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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 157 del 23 novembre 2021


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1555 del 11 novembre 2021

Unità di Crisi aziendali, territoriali e settoriali. Prosecuzione delle attività per il periodo 2021 - 2022 - "Realizzazione dei programmi finanziati dal Fondo Statale per l'occupazione - L. n. 296 del 27/12/2006" - Affidamento in house providing a Veneto Lavoro.

Note per la trasparenza

Con il presente atto la Regione del Veneto affida in house providing  all’Ente strumentale Veneto Lavoro un progetto volto a proseguire nelle attività di supporto alle imprese colpite da crisi economica, attraverso il supporto tecnico specialistico dell’Unità di Crisi aziendali, territoriali e settoriali.

L'Assessore Roberto Marcato per l'Assessore Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

Gran parte delle analisi economiche sociali di questi ultimi due anni, ci presentano, per svariate ragioni, un quadro non solo inconsueto ma del tutto eccezionale. Anzitutto per l’impatto sconvolgente della crisi su tutto il mondo del lavoro e delle imprese. La pandemia si è rivelata un acceleratore di tendenze al cambiamento già presenti negli ultimi anni. All’emergenza provocata dal contagio e dalle condizioni di salute, si è aggiunta la emergenza economica e sociale con effetti destinati a essere duraturi, anche se incerti. La diversità di questa crisi e la pervasività delle sue implicazioni incidono anche sul modo di analizzare le questioni del lavoro, non solo perché il lavoro è al centro della vita sociale ed economica, ma perché hanno accentuato le connessioni fra i vari aspetti delle vicende economiche e sociali.

Dalla primavera del 2020, anche la programmazione del programma operativo regionale del fondo sociale europeo, nonché di altri fondi strutturali, ha subito variazioni, che si sono rivelate necessarie per una migliore utilizzazione delle risorse UE per fronteggiare la pandemia.

La riprogrammazione del programma operativo summenzionata ha consentivo alla Regione Veneto di realizzare numerose iniziative a sostegno del tessuto imprenditoriale colpito dalla crisi.

Si ricordano, a titolo esemplificativo, la deliberazione di Giunta regionale n. 933 del 9 luglio 2020 che ha promosso l’occupazione dei giovani tra i 18 e i 35 anni attraverso contributi alle imprese che hanno instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato oppure che hanno proceduto alla trasformazione in tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine e la deliberazione di Giunta regionale  n. 958 del 14 luglio 2020 con la quale la Regione del Veneto ha affidato in house all'Ente strumentale Veneto Lavoro un progetto volto a attuare una misura urgente per il mantenimento dei livelli occupazionali, a sostegno delle imprese venete che risultavano essere più colpite dalla crisi economica derivante dai provvedimenti di contenimento della diffusione della pandemia di COVID-19. La Misura ha avuto anche l’obiettivo della parziale copertura del costo salariale post-reintegro del lavoratore nel proprio posto di lavoro per il mantenimento dei livelli occupazionali a tutela dei lavoratori.

Giova altresì ricordare che già nel 2011 per fronteggiare gli effetti che l’allora crisi economico finanziaria, manifestatasi a fine 2008, aveva prodotto all'interno del sistema socio-economico veneto, con pesanti riflessi sulla situazione occupazionale, la Giunta regionale con provvedimento n.1675 del 18 ottobre 2011 di approvazione delle linee di intervento in tema di "Valorizzazione del Capitale Umano - Politiche per l'occupazione e l'occupabilità", aveva previsto la creazione di una Unità di Crisi aziendali, territoriali e di settore, istituita successivamente con Decreto n. 1503 del 24 novembre 2011 del dirigente della Direzione Lavoro e affidata all'ente strumentale Veneto Lavoro.

Il progetto “Unità di Crisi aziendali, territoriali e di settore” è divenuto un punto di riferimento essenziale per le crisi d’impresa, contribuendo a rafforzare la valutazione delle ricadute a medio e lungo termine che le crisi aziendali, territoriali e settoriali hanno avuto sull’economia regionale, sull’occupazione e sull’impiego di strumenti di politiche attive e passive messi in atto.

Con DGR n. 1085 del 28 giugno 2013 si è provveduto a rafforzare le funzioni dell’Unità di crisi, così da incidere maggiormente sulle crisi di particolare rilevanza, mantenendo comunque gli aspetti di assoluto rilievo messi in luce nella prima fase di attivazione dell’Unità stessa, che avevano consentito di stimolare e proporre una sempre maggiore integrazione tra interventi di politica attiva, di sostegno economico, di formazione e di supporto al sistema imprenditoriale.

Se nella fase iniziale (anni 2012 e 2013) il supporto dell’Unità di Crisi era concentrato soprattutto sulle azioni di monitoraggio e di accompagnamento del presidio regionale ai tavoli di crisi aziendali nonché sulla sperimentazione di strumenti innovativi per favorire azioni di reindustrializzazione, nel tempo è stato consolidato un vero e proprio modello di gestione delle crisi aziendali e dei processi di reindustrializzazione che prevede un’azione di Assistenza Tecnica che si realizza attraverso quattro fasi: monitoraggio, prevenzione attivazione e gestione rendendo il modello veneto un unicum nello scenario nazionale.

Nel corso degli anni la dinamica della crisi ha assunto un andamento sempre più orientato alla contrazione strutturale dei livelli produttivi e occupazionali, con un elevato ricorso alla cassa integrazione e un progressivo incremento degli ingressi in mobilità, determinando un’uscita dalla crisi lenta e discontinua.

Pertanto, con le deliberazioni di Giunta regionale n. 788 del 14 maggio 2015, n. 1096 del 13 luglio 2017 e n. 1711 del 09 dicembre 2020 si è ulteriormente provveduto a sostenere e proseguire l’attività dell’Unità di Crisi anche a fronte della presenza di importanti processi di ristrutturazione che hanno coinvolto molte imprese e interi sistemi produttivi, in particolare nei territori ad elevata vocazione industriale.

Il sostegno puntuale dell’Unità di crisi ha reso possibile la risoluzione di importanti controversie ma anche l’acquisizione di informazioni di tipo qualitativo sulle crisi aziendali, che hanno favorito un’analisi e una valutazione più accurata degli strumenti di prevenzione e di contrasto da attivare per rispondere alle effettive esigenze del territorio veneto.

In questo attuale scenario post pandemico, appare quanto mai opportuno proseguire nell’azione intrapresa e garantire il presidio sulle crisi attraverso l’apposita Unità.

Sulla scorta di tali esigenze è stato chiesto all’Ente strumentale Veneto Lavoro di predisporre un progetto riguardante l’“Unità di Crisi aziendali, territoriali e settoriali” per il periodo 2022-2023. Si intende, pertanto, proporne l’adozione per il periodo considerato come da Allegato A al presente provvedimento. Il documento prevede le attività che verranno implementate al fine di prevenire e accompagnare le situazioni di crisi che si stanno ancora presentando all’interno del tessuto economico veneto.

I servizi da realizzare, gli oggetti ed i valori delle prestazioni sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, indicati nell’allegato suddetto, sono stati valutati congrui dalla Direzione Lavoro che ha istituito apposita Commissione di verifica dell’efficienza e di economicità dell’affidamento a Veneto Lavoro istituita con decreto del dirigente regionale n. 964 del 2 novembre 2021 come da documentazione agli atti della medesima struttura e come di seguito meglio esplicitato, e la quantificazione finanziaria totale del progetto per il periodo 2021-2022 è pari a Euro 568.000 €.

Le attività oggetto del presente provvedimento sono affidate all’ente strumentale Veneto Lavoro in ragione del fatto che, ai sensi dell’art. 13, comma 2 lettera f ter) della L.R. 13 marzo 2009, n. 3, è il soggetto che istituzionalmente assicura, nell’ambito della programmazione regionale, l’attuazione di specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale.

In ordine ai presupposti di legittimità dell’affidamento in house a Veneto Lavoro (ex art. 5 e 192 del D.lgs 50/2016), si fa presente che con domanda ID 1033 (protocollo 0061969 del 13/7/2018) era stata richiesta ad ANAC l’iscrizione del predetto Ente nell’elenco delle società in house. La domanda è stata accolta dall’ANAC con delibera n. 1010 del 30 ottobre 2019 di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 di Regione Veneto in regione degli affidamenti in house a Veneto Lavoro”.

La Direzione Lavoro ha eseguito, inoltre, la preventiva positiva valutazione della sussistenza dei presupposti legittimanti di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dell’art.192 del medesimo D.Lgs., in termini di economicità, efficienza amministrativa e razionale impiego delle risorse pubbliche, come da documentazione agli atti della medesima struttura, si propone pertanto di procedere all’affidamento in house all’Ente strumentale Veneto Lavoro per la realizzazione delle attività riferite al suddetto progetto che saranno regolate da apposita convenzione.

Oltre al progetto, di cui all’allegato A al presente provvedimento sarà necessaria apposita convenzione che disciplinerà più dettagliatamente i tempi e le modalità di svolgimento delle attività, nonché le modalità di erogazione delle risorse da parte della Regione del Veneto a Veneto Lavoro. La convenzione ha durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione e comunque non oltre il 31/12/2023.

All’ente strumentale Veneto Lavoro si fa richiesta:

  • di realizzare i servizi secondo quanto indicato nell’Allegato A al presente provvedimento;
  • di presentare, d’intesa con la Direzione Lavoro della Regione del Veneto, competente per materia, entro 15 giorni dall’approvazione del presente atto un’apposita convenzione, contenente le reciproche obbligazioni, obbligazioni nonché il cronoprogramma delle attività ed i costi analitici, da sottoscrivere necessariamente prima dell’avvio del progetto allegato al presente atto;
  • di presentare una nota attestante che le attività previste dal presente affidamento non rientrano, neppure parzialmente, tra le attività già finanziate dal contributo ordinario o da altri finanziamenti comunitari, nazionali o regionali.

L’Ente strumentale, nella realizzazione del presente affidamento, è tenuto al rispetto della normativa sugli appalti, sulla pubblicità e sulla trasparenza.

Le risorse necessarie alla realizzazione delle attività svolte dall’Unità di Crisi si quantificano in complessivi Euro 568.000,00 e graveranno sul capitolo di spesa 101279 "Realizzazione dei programmi finanziati dal fondo statale per l'occupazione (Art. 1, c. 1156, Lett. d, L. 27/12/2006, n.296)" e nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2 lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 568.000,00 saranno assunte con propri atti dal Direttore della Direzione Lavoro a carico dei fondi stanziati, sul citato capitolo n. 101279 "Realizzazione dei programmi finanziati dal fondo statale per l'occupazione (Art. 1, c. 1156, Lett. d, L. 27/12/2006, n.296)", del Bilancio regionale di previsione 2021/2023, nei seguenti termini massimi:

  • Esercizio di imputazione 2022 - € 284.000,00;
  • Esercizio di imputazione 2023 - € 284.000,00;

Le somme verranno erogate all’Ente strumentale Veneto Lavoro mediante liquidazioni trimestrali sulla base di idonea documentazione contabile, corredata da una relazione descrittiva delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti, specificando in particolare il numero di risorse umane impiegate, e, di ciascuna, il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in ore/persona e i relativi costi. In particolare, dovranno essere presentati piani di attività dettagliati e dovranno essere disposti un sistema contabile separato e una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità generale. Al fine di valutarne l'ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza, così come previsto per la rendicontazione a costo reale.

Si propone, infine, di demandare al Direttore della Direzione Lavoro l’approvazione di tutta la modulistica relativa alla presente iniziativa, l’assunzione dei decreti di impegno, nonché di definire, qualora necessario, modifiche o integrazioni alle disposizioni per la gestione delle attività e per la procedura di erogazione delle somme.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • Vista la L. n. 296 del 27/12/2006 “Realizzazione dei programmi finanziati dal Fondo Statale per l’occupazione”
  • Vista la L.R. 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i.;
  • Vista la L.R. 25 ottobre 2018 n. 36;
  • Vista la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
  • Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
  • Vista la L.R. n. 41 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione 2021-2023”;
  • Visto il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08/01/2021 di approvazione del “Bilancio finanziario gestionale 2021-2023”;
  • Viste le Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023 approvate con DGR n. 30 del 19/01/2021;
  • Vista la DGR n. 1675 del 18 ottobre 2011:
  • Visto il DDR n. 1503 del 24 novembre 2011;
  • Vista la DGR n. 2424 del 29 dicembre 2011;
  • Vista la DGR n. 1085 del 28 giugno 2013;
  • Vista la DGR n. 788 del 14 maggio 2015;
  • Vista la DGR n. 1096 del 13 luglio 2017;
  • Vista la DGR n. n. 1711 del 09 dicembre 2020
  • Visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
  2. di approvare il progetto in Allegato A, parte integrante sostanziale del presente provvedimento, denominato “Unità di Crisi aziendali, territoriali e settoriali – periodo 2022-2023”;
  3. di disporre l’affidamento "in house" all’Ente strumentale Veneto Lavoro, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.lgs. n. 50/2016, così come meglio esposto in premessa;
  4. di stabilire che Veneto Lavoro dovrà presentare, d’intesa con la Direzione Lavoro della Regione del Veneto, competente per materia, entro 15 giorni dall’approvazione della presente deliberazione un’apposita convenzione, contenente le reciproche obbligazioni nonché il cronoprogramma delle attività ed i costi analitici, da sottoscrivere prima dell’avvio del progetto allegato al presente atto;
  5. di stabilire che il progetto avrà durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione, e comunque non oltre il 31/12/2023;;
  6. di stabilire che l’ente strumentale Veneto Lavoro, nella realizzazione del presente affidamento, è tenuto al rispetto della normativa sugli appalti, sulla pubblicità e sulla trasparenza;
  7. di determinare in complessivi Euro 568.000,00 (ogni onere fiscale incluso nella misura in cui sia dovuto) l’importo massimo delle obbligazioni di spesa relative alle attività da svolgere da parte dell’Unità di Crisi, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Lavoro, a carico del capitolo di spesa 101279 "Realizzazione dei programmi finanziati dal fondo statale per l'occupazione (Art. 1, c. 1156, Lett. d, L. 27/12/2006, n.296)" del bilancio 2021/2023 secondo la seguente ripartizione:
    • Esercizio di imputazione 2022 - € 284.000,00;
    • Esercizio di imputazione 2023 - € 284.000,00;
  8. di dare atto che la Direzione Lavoro, a cui è assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  9. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell’adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresi l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti, la sottoscrizione della relativa convenzione;
  10. di incaricare quale responsabile del procedimento il Direttore della Direzione Lavoro;
  11. di stabilire che all’Ente strumentale Veneto Lavoro verranno erogate le somme di cui al punto 7 mediante liquidazioni trimestrali sulla base di idonea documentazione contabile, corredata da una relazione descrittiva delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti, specificando in particolare il numero di risorse umane impiegate, e, di ciascuna, il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in ore/persona e i relativi costi. In particolare, dovranno essere presentati piani di attività dettagliati e dovranno essere disposti un sistema contabile separato e una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità generale. Al fine di valutarne l’ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza, così come previsto per la rendicontazione a costo reale;
  12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37, comma 1, lett.b) del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
  13. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1555_21_AllegatoA_463146.pdf

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