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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 157 del 23 novembre 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1542 del 11 novembre 2021

Rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale a strutture nell'ambito della salute mentale dedicate alla cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare - DCA di "Insieme Si Può" Società Cooperativa Sociale Onlus. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede al rilascio e al rinnovo dell’accreditamento istituzionale di tre strutture nell’ambito della salute mentale gestite da “Insieme Si Può” Società Cooperativa Sociale Onlus e destinate alla cura dei DCA, in coerenza con i requisiti di cui all’art. 16 della Legge Regionale n. 22/2002.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale normativa regionale, che si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona (Decreto Legislativo n. 502/1992).

La Giunta regionale ha da tempo posto la massima attenzione alla cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), che, come noto, sono manifestazioni psicopatologiche caratterizzate da intensa preoccupazione riguardo al cibo, al peso e alla forma del corpo e ricomprendono un complesso di forme morbose, riassuntivo di quadri clinici d'interesse psichiatrico e internistico.

L’art. 16 della Legge Regionale n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell’accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al possesso dell’autorizzazione all’esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all’accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione dell’iter procedurale su esposto, risulta quanto segue in merito al rilascio dell’accreditamento istituzionale:

Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta - CTRP modulo ad attività assistenziale intermedia per 10 posti letto con sede operativa in Portogruaro (VE), via Manin, 52:

  • il Legale rappresentante ha presentato con nota acquisita al prot reg. n. 236706 del 15 giugno 2017 e successiva integrazione con nota acquisita al prot. reg. 231043 del 18 giugno 2018, domanda di rilascio dell’accreditamento per la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta - CTRP modulo ad attività assistenziale intermedia per 10 posti letto;
  • la struttura è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata con Decreto Dirigenziale della Regione Veneto n. 5 del 9 gennaio 2017 per la CTRP modulo ad attività assistenziale intermedia con sede in Portogruaro (VE);
  • la Direzione Programmazione Sanitaria ha confermato con nota prot. reg. 273044 del 9 luglio 2020, la coerenza della struttura con la programmazione attuativa locale e regionale;
  • l'Azienda Zero, a seguito della specifica richiesta prot. reg. 180536 del 20 aprile 2021 ha costituito lo specifico Gruppo Tecnico Multi professionale (G.T.M.), ed in esito alla verifica svolta, ha trasmesso all’U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento, il rapporto di verifica con esito positivo con nota acquisita al prot. reg. n. 298381 del 1 luglio 2021.
  • la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 4 ottobre 2021, sentita l’Azienda U.l.s.s. n. 4 Veneto Orientale competente per territorio, ha espresso con nota acquisita al prot. reg. n. 464526 del 14 ottobre 2021 parere favorevole al rilascio dell’accreditamento istituzionale della struttura.

In relazione al rinnovo dell’accreditamento istituzionale dalla documentazione agli atti risulta quanto segue:

Gruppo Appartamento Protetto GAP “Futuro Insieme” per 4 posti letto con sede operativa in Susegana (TV), Piazza Martiri della Libertà, 22:

  • il Legale rappresentante ha presentato con nota acquisita al prot. reg. n. 229238 del 15 giugno 2018 la domanda di rinnovo dell’accreditamento istituzionale per 4 posti letto;
  • la struttura è in possesso dell’autorizzazioni all’esercizio rilasciata con Decreto Dirigenziale di Azienda Zero del 6 maggio 2021 n. 163;
  • la Direzione Programmazione Sanitaria ha confermato con nota prot. reg. 380128 del 30 agosto 2021 la coerenza della struttura con la programmazione attuativa locale e regionale;
  • l'Azienda Zero, a seguito della specifica richiesta prot. reg. n. 228880 del 19 maggio 2021 ha costituito lo specifico Gruppo Tecnico Multi professionale (G.T.M.), ed in esito alla verifica svolta, ha trasmesso all’U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento, il rapporto di verifica con esito positivo con nota acquisita al prot. reg. n. 298363 del 1° luglio 2021.
  • la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 4 ottobre 2021, sentita l’Azienda U.l.s.s. n. 2 Marca Trevigiana competente per territorio, ha espresso con nota prot. reg. n. 464548 del 14 ottobre 2021 parere favorevole al rinnovo dell’accreditamento istituzionale della struttura.

Centro Diurno “Futuro Insieme” per 20 posti con sede operativa in Susegana (TV), Piazza Martiri della Libertà, 22:

  • il legale rappresentante ha presentato con nota acquisita al prot. reg. 86705 del 6 marzo 2018 e successiva integrazione con nota acquisita al prot. reg. 229244 del 15 giugno 2018 la domanda di rinnovo dell’accreditamento istituzionale per 20 posti;
  • la struttura è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata con Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 167 del 6 maggio 2021;
  • la Direzione Programmazione Sanitaria ha confermato con nota prot. reg. 105761 del 5 marzo 2021 la coerenza della struttura con la programmazione attuativa locale e regionale;
  • l'Azienda Zero, a seguito della specifica richiesta prot. reg. 57640 dell’11 febbraio 2019, ha costituito lo specifico Gruppo Tecnico Multi professionale (G.T.M.), ed in esito alla verifica svolta, ha trasmesso all’U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento, il rapporto di verifica con esito positivo con nota acquisita al prot. reg. n. 101481 del 12 marzo 2019.
  • la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 4 ottobre 2021, sentita l’Azienda U.l.s.s. n. 2 Marca Trevigiana competente per territorio, ha espresso con nota prot. reg. n. 464558 del 14 ottobre 2021 parere favorevole al rinnovo dell’accreditamento istituzionale della struttura.

Quanto alla disciplina del personale, si dà atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l’altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/2016, ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR. L’Azienda U.l.s.s. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell’accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata. In caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute sarà disposta l’adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento si propone il rilascio dell’accreditamento istituzionale alla Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta - CTRP modulo ad attività assistenziale intermedia per 10 posti letto con sede operativa in Portogruaro (VE), via Manin, 52 ed il rinnovo dell’accreditamento istituzionale in continuità al Gruppo Appartamento Protetto GAP “Futuro Insieme” per 4 posti letto e al Centro Diurno “Futuro Insieme” per 20 posti con sede operativa in Susegana (TV), Piazza Martiri della Libertà, 22 strutture destinate alla cura dei disturbi del comportamento alimentare DCA nell’ambito della salute mentale di “Insieme Si Può” Società Cooperativa Sociale Onlus.

Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del Decreto Legislativo n. 502/1992, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”;

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure”;

VISTA la DGR n. 1252 del 28 settembre 2015 “Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Sociale Onlus "Insieme Si Può" per la sede operativa di Susegana (TV), P.zza Martiri della Libertà n.22, Centro Diurno denominato "Futuro Insieme" per disturbi del comportamento alimentare e crisi adolescenziali per una capacità recettiva pari a n.20 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.”;

VISTA la DGR n. 1064 dell’11 agosto 2015 “Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Sociale Onlus "Insieme Si Può" per la sede operativa di Susegana (TV), P.zza Martiri della Libertà n.22, Gruppo Appartamento Protetto denominato "Futuro Insieme", per disturbi del comportamento alimentare e crisi adolescenziali, per una capacità recettiva pari a n.4 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.”;

VISTA la DGR n. 1694 del 24 ottobre 2017 “Finanziamento della rete regionale per i disturbi del comportamento alimentare (DCA) e determinazioni conseguenti la messa a regime”;

VISTA la DGR n. 1363 del 16 settembre 2020 “Procedimenti di rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale: determinazioni attuative della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e previsioni per l'anno 2020 sui procedimenti riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTI i Decreti dirigenziali di autorizzazione all’esercizio n. 5 del 9 gennaio 2017 di Regione Veneto e nn. 163 e 167 del 6 maggio 2021 di Azienda Zero

VISTI i rapporti di verifica per l’accreditamento istituzionale, trasmessi da Azienda Zero agli atti della U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento;

VISTO l’art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di rilasciare l’accreditamento istituzionale alla Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta - CTRP modulo ad attività assistenziale intermedia per 10 posti letto con sede operativa in Portogruaro (VE), via Manin, 52 struttura dedicata alla cura dei disturbi del comportamento alimentare DCA nell’ambito della salute mentale di “Insieme Si Può” Società Cooperativa Sociale Onlus;
  3. di rinnovare l’accreditamento istituzionale in continuità al Gruppo Appartamento Protetto GAP “Futuro Insieme” per 4 posti letto e al Centro Diurno “Futuro Insieme” per 20 posti con sede operativa in Susegana (TV), Piazza Martiri della Libertà, 22 strutture dedicate alla cura dei disturbi del comportamento alimentare DCA nell’ambito della salute mentale di “Insieme Si Può” Società Cooperativa Sociale Onlus;
  4. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della Legge Regionale n. 22/2002;
  5. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l’altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/2016, ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
  6. di disporre, che l’Azienda U.l.s.s. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell’accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  7. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l’adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  8. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell’accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201/2012;
  9. di incaricare, l’U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all’Area Sanità e Sociale, dell’esecuzione del presente atto nonché dell’eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare all’Azienda U.l.s.s. di riferimento;
  10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all’Azienda U.l.s.s. competente per territorio;
  11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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