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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 154 del 19 novembre 2021


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1417 del 19 ottobre 2021

Programma di eliminazione dei passaggi a livello in Comune di Venezia. Approvazione dello schema di Convenzione attuativa tra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., finalizzata alla chiusura dei tre passaggi a livello privati in località Dese, ubicati alle progressive km 7+972, 8+248 e 8+612 della linea ferroviaria Mestre-Trieste.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva lo schema di Convenzione attuativa tra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la definizione delle nuove pattuizioni raggiunte sulle modalità di intervento finalizzate alla chiusura dei tre passaggi a livello privati a Dese, ubicati alle progressive km 7+972, 8+248 e 8+612 della linea ferroviaria Mestre-Trieste.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

In data 22/03/2001, mediante stipula di un accordo, la Regione, il Comune di Venezia e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) hanno concordato un vasto Programma di soppressione di n. 26 passaggi a livello (PL) ricadenti nel territorio del Comune di Venezia, procedendo alla ripartizione dei costi di attuazione stimati ed individuando nella Regione e nel Comune i soggetti attuatori in ordine all’aspetto progettuale, procedimentale tecnico–amministrativo ed esecutivo. In particolare, tra i PL di cui la Regione assumeva, ai sensi dell’Accordo medesimo, l’onere della progettazione e realizzazione delle opere sostitutive, rientravano anche quelli ricadenti in località Dese, ai km 7+972, 8+248 e 8+612 della linea ferroviaria Mestre- Trieste, attualmente ancora in uso a privati.

In data 11/12/2002 la Regione del Veneto, il Comune di Venezia e R.F.I. S.p.A. hanno sottoscritto una apposita Convenzione attuativa del sopracitato accordo generale, ratificata dalla Giunta Regionale con Deliberazione (DGR) n. 3905 del 30/12/2002, alla quale ha fatto seguito, in data 30/11/2011, la “1ª Appendice alla convenzione del 11/12/2002” per l’attuazione del succitato Programma, il cui schema era stato preventivamente approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 1447 del 13/09/2011.

Con tali atti si è provveduto a ridefinire e formalizzare i rapporti tra i tre soggetti firmatari relativamente a talune modalità attuative generali o relative a singoli interventi, tra cui anche la ridefinizione dei tempi e delle modalità di attuazione per la soppressione dei PL a servizio degli attraversamenti privati nella frazione di Dese, ai km 7+972, 8+248 e 8+612 sulla linea Mestre – Trieste.

Successivamente, in data 22/05/2013, con sottoscrizione di successiva appendice (2ª Appendice), il cui schema era stato preventivamente approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 2832 del 28/12/2002, le parti definivano le nuove modalità di intervento per la chiusura dei tre PL privati a Dese alle progressive km 7+972, 8+248 e 8+612 della linea ferroviaria Mestre-Trieste, consistenti nell’individuazione dell’asservimento al transito agricolo interpoderale di una striscia di area agricola per la realizzazione della viabilità interpoderale sostitutiva, in grado di mantenere accessibili i fondi altrimenti interclusi a seguito della chiusura dei suddetti tre attraversamenti ferroviari.

Il nuovo programma convenuto per la chiusura dei citati tre PL privati di Dese, nonostante l’impegno profuso dai competenti uffici regionali, non ha ancora trovato attuazione a causa della mancata definizione degli accordi bonari con alcuni dei concessionari dei PL privati e dell’impossibilità, da parte della Regione medesima, di fare ricorso a strumenti giuridici che potessero consentire il raggiungimento dell’obiettivo per la presenza di tali opposizioni.

L’eccessiva dilatazione dei tempi di attuazione e l’importanza che la chiusura di tali PL riveste in termini di sicurezza alla circolazione ferroviaria per la linea Mestre - Trieste, ha spinto RFI e Regione a valutare una diversa modalità per la concreta attuazione degli interventi.

Tale soluzione è stata individuata nel subentro di RFI, in luogo della Regione, quale soggetto attuatore del programma inattuato, in considerazione del potere, in capo alla medesima, di procedere all’esproprio del diritto di attraversamento in regime della Legge n. 315 del 09/05/1969 “Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna ai privati”, in combinato disposto con il DPR n. 1101 del 01/10/1976.

Dagli incontri e dalle intese con la società RFI è scaturito lo schema di convenzione di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che formalizza le nuove pattuizioni intervenute. In sintesi con la sottoscrizione della convenzione si prevede che:

  • la Regione s’impegni a mettere a disposizione di RFI la progettazione definitiva dell’opera sostitutiva richiamata nelle premesse, con tutte le eventuali approvazioni ed autorizzazioni già acquisite da parte degli Enti interessati coinvolti. Resta inteso che RFI dovrà valutare l’eventuale necessità di aggiornare la progettazione definitiva e la ripresa dell’iter di approvazione, anche mediante confronto con gli Enti interessati dall’intervento;
  • RFI assuma il coordinamento del programma di soppressione riguardante gli interventi per la chiusura definitiva dei 3 passaggi a livello privati, provveda all’approvazione del progetto definitivo, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere, all’acquisizione delle aree necessarie alla soppressione dei passaggi a livello, alla realizzazione delle opere in progetto, al successivo ed eventuale frazionamento delle aree funzionali all’intervento e al collaudo dei lavori eseguiti.
  • RFI tratterrà dal contributo previsto dalla Convenzione del 2002 e successive appendici, pari a Euro 711.344,86, la quota sostenuta per l’attuazione degli interventi impegnandosi, qualora dovesse emergere una spesa minore rispetto al contributo previsto ad erogare la differenza alla Regione. Nel caso in cui invece nel corso delle attività si paventasse il superamento della cifra sopraindicata, RFI informerà preventivamente Regione per accordarsi sulle modalità di copertura della spesa.

Si propone quindi di approvare lo schema della Convenzione attuativa in oggetto, riportato nell’Allegato A al presente provvedimento, al fine di regolare i rapporti tra RFI e Regione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art 15 della Legge n. 241/1990;

VISTE le DGR n. 3905/2002, n. 1447/2011 e n. 2832/2012;

VISTO l’art. 2 comma 2, lettera o, della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

delibera

  1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare lo schema della Convenzione attuativa, di cui all’Allegato A, tra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., finalizzata alla chiusura dei tre passaggi a livello privati in località Dese, ubicati alle progressive ai km 7+972, 8+248 e 8+612 della linea ferroviaria Mestre-Trieste;
  3. di dare atto che lo schema di Convenzione di cui al punto 2., costituisce una integrazione di Accordi precedentemente sottoscritti, citati nelle premesse, evidenziando quanto indicato all'art. 3 dello stesso, relativamente alla vigenza, per quanto non diversamente disposto dalla presente, delle pattuizioni e disposizioni di cui agli atti precedenti;
  4. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti dell’esecuzione del presente atto;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 2, autorizzandolo ad apportare modifiche non sostanziali nell'interesse dell'amministrazione regionale per ciò che attiene agli aspetti di dettaglio tecnico-amministrativo;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale.

(seguono allegati)

Dgr_1417_21_AllegatoA_461069.pdf

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