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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 167 del 14 dicembre 2021


Materia: Venezia, salvaguardia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1660 del 29 novembre 2021

Legge Speciale per Venezia. Approvazione del programma di interventi di bonifica di siti contaminati ricadenti nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia individuati come prioritari, da attuarsi a valere sui fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia. Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 150/2019, n. 88/2020 e Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1033/2020 e n. 1401/2020.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva l’elenco degli interventi di bonifica di siti contaminati ricadenti nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, individuati come prioritari sulla base di specifici criteri che tengono in considerazione i rischi di carattere ambientale, sanitario, strutturale e di prevenzione incendi, ai fini del loro finanziamento ai sensi di quanto disposto dal piano di riparto dei fondi della Legge Speciale per Venezia approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 150 del 10/12/2019 e n. 88 del 21/07/2020 (rispettivamente: scheda progetto A-3 e C-4).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Legislazione Speciale per Venezia ha come principale finalità la salvaguardia fisico-ambientale, storico-artistica e culturale di Venezia e della sua Laguna e stabilisce gli obiettivi strategici, le procedure per realizzarli e le attribuzioni ai diversi organi competenti: lo Stato, la Regione e gli Enti Locali.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3, comma 1 della Legge Regionale n. 17 del 27/02/1990 “Norme per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante”, la Regione ha approvato il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000”, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 1° marzo 2000.

La L.R. n. 17/1990 stabilisce inoltre all’art. 4, comma 1, che la Giunta Regionale, sulla base degli obiettivi e delle linee guida del “Piano Direttore” ed in relazione ai finanziamenti disponibili, predisponga i programmi degli interventi da attuare, che sono successivamente approvati dal Consiglio Regionale.

In tale contesto, è necessario sottolineare la rilevante criticità finanziaria, che perdura oramai da molti anni, in ordine alla mancata assegnazione alla Regione del Veneto di fondi a valere sulla Legge Speciale per Venezia, evidenziando che l’ultimo finanziamento di risorse economiche deliberato dal “Comitato Interministeriale” istituito ai sensi dell’art. 4 della L. n. 798/1984” (cosiddetto “Comitatone”), per dare attuazione agli interventi di salvaguardia di competenza regionale, risale alla seduta del 21 luglio 2011.

Da allora la Regione non ha più beneficiato di alcuna nuova assegnazione di fondi a valere sulla Legge Speciale per Venezia.

In assenza dei nuovi finanziamenti, è stata avviata una attenta rivalutazione dei programmi di intervento approvati dal Consiglio Regionale nei precedenti riparti di spesa dei fondi della Legge Speciale per Venezia, per consentire una rimodulazione dei finanziamenti ancora disponibili, al fine di dare attuazione ad alcune misure di intervento ritenute particolarmente urgenti per la salvaguardia della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante.

Nell’ambito degli interventi di competenza regionale, la Regione del Veneto, in linea con quanto previsto dal Piano Direttore 2000, ha assegnato specifiche risorse per l’attuazione di interventi volti al recupero e alla bonifica di siti contaminati, ubicati nel territorio del Bacino Scolante.

Tali interventi ricomprendono attività di caratterizzazione ambientale dei siti, per conoscere il grado di contaminazione presente, nonché interventi di messa in sicurezza/bonifica delle aree, con l’obiettivo finale di ripristinare il sito e consentirne gli usi legittimi.

Si evidenzia che la gestione non corretta dei reflui, dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni industriali e dalle comuni attività antropiche determina, nel tempo, impatti significativi sulla qualità dei suoli ed in particolare sullo stato qualitativo delle falde acquifere.

In tale contesto, con Deliberazione n. 1033 del 28 luglio 2020, la Giunta Regionale ha recepito il “Piano di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale, derivanti da economie di spesa accertate e dalla revoca di assegnazioni di precedenti riparti”, approvato dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 150 del 10 dicembre 2019.

Nell’ambito della suddetta DGR n. 1033/2020, è stato destinato l’importo di € 5.829.232,39 per “Interventi emergenziali di bonifica ambientale di siti contaminati nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia” (scheda progetto A/3).

Con successiva Deliberazione n. 1401 del 16 settembre 2020, la Giunta Regionale ha recepito inoltre il “Piano di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale, derivanti dalla revoca di precedenti assegnazioni relative ad interventi non realizzati”, approvato dal Consiglio Regionale n. 88 del 21/07/2020.

La Deliberazione n. 1401/2020 individua risorse per un importo di € 4.858.972,39 da destinare ad “Ulteriori interventi emergenziali per la messa in sicurezza e la bonifica ambientale in siti inquinati ricompresi nel territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia” (scheda progetto C-4).

Tali assegnazioni consentono di portare a compimento una serie di attività di caratterizzazione, di indagine ambientale, progettazione e realizzazione di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti identificati come contaminati, o potenzialmente contaminati, ai sensi del Titolo V Parte Quarta del D. Lgs. 152/06.

In base a quanto stabilito dalle sopra richiamate Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1033/2020 e n. 1401/2020, le priorità degli interventi e le misure più urgenti da attuare sono state determinate in considerazione dei rischi di carattere ambientale, sanitario, strutturale, di prevenzione degli incendi, nonché sulla base delle indicazioni degli Organi competenti (Vigili del Fuoco, ARPAV, Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, ULSS, etc.).

La Direzione Progetti Speciali per Venezia ha promosso la condivisione di detti criteri, avvalendosi del supporto tecnico della Direzione Prevenzione Sanità Regionale, delle AULSS, di ARPAV, dei Vigili del Fuoco, del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.

In occasione della seduta della Commissione Ambiente e Salute tenutasi in data 19.06.2020, è stato attivato un tavolo tecnico di approfondimento delle problematiche in tema di ambiente, salute e sicurezza, che ha coinvolto i referenti degli organi competenti sopra richiamati, le cui conclusioni sono state riportate in un documento tecnico, perfezionato nel corso degli incontri del 01.09.2021, del 08.09.2021 e del 30.09.2020.

Si evidenzia che la Regione del Veneto ha avviato, in collaborazione con ARPAV, la revisione del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate, che costituisce parte integrante del Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 30 del 29/04/2015 (Elaborato E), contenente, tra le altre cose, i criteri di priorità di intervento nella bonifica dei siti contaminati, da attuare su base regionale.

Si precisa che è attualmente in corso una attività di coordinamento nazionale, a cura di ISPRA - Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia, Area per la protezione del suolo e siti contaminati, con il coinvolgimento di tutte le Regioni e delle ARPA, volta a definire i criteri di valutazione del rischio per l’individuazione dell’ordine di priorità degli interventi per i siti potenzialmente contaminati, che forniscono le indicazioni tecniche generali che, ai sensi dell’art. 199 c. 6, del D. Lgs. 152/2006, possono essere utilizzate dalle Regioni per l’individuazione dell’ordine di priorità degli interventi, previsto nei Piani Regionali per la Bonifica delle aree inquinate.

In un quadro così complesso e articolato, nell’ottica di uniformare sul territorio regionale i criteri a cui fare riferimento per l’indicizzazione e la gerarchizzazione degli interventi di bonifica sui siti contaminati, nonché di pervenire ad una elencazione di siti di intervento che si basi su criteri di priorità quanto più possibile condivisi e uniformi sul territorio regionale, si è ritenuto necessario coordinare le attività avviate dal tavolo tecnico sopra richiamato con i lavori avviati contestualmente da ARPAV ed ISPRA.

In tale contesto, al fine di effettuare una ricognizione delle esigenze connesse con l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati ricompresi nel territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, finalizzata a definire il quadro di riferimento delle criticità ambientali presenti in tale territorio, con nota prot. n. 400527 del 13.09.2021, la Direzione Progetti Speciali per Venezia ha inviato ai 108 comuni ricompresi nel Bacino Scolante (28 comuni in Provincia di Venezia, 54 comuni in Provincia di Padova, 22 comuni in Provincia di Treviso e 4 comuni in Provincia di Vicenza), la richiesta di segnalare specifiche esigenze di intervento.

Tale indagine ricognitiva è stata svolta al fine di individuare gli interventi di bonifica da attuarsi sia presso aree di proprietà della Pubblica Amministrazione sulle quali è necessario provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 242 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sia su aree private, per le quali l’Ente territorialmente competente debba intervenire in sostituzione ed in danno del soggetto obbligato inadempiente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 250 del medesimo Decreto Legislativo.

Si precisa che non sono state considerate le proposte relative a interventi di bonifica da amianto ai sensi del D.M. 6 settembre 1994 e ss. mm.ii, nonché gli interventi di cui all’art. 192 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. se relativi al solo asporto di rifiuti. Sono stati invece considerati gli interventi da attuarsi nel caso in cui la presenza di rifiuti in stato di abbandono costituisca sorgente primaria della contaminazione rilevata in sito e il loro asporto e avvio a smaltimento sia propedeutico alla realizzazione degli interventi rientranti nelle procedure di cui all’art. 242 e segg. del D. Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii.

A riscontro della citata nota prot. n. 400527/21 sono pervenute 53 segnalazioni da parte di 17 Amministrazioni comunali, che hanno fornito informazioni inerenti siti presso i quali o erano già state svolte attività ai sensi di quanto disposto dall’art. 242 e segg. del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (quindi con caratterizzazione ambientale già svolta, ai fini della definizione del Modello concettuale definitivo del sito secondo quanto specificato nell’Allegato 2 alla Parte Quarta, Titolo V, dello stesso decreto legislativo) o per i quali è necessario individuare specifiche risorse finanziarie per lo svolgimento delle indagini volte alla ricerca dell’origine della contaminazione e del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Sono stati inoltre segnalati siti per i quali è necessaria la caratterizzazione ambientale, ai sensi dell’Allegato 2 alla Parte Quarta Titolo V del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.., per la definizione preliminare dello stato di contaminazione del sito, propedeutica all’individuazione delle successive misure di intervento.

Rispetto a tali segnalazioni gli uffici della Direzione Progetti Speciali per Venezia hanno svolto un’istruttoria volta ad individuare gli interventi ammissibili a finanziamento, giungendo alla definizione di un elenco redatto tenendo conto dei criteri di priorità sopra specificati, così come previsto dalle DCR n. 150/2019 e n. 88/2020, nonché sulla base di una indicizzazione dei fattori di rischio volta a definirne la pericolosità e l'urgenza di intervento.

Con il presente provvedimento si approva l’elenco degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse messe a disposizione dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1033/2020 e 1401/2020, per un ammontare complessivo di €10.335.800,00 (Allegato A).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991 e n. 139/1992;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 27 febbraio 1990, n. 17 e ss.mm.ii.;

VISTO il “Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 150 del 10/12/2019;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 88 del 21/07/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1033 del 28/07/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1401 del 16/09/2020;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012, art. 2, comma 2, lett. o) e successive modifiche ed integrazioni;

delibera

  1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
  2. Di approvare, sulla scorta di quanto disposto dalle DGR 1033 del 28/07/2020 e n. 1401 del 16/092020 di recepimento del programma degli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia, approvato dal Consiglio Regionale con la Deliberazione n. 150/219 e 88/2020, l’elenco, riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, degli interventi di bonifica di siti contaminati ricadenti nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, da attuarsi prioritariamente ed ammissibili a finanziamento (schede progettuali A/3 di cui alla DGR n. 1033/2020 e C-4 di cui alla DGR n. 1401/2020).
  3. Di determinare in € 10.335.800,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli del bilancio 2021 n. 100691 “Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna – ottava fase – contributi agli investimenti (L. 23/12/2000 n. 388, 28/12/2001 N.448)”,  n. 50519  “Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna – seconda fase – contributi agli investimenti (L. n. 139/1992)”, n. 100687 “Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna – quarta fase – contributi agli investimenti (L. n. 515/1996)”, n. 100683 “Interventi straordinari per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna nelle opere igieniche  – contributi agli investimenti (L n. 798/1984)”, n. 100688 “Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna – quinta fase – contributi agli investimenti (L. n. 139/1992)”, n. 100690 “Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna – settima fase – contributi agli investimenti (L. n. 488/1999)”, 100689 “Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna – sesta fase – contributi agli investimenti (L. n. 448/1998)”
  4. Di dare atto che la Direzione Progetti Speciali per Venezia, a cui è assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.
  5. Di incaricare il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia dell’attuazione del presente provvedimento.
  6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 33 del 14/03/2013.
  7. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
  8. Di trasmettere il presente provvedimento ad ARPAV, alla Città metropolitana di Venezia, alla Provincia di Treviso, alla Provincia di Padova, al Comune di Venezia, al Comune di Mogliano Veneto, al Comune di Salzano, al Comune di Piombino Dese.

(seguono allegati)

Dgr_1660_21_AllegatoA_464579.pdf

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