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Materia: Trasporti e viabilità
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1364 del 12 ottobre 2021
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Torri del Benaco (VR), la Società Veneto Strade S.p.A. e la Società Azienda Gardesana Servizi finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva del tratto della ciclovia del Garda in Comune di Torri del Benaco (VR).
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Torri del Benaco (VR), la Società Veneto Strade S.p.A. e la Società Azienda Gardesana Servizi per il coordinamento delle attività finalizzate alla progettazione del tratto della ciclovia del Garda ricadente nel Comune di Torri del Benaco. Con la stessa deliberazione si autorizza, altresì, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione dell’Accordo di programma.
Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
L’articolo 1, comma 640, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha previsto un primo stanziamento di specifiche risorse – € 17 milioni per l’anno 2016 e € 37 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per un totale di € 91 milioni - per interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica ed in particolare per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per alcuni percorsi tra cui quelli denominati “ciclovia del Sole da Verona a Firenze”, “ciclovia Vento da Venezia a Torino”, “ciclovia dell’acquedotto pugliese” e “GRAB di Roma”, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.
L’articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), ha previsto che per lo sviluppo del sistema nazionale delle ciclovie turistiche, ai sensi del su indicato comma 640 della legge n. 208 del 2015, fosse autorizzata l’ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per l’anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.
Con l’art. 52 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, è stato, tra l’altro, modificato l’articolo 1, comma 640, della Legge n. 208/2015, introducendo ulteriori priorità di percorsi ciclabili di interesse nazionale, ad integrazione di quelli già previsti dal medesimo articolo 1, prevedendo complessivamente dieci ciclovie turistiche nazionali, tra cui la ciclovia “del Garda”.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, n. 517 del 29 novembre 2018, sono state definite le modalità di individuazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, nonché il piano di riparto e le modalità di erogazione delle risorse, stanziate con la citata Legge n. 208/2015, come modificata dalla Legge n. 96/2017, assegnando, nello specifico, per la ciclovia “del Garda” un importo di Euro 1.615.881,60 a favore della Provincia Autonoma di Trento, da suddividere con le Regioni Lombardia e del Veneto, quale annualità 2017, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica economica della ciclovia “del Garda” ciascuno per la parte del territorio di competenza.
Ai sensi dell’art. 2 del citato DM n. 517/2018 è stato sottoscritto in data 24 aprile 2019 uno specifico Protocollo di Intesa, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 505 del 23 aprile 2019, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Provincia Autonoma di Trento e le Regioni Lombardia e del Veneto per regolare i reciproci impegni in relazione alla progettazione e realizzazione della ciclovia “del Garda”, individuando, in particolare, la Provincia Autonoma di Trento quale capofila dell’intera ciclovia.
Con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa, nello specifico, ai sensi dell’art. 6, la Provincia Autonoma di Trento e le Regioni Lombardia e Veneto si sono impegnate alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnico economica dell’intera ciclovia, unitamente all’individuazione di uno o più lotti funzionali per ciascuna Regione, sulla base dei criteri previsti dalla direttiva del MIT (ora MIMS) n. 133 dell’11 aprile 2017 che dava precise disposizioni circa le attività da svolgere per quanto attiene gli adempimenti contabili, i criteri di ripartizione delle risorse, i criteri per la predisposizione dei progetti e degli interventi oltre che al cronoprogramma degli interventi stessi.
Con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 1690 del 19 novembre 2019 ad oggetto “Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto e la Società Veneto Strade S.p.A. per lo svolgimento delle attività di progettazione e realizzazione di interventi ciclabili di interesse nazionale e/o regionale ricadenti nel territorio veneto” è stato approvato l’Accordo di Programma, poi sottoscritto in data 17.12.2019, con cui si dispone, tra l’altro, di affidare alla Società Veneto Strade S.p.A. le attività di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica del tratto veneto della ciclovia del Garda.
Nell’ambito del tavolo tecnico operativo costituito con deliberazione di Giunta regionale n. 1901 del 17 dicembre 2019 la Regione Veneto, con il supporto della Società Veneto Strade S.p.A., la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento hanno individuato e condiviso dei criteri tecnici omogenei al fine di sviluppare i progetti di fattibilità tecnico economica dei tratti di competenza.
Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora MIMS), di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 283 del 20 luglio 2020 è stato, tra l’altro, prorogato il termine di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto n. 517/2018, fissando il nuovo termine per l’invio al MIMS del progetto di fattibilità tecnico economica della ciclovia, per il tramite del capofila, al 31 agosto 2021.
In data 11 agosto 2021 la Provincia Autonoma di Trento ha formalmente trasmesso al MIMS il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intero tracciato della ciclovia, contenente l’individuazione dei lotti funzionali.
Nell’ambito del PFTE del tratto veneto, la Società Veneto Strade S.p.A., in accordo con la Regione del Veneto, ha individuato, alcuni lotti funzionali da presentare al MIMS per la formale approvazione da parte dello stesso Ministero, tra i quali, risultano ricompresi due lotti in Comune di Torri del Benaco, un primo “dal km 0+438,95 al km 2+695,65” di importo complessivo pari ad Euro 9.691.196,11 e un secondo “dal km 4+108,95 e km 10+751,20” di importo pari ad Euro 18.465 911,79.
A riguardo, l’Amministrazione Comunale di Torri del Benaco ha espresso la volontà di cofinanziare la progettazione definitiva/esecutiva di entrambi i lotti in cui risulta suddiviso il territorio comunale, di importo pari a complessivi Euro 700.000,00, compreso IVA ed oneri, visto l’enorme valore aggiunto che la ciclovia del Garda conferirà alla valorizzazione dei territori e della destinazione turistica del Lago di Garda.
Considerato che le opere da progettare e realizzare nel territorio del Comune di Torri Benaco risulterebbero interferenti con le opere del nuovo collettore fognario in programma da parte della Società Azienda Gardesana Servizi e che il MIMS, per il tramite della Regione, ha in previsione di destinare risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla realizzazione di tratti funzionali della ciclovia, si ritiene di sottoscrivere uno specifico Accordo di programma, il cui schema è riportato nell’Allegato A alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, al fine di definire i reciproci impegni a carico dei soggetti firmatari, attesa la natura degli interventi e le caratteristiche degli stessi.
L’art. 32 della L.R. 29/11/2001, n. 35 prevede, infatti, la conclusione di Accordi di Programma per l’attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di più soggetti.
L’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, prevede che non si applichi la disciplina codicistica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano soddisfatte cumulativamente, come nel caso in argomento, le seguenti condizioni:
Inoltre, la Delibera ANAC n. 567 del 31.5.2017 ha precisato che una convenzione fra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici.
Con Legge Regionale n. 13 del 29 marzo 2019, di modifica della Legge Regionale n. 29 del 25 ottobre 2001, di costituzione della Società Veneto Strade S.p.A. la Regione ha ritenuto di ampliare il campo di azione alla Società estendendo le originarie attività legate alle infrastrutture stradali, anche ad altre opere pubbliche di interesse regionale, come nel caso delle piste ciclabili e degli itinerari. Conseguentemente, l’Assemblea dei soci di Veneto Strade S.p.A., di cui la Regione è attualmente socia al 76,42%, in data 31/05/2019 ha approvato il nuovo statuto societario in linea con i nuovi dettati normativi.
In sintesi si richiamano i seguenti principali aspetti dello schema di Accordo di Programma, Allegato A, in approvazione, preliminarmente condiviso tra gli enti firmatari, seppur rinviando allo stesso Allegato A per gli aspetti di dettaglio:
a carico della Regione del Veneto
a carico del Comune di Torri del Benaco
a carico della Azienda Gardesana Servizi
a carico della Veneto Strade S.p.A.
Si propone pertanto di approvare lo schema di Accordo di programma, Allegato A alla presente deliberazione, incaricando il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione dello stesso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTO l’art. 1, comma 640, della Legge n. 208/2015, come modificato ed integrato con Legge n. 96 del 21 giugno 2017;
VISTA la Legge n. 232/2016;
VISTA la Direttiva Ministeriale n. 133 del 21 aprile 2017;
VISTA il Decreto Ministeriale n. 517 del 29 novembre 2018;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 283 del 20 luglio 2020;
VISTA la D.G.R. n. 505 del 23 aprile 2019;
VISTA la D.G.R. n. 1690 del 19 novembre 2019;
VISTA la D.G.R. n. 1901 del 17 dicembre 2019;
VISTO l’art. 2, c, 2, lett. a) e o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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