, da ultimo l’articolo 27 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, riguardante il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, per un ammontare complessivo di € 8.750.000,00, nonché quanto previsto dall’art. 2 dello stesso decreto-legge per quanto riguarda le misure di ristoro a favore di Maestri di Sci e Scuole di Sci.

L’Accordo tra Regione del Veneto e Unioncamere risulta articolato in una pluralità di "Assi", che interessano, tra gli altri, gli ambiti della competitività e del supporto alle imprese, la cultura, il turismo, l'ambiente, il lavoro e le professioni, la semplificazione e la digitalizzazione: in particolare, all'interno del primo asse si collocano le azioni volte a sviluppare la competitività delle imprese, nel secondo asse le azioni rivolte ai territori (e quindi al miglioramento del contesto nel quale operano le imprese), che possono riguardare l'attrattività turistica e culturale, nel terzo asse specifiche azioni relative al rafforzamento delle relazioni presso le Istituzioni dell'Unione Europea. A queste si aggiungono poi ulteriori attività di interesse pubblico comuni ad entrambe le Amministrazioni e previste dall'art. 2 dello Statuto di Unioncamere.

Pertanto, con il presente provvedimento, nell'ambito delle prerogative di cui al sopra citato Accordo di Programma approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 2019 e stante la pregressa esperienza maturata da Unioncamere, in virtù delle precedenti convenzioni, ed in particolare di quelle approvate, per la filiera turistica, della cultura e dello sport, con la DGR 776 del 15 giugno 2021, e per i Maestri e Scuole di sci con la DGR 1511 del 2 novembre 2021, si propone di approvare un nuovo schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Unioncamere (Allegato A), per la realizzazione – in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, all’art. 2 “Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici” e dalle successive modificazioni di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 - di un'azione congiunta finalizzata a sostenere, mediante un intervento di ristoro, le imprese della filiera turistica localizzate nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici, colpite dalle chiusure degli impianti a fune imposte nella stagione sciistica 2020-2021 per il contenimento della pandemia da Covid-19.

La misura sarà attivata da Unioncamere attraverso uno specifico bando e avrà quali destinatari le imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici individuati dalla DGR n. 1149 del 17 agosto 2021, a ristoro delle perdite subite a seguito delle restrizioni applicate in relazione all’emergenza Covid-19, con particolare riguardo alla chiusura degli impianti a fune nella stagione sciistica 2020-2021.

Nella definizione delle misure di aiuto il bando dovrà considerare i seguenti criteri di carattere generale:

1. l’agevolazione dovrà consistere nella concessione di contributi a fondo perduto, a carattere forfettario, riconosciuti alle imprese turistiche come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, a titolo di indennizzo in ragione del calo di fatturato derivante dalla situazione causata dalla emergenza sanitaria da Covid-19, e dalla relativa chiusura degli impianti sciistici;

2. i soggetti beneficiari del bando sono le imprese turistiche:

- che rispondono alla definizione data dall'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ovvero “che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica”;

- che sono localizzate nel territorio dei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, individuati nell’Allegato A) della DGR n. 1149 del 17 agosto 2021;

3. i contributi saranno riconosciuti ed erogati in conformità, ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative (Comunicazione C(2020)2215 del 3 aprile 2020, Comunicazione C (2020) 3156 final dell’8 maggio 2020 e Comunicazione C(2020) 4509 del 29 giugno 2020), volta a consentire agli Stati Membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

Con un successivo provvedimento la Giunta regionale definirà, nel rispetto dei sopra citati criteri generali, i criteri specifici per la gestione tecnica ed amministrativa del bando, con particolare riguardo a:

- individuazione delle specifiche tipologie di impresa turistiche beneficiarie (ed eventuale relativa codifica ATECO) afferenti alla definizione di cui all'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

- individuazione dell’entità dei contributi forfettari a fondo perduto erogabili alle imprese turistiche beneficiarie, declinata in relazione alla tipologia di impresa, alle dimensioni della stessa e alla categoria qualitativa (es. livello di classificazione per le strutture ricettive), nonché alla localizzazione rispetto agli impianti;

- ulteriori condizioni di ammissibilità;

- criteri per la gestione amministrativa del bando.

La dotazione finanziaria – trasferita dallo Stato alla Regione del Veneto ai sensi dei sopra citati decreti-legge 22 marzo 2021 n. 41 e 25 maggio 2021, n. 73 - e destinata alla presente iniziativa di ristoro è di Euro 34.843.305,00, stanziati, per effetto della variazione di bilancio disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 1768 del 15 dicembre 2021, sul capitolo di spesa uscite n. 104471 “Assegnazione statale connessa all’emergenza da Covid-19 destinata al sostegno delle imprese turistiche localizzate in comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici – Trasferimenti correnti (art. 2 D.L. 22.03.2021, n. 41)”.

A tale dotazione finanziaria statale destinata ai ristori la Regione intende inoltre autonomamente apportare – al fine di garantire, attraverso un meccanismo di corresponsabilità finanziaria, il massimo supporto alle imprese turistiche dei comprensori sciistici delle aree montane, così pesantemente colpite dalla chiusura o dalla penalizzazione delle attività economiche – un’ulteriore integrazione finanziaria di 350.000,00 Euro a favore di Unioncamere del Veneto, pari a circa l’1% dell’importo trasferito dallo Stato, per l’erogazione di aiuti a valere sul capitolo di spesa 102397/U "Interventi a favore delle piccole e medie imprese turistiche per l’innovazione delle strutture ricettive – contributi agli investimenti (art. 42, c. 2, lett. a,b,c,d,e,f L.R. 14/06/2013, n. 11, art. 32. L.R. 27/4/2015 n. 6)” del bilancio regionale di previsione 2021-2023, che presenta sufficiente disponibilità. Tale dotazione finanziaria integrativa regionale potrà essere parzialmente destinata a Unioncamere, nella misura massima del 50% dell’importo, quale contributo per la gestione amministrativa delle misure di aiuto a favore delle imprese turistiche alla stessa affidate mediante convenzione, secondo le modalità che verranno adottate nel provvedimento, innanzi menzionato, di definizione dei criteri specifici per la gestione tecnica ed amministrativa del bando.

L’intervento in oggetto sarà pertanto complessivamente finanziato mediante l'utilizzo dei fondi stanziati:

- per l’importo di Euro 34.843.305,00 sul capitolo di spesa n. 104471 “Assegnazione statale connessa all’emergenza da Covid-19 destinata al sostegno delle imprese turistiche localizzate in comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici - trasferimenti correnti (art. 2 D.L. 22.03.2021, n. 41)” del bilancio di previsione 2021-2023,

- per l’importo di Euro 350.000,00 sul capitolo di spesa n. 102397/U "Interventi a favore delle piccole e medie imprese turistiche per l’innovazione delle strutture ricettive – contributi agli investimenti (art. 42, c. 2, lett. a,b,c,d,e,f L.R. 14/06/2013, n. 11, art. 32. L.R. 27/4/2015 n. 6)” del bilancio di previsione 2021-2023,

che presentano sufficiente disponibilità. Al riguardo si dà atto che il finanziamento regionale non costituisce debito di natura commerciale.

Si determina quindi in Euro 35.193.305,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa derivante dal presente atto alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Turismo, nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 145 del 26 ottobre 2020, n. 151 del 12 novembre 2020, n. 156 del 24 novembre 2020, n. 158 del 25 novembre 2020, n. 159 del 27 novembre 2020, n. 167 del 10 dicembre 2020 e n. 169 del 17 dicembre 2020;

Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge n. 176/2020;

Visto l'art. 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni con Legge 21 maggio 2021, n. 69;

Visto l'art. 3 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con Legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto l'art. 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii;

Visto il decreto del Ministero del Turismo n. 1313 del 28 luglio 2021 “Disposizioni applicative per la distribuzione alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano delle risorse stanziate sul fondo di cui all’art. 2 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinate ai maestri di sci iscritti negli appositi albi ed alle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci operano”;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Vista la DGR n. 1149 del 17 agosto 2021;

Vista la D.G.R. n. 588 del 14 maggio 2019;

Vista la legge regionale n. 41 del 29 dicembre 2020 con cui è stato approvato il Bilancio regionale di Previsione 2021-2023;

Vista la D.G.R. n. 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023";

Visto il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'8.01.2021 "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023";

Visto la D.G.R n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";

Vista la D.G.R. n. 1768 del 15 dicembre 2021 "Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011";

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare lo "Schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (Unioncamere)" Allegato A) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la realizzazione – in attuazione di quanto previsto dal decretolegge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, all’art. 2 “Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici”, integrato dal decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 - di un'azione congiunta finalizzata a sostenere, mediante un intervento di ristoro, le imprese turistiche come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, colpite dalle chiusure degli impianti sciistici imposte nel 2021 per il contenimento della pandemia da Covid-19;

3. di prevedere che la misura di ristoro sarà attivata da Unioncamere attraverso uno specifico bando, che dovrà osservare i seguenti criteri di carattere generale:

a) l’agevolazione dovrà consistere nella concessione di contributi a fondo perduto, a carattere forfettario, riconosciuti alle imprese turistiche come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, a titolo di indennizzo in ragione del calo di fatturato derivante dalla situazione causata dalla emergenza sanitaria da Covid-19, e dalla relativa chiusura degli impianti sciistici;

b) i soggetti beneficiari del bando sono le imprese turistiche:

- che rispondono alla definizione data dall'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ovvero “che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica”;

- che sono localizzate nel territorio dei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, individuati nell’Allegato A) della DGR n. 1149 del 17 agosto 2021.

c) i contributi saranno riconosciuti ed erogati in conformità, ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative (Comunicazione C(2020)2215 del 3 aprile 2020, Comunicazione C (2020) 3156 final dell’8 maggio 2020 e Comunicazione C(2020) 4509 del 29 giugno 2020), volta a consentire agli Stati Membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

4. di prevedere che con un successivo provvedimento la Giunta regionale definirà, nel rispetto dei criteri generali di cui al punto 3., i criteri specifici per la concessione degli aiuti, con particolare riguardo a:

- individuazione delle specifiche tipologie di impresa turistiche beneficiarie (ed eventuale relativa codifica ATECO) afferenti alla definizione di cui all'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

- individuazione dell’entità dei contributi forfettari a fondo perduto erogabili alle imprese turistiche beneficiarie, declinata in relazione alla tipologia di impresa, alle dimensioni della stessa e alla categoria qualitativa (es. livello di classificazione per le strutture ricettive) nonché alla localizzazione rispetto agli impianti ;

- ulteriori condizioni di ammissibilità;

- criteri per la gestione amministrativa del bando.

5. Di stabilire che l’intervento in oggetto sarà complessivamente finanziato mediante l'utilizzo dei fondi stanziati:

- per l’importo di Euro 34.843.305,00 sul capitolo di spesa n. 104471 “Assegnazione statale connessa all’emergenza da Covid-19 destinata al sostegno delle imprese turistiche localizzate in comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici - trasferimenti correnti (art. 2 D.L. 22.03.2021, n. 41)” del bilancio di previsione 2021-2023;

- per l’importo di Euro 350.000,00 sul capitolo di spesa n. 102397/U "Interventi a favore delle piccole e medie imprese turistiche per l’innovazione delle strutture ricettive – contributi agli investimenti (art. 42, c. 2, lett. a,b,c,d,e,f L.R. 14/06/2013, n. 11, art. 32. L.R. 27/4/2015 n. 6)” del bilancio di previsione 2021-2023.

6. di determinare in Euro 35.193.305,00 (trentacinquemilionicentonovantatremilatrecentocinque/00)) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative all'intervento di cui alla presente deliberazione, e di stabilire che tale spesa verrà impegnata entro il corrente esercizio e contestualmente liquidata a favore di Unioncamere con successivi provvedimenti del Direttore della Direzione Turismo, a carico dei fondi stanziati nel bilancio di previsione 2021-2023, sui capitoli di spesa n. 104471 “Assegnazione statale connessa all’emergenza da Covid-19 destinata al sostegno delle imprese turistiche localizzate in comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici (art. 2 D.L. 22.03.2021, n. 41)” e n. 102397/U "Interventi a favore delle piccole e medie imprese turistiche per l’innovazione delle strutture ricettive – contributi agli investimenti  - trasferimenti correnti (art. 42, c. 2, lett. a,b,c,d,e,f L.R. 14/06/2013, n. 11, art. 32. L.R. 27/4/2015 n. 6)”;

7. di dare atto che la Direzione Turismo, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto 5. ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;

8. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2;

9. di incaricare la Direzione Turismo dell'esecuzione del presente provvedimento, nonché dell'adozione di eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali dello schema di convenzione di cui all'art. 2;

10. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno con il presente atto non costituiscono debiti commerciali;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1831_21_AllegatoA_466402.pdf

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