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Materia: Trasporti e viabilità
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1481 del 02 novembre 2021
Approvazione graduatoria per l'assegnazione di contributi a favore della sicurezza stradale per la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica di cui al Bando presentato ai sensi dell'art. 9 della L.R. 39/1991. DGR n. 107/CR del 5 ottobre 2021.
Con la presente deliberazione si procede all’approvazione della graduatoria del Bando approvato con DGR n. 874/2021, per la concessione di contributi al fine dell’attuazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale lungo la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d’interesse religioso e di valenza turistica, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 39/1991.
Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
L’art. 9 della Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 e le sue successive modifiche ed integrazioni stabilisce che la Giunta regionale provveda al finanziamento degli interventi sulla mobilità comunale nei settori individuati dall’art. 3 della medesima legge, nella misura massima dell’80% della spesa prevista.
A tale riguardo la norma prevede che la Giunta regionale, sentita preliminarmente la competente Commissione consiliare, individui i criteri di assegnazione dei contributi.
Per quanto sopra, nell’ambito di quanto indicato dal richiamato art. 3 la Giunta regionale, a seguito del prescritto parere della Commissione consiliare, con deliberazione n. 874 del 30 giugno 2021, ha approvato il bando per l’assegnazione di finanziamenti a favore della mobilità e della sicurezza stradale nella rete viaria comunale, tesi “all’ammodernamento delle strutture esistenti” (specificamente individuato dalla citata Legge regionale) funzionali a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d’interesse religioso e di valenza turistica nel territorio veneto.
Sulla base di tale disposizione, i Comuni interessati, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione n. 94 del 16 luglio 2021, hanno presentato le relative proposte d’intervento, il cui costo complessivo da quadro economico non poteva essere pari o eccedere l’importo di Euro 100.000,00.
In tale termine risultano essere pervenute, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, n. 178 domande, che si riportano quale Allegato A al presente provvedimento, delle quali n. 153 risultano ammissibili a finanziamento riportate nell’ Allegato B e n. 25 non ammissibili, di cui all’ Allegato C.
Per quanto riguarda le istanze ritenute non ammissibili, esse riguardano proposte con importo dell’intervento pari o superiore al limite previsto di Euro 100.000,00, anche in stralci di progetti più ampi, ovvero interventi localizzati su rete viaria non ammissibile a finanziamento (ubicati quindi su rete viaria non comunale).
Per quanto concerne la formulazione della graduatoria di priorità delle domande presentate, di cui all’Allegato B, sono stati utilizzati i sotto elencati criteri di valutazione, definiti con la sopraccitata deliberazione n. 874/2021:
A parità di punteggio conseguito, sono stati riconosciuti prioritari gli interventi con maggiore quota di finanziamento a carico dell’Ente proponente e tra questi ultimi, quelli con il livello di progettazione più avanzato.
Per quanto attiene il danno sociale, è stato calcolato in base al numero di feriti ed il numero di morti, secondo i valori definiti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, approvato con Legge 144/1999.
Le successive fasi procedurali prevedono che, per gli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento, in ordine di priorità in base ai criteri precedentemente esposti, la Giunta Regionale concluda uno specifico Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 35/2001, il cui schema è già stato approvato con la richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 874/2021.
A seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 107/CR del 5 ottobre 2021 si è proceduto a richiedere alla competente Commissione consiliare il parere di competenza, ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 4 della L.R. n. 39 del 30 dicembre 1991, relativo alla graduatoria degli interventi ammissibili a contributo di cui al Bando oggetto del presente provvedimento, nonché all’elenco delle domande ritenute non ammissibili, sulla base dei criteri sopra esposti.
La Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 14 ottobre 2021, con parere n. 103, ha espresso parere favorevole a maggioranza sul provvedimento, trasmesso con nota prot. n. 15756 del 14 ottobre 2021.
In merito ai finanziamenti disponibili nell’annualità 2021, con deliberazione di Giunta regionale n. 1012 del 28/07/2021 si è proceduto alla programmazione delle risorse per la realizzazione di investimenti infrastrutturali, nell’ambito di quanto stanziato nel bilancio di previsione 2021-2023, destinando € 1.300.000,00 per gli interventi oggetto del presente Bando, allocate nel capitolo di spesa n. 104260 denominato “Interventi a favore della mobilità' e della sicurezza stradale - contributi agli investimenti -finanziamento mediante ricorso ad indebitamento - anno 2021 (L.R.. 30/12/1991, n. 39)”. Per tali risorse risultano in corso, da parte della competente Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti locali, le procedure per l’acquisizione delle stesse.
Le risorse citate consentono la copertura, seppur non integrale, dei primi 30 interventi in graduatoria, riportati nell’Allegato D al presente provvedimento; tenuto conto dell'importo disponibile e della impossibilità di garantire l'integrale copertura dell'ultimo beneficiario, si prevede di poter concedere una quota del finanziamento assegnato, previo comunque verifica dell’attuazione dell’intervento, anche in uno stralcio funzionale, mantenendo invariato il rapporto tra percentuale di finanziamento e costo intervento.
Si ritiene ora di procedere all’approvazione dei sopra elencati allegati, precisando che lo scorrimento della graduatoria di cui all’Allegato B, potrà avvenire anche nel successivo esercizio finanziario, previa verifica della sussistenza della disponibilità economica sul competente capitolo di spesa del bilancio regionale di riferimento, così come previsto dall’art. 9, comma 2 bis, della citata legge regionale n. 39/1991 e stabilito altresì dalla precedente deliberazione n. 874/2021, la quale, peraltro, ha approvato anche lo schema dell’Accordo di Programma da sottoscriversi con i beneficiari per la disciplina dei rapporti tra Regione del Veneto e comuni stessi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 9, commi 1 e 4, della Legge regionale n. 39 del 30.12.1991 e s.m. e i.;
VISTA la DGR n. 874 del 30 giugno 2021;
VISTA la propria deliberazione n. 107/CR del 5 ottobre 2021;
VISTO il parere della Seconda Commissione consiliare rilasciato in data 14 ottobre 2021, al n. 103;
VISTO l’art. 2 co. 2 lett. f della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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