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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 134 del 08 ottobre 2021


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1315 del 28 settembre 2021

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto. Approvazione della modifica ai sensi dell'articolo 11, lettera a) del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'articolo 4 paragrafo 2 terzo comma del Regolamento (UE) 808/2014 per l'estensione del periodo di programmazione al 2022 e l'integrazione delle risorse finanziarie previste dagli articoli 58 e 58bis del Regolamento (UE) 1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2220. Deliberazione del Consiglio Regionale n. 82 del 21 luglio 2021.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 proposta il 30 giugno 2021 per l'estensione del periodo di programmazione al 2022 e l'integrazione delle risorse finanziarie previste dagli articoli 58 e 58bis del Regolamento (UE) 1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2220.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 1233 del 01/09/2020.

La presente proposta di modifica del PSR è motivata dai cambiamenti del quadro normativo dell’Unione Europea determinati dal Regolamento (UE) 2020/2220, che modifica i Regolamenti (UE) 1303/2013, 1305/2013, 1306/2013 in relazione al sostegno del FEASR, e dal Regolamento di esecuzione (UE) 73/2021 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014. Detti cambiamenti stabiliscono l’estensione al 2022 della durata dei Programmi di Sviluppo Rurale – alla quale si aggiunge il triennio previsto dal principio del disimpegno, cosiddetto “n+3” - e garantiscono l’incremento del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale ai sensi del Regolamento (UE) 1305/2013 per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. Le modifiche normative stabiliscono inoltre l’importo delle risorse previste dall’European Union Recovery Instrument (EURI) di cui al Regolamento (UE) 2020/2094 destinate allo sviluppo rurale in risposta agli impatti della pandemia del virus COVID-19.

Le risorse attribuite all’Italia dal Regolamento (UE) 2020/2220 sono state ripartite e assegnate al PSR 2014- 2020 di ciascuna Regione con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, sostitutiva dell’intesa della Conferenza Stato-Regioni in merito al riparto del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relativo agli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La Delibera del Consiglio dei Ministri stanzia a favore del PSR 2014-2020 per il Veneto complessivamente 392.216.160,50 euro di spesa pubblica, 58.247.827,98 euro dei quali di cofinanziamento regionale da assicurare con idonei stanziamenti del bilancio regionale. La modifica del PSR proposta opera quindi l’integrazione nel PSR 2014-2020 per il Veneto delle risorse previste dall’art 58, c.1, del Regolamento (UE) 1305/2013 (di seguito per brevità “risorse ordinarie”) e l’integrazione delle risorse provenienti dall’EURI, di cui all’art 58bis del medesimo Regolamento, programmandole sulle Misure del Programma.

Per quanto riguarda la definizione della programmazione delle risorse ordinarie per gli anni 2021 e 2022 sono stati presi a riferimento i fabbisogni individuati nel PSR 2014-2020, raffrontandoli con i seguenti elementi emersi nell’attuazione del Programma:

  • gli impatti dell’emergenza sanitaria COVID-19, per i quali è necessario integrare le risorse dell’EURI in determinati ambiti del settore primario e dell’economia rurale, oltre agli impatti perduranti di altri eventi eccezionali (tempesta VAIA) che hanno coinvolto il Veneto negli ultimi anni;
  • i primi risultati delle consultazioni del Partenariato regionale condotte con riferimento al periodo di programmazione 2021 - 2027;
  • eventuali cambiamenti del quadro normativo nazionale in grado di condizionare l’adesione alle misure;
  • i risultati disponibili della valutazione in itinere del PSR 2014-2020.

In seguito a questi raffronti, si propone pertanto l’assegnazione delle risorse ordinarie secondo la seguente articolazione per misura e per Focus Area (i valori sono espressi in milioni di euro - Meuro):

  1. 9 Meuro vengono assegnati alla Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” nelle Focus area 2A, 2B, e nella Priorità P4, integrando le limitate risorse residue per assicurare negli anni 2021 e 2022 la formazione su tematiche inerenti alla gestione globale dell’impresa agricola, la formazione per giovani agricoltori connessa al Pacchetto Giovani e la formazione relativa a tematiche ambientali, continuando così a dare risposta ai fabbisogni FB 02 -03 -04 -05 e dando riscontro alle specifiche Raccomandazioni formulate dal valutatore indipendente in sede di valutazione intermedia del PSR 2014-2020;
  2. in considerazione delle limitate risorse residue programmate per le misure 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” e 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” nella focus area 3A, si propone l’assegnazione di 4 Meuro alla sottomisura 3.2 in risposta al fabbisogno FB11 relativo alla comunicazione e all’informazione sui prodotti agricoli di qualità rivolte a operatori, stakeholders, consumatori e collettività, per sostenere il consumo di tali prodotti di qualità. Si propone inoltre lo stanziamento di 37,2 Meuro sulla sottomisura 4.2 nella Focus area 3A per gli investimenti relativi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti, per continuare a soddisfare i fabbisogni FB 06-09-10 riferiti alle imprese agroalimentari;
  3. stante il completo impegno delle risorse originariamente programmate, si assicura il necessario sostegno all’ammodernamento, alla competitività e al miglioramento delle prestazioni globali delle imprese nell’ambito della focus area 2A per circa 62 Meuro, in risposta ai fabbisogni FB 06-07-08- 10, attraverso lo stanziamento di 54 Meuro per gli investimenti da parte delle imprese agricole (sottomisura 4.1), e di 8 Meuro a favore dell’ammodernamento infrastrutturale dell’agricoltura e della selvicoltura (sottomisura 4.3);
  4. per assicurare il sostegno al ricambio generazionale nel settore agricolo attraverso il Pacchetto Giovani, si stanziano 27 Meuro per il sostegno forfettario al primo insediamento (sottomisura 6.1, focus area 2B) e 27 Meuro per gli investimenti connessi (sottomisura 4.1, focus area 2B), in linea con i fabbisogni FB 03-06-08;
  5. per il contenimento delle emissioni climalteranti di origine agricola e in particolare dei precursori dell’inquinamento atmosferico da PM10, si attiva la sottomisura 4.1 nella focus area 5D, coerentemente con il fabbisogno FB 23, e si stanziano 20 Meuro per investimenti delle aziende agricole di allevamento finalizzati alla riduzione delle emissioni di ammoniaca, precursore del particolato secondario;
  6. si propone lo stanziamento di 2 Meuro nella sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” in Priorità 4, al fine di ristorare gli effetti (di lunga durata) della tempesta VAIA di ottobre 2018 con particolare riguardo alla salvaguardia idrogeologica e alla protezione dei suoli forestali (Fabbisogno FB 20);
  7. in modo complementare con il punto precedente, per sostenere gli investimenti in attrezzature e tecnologie forestali per le attività in foreste resi necessari dalle conseguenze della tempesta VAIA si propone lo stanziamento di 1 Meuro relativamente alla sottomisura 8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste” programmata per la focus area 2A. Analogamente si propone lo stanziamento di 1 Meuro relativamente alla sottomisura 8.6 programmata per la focus area 5C, con particolare riferimento agli investimenti in tecnologie forestali per l’approvvigionamento di biomasse a uso energetico. Ciò risulta allineato ai fabbisogni FB 06 e FB 22;
  8. stante il completo impegno delle risorse originariamente programmate, si propone lo stanziamento di 100 Meuro per il proseguimento nel 2021 e 2022 degli impegni agroambientali (Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”) e l’attivazione di nuovi impegni triennali con particolare riferimento ai tipi di intervento 10.1.2 “Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue” e 10.1.6 “Tutela ed incremento degli habitat seminaturalI”, coerentemente con i fabbisogni FB 07-15-16-18-19-20;
  9. stante il completo impegno delle risorse originariamente programmate, si propone lo stanziamento di 11 Meuro per la prosecuzione nel 2021 e 2022 degli impegni di Agricoltura biologica (Misura 11), coerentemente con i fabbisogni FB 15-16-18-19-20; lo stanziamento integra quello previsto per l’assunzione di nuovi impegni triennali per la sottomisura 11.1 (prima adesione al regime di agricoltura biologica) attraverso le risorse dell’EURI;
  10. si propone lo stanziamento di 18 Meuro per la Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”, che integra le limitate risorse residue al fine di assicurare il sostegno per il mantenimento dell’attività agricola in zona montana e dei relativi benefici ambientali negli anni 2021 e 2022, coerentemente con i fabbisogni FB 07-16-28;
  11. il Regolamento (UE) 2020/2220 dispone lo stanziamento di almeno il 5% delle risorse FEASR ordinarie a favore della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” nella Focus area 6B e pertanto si assegnano 18,6 Meuro per sostenere le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (sottomisura 19.2) e il funzionamento dei GAL negli ulteriori due anni di programmazione (sottomisura 19.4);
  12. si propone l’integrazione di 3,5 Meuro per l’assistenza tecnica al Programma in ragione dell’estensione al 2022.

Per quanto riguarda l’integrazione delle risorse provenienti dall’EURI, l’assegnazione delle risorse proposta è funzionale alla risposta all’emergenza Covid-19, nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli previsti dall’art 58 bis del Regolamento (UE) 1305/2013 relativi alle misure ambientali (comma 4) e alle misure con finalità socio-economiche (comma 5).

A tale proposito sono state considerate le analisi disponibili a livello nazionale e regionale che prendono in considerazione gli impatti principali sul settore primario e su quello agroindustriale delle misure di contenimento del virus.

In questa situazione, viene data rilevanza alle misure volte all’ammodernamento del settore e ad affrontare contemporaneamente, senza abbandonarle, le sfide ambientali a cui si è sovrapposta la crisi COVID-19.

Si propone pertanto l’assegnazione delle risorse EURI secondo l’articolazione come di seguito.

Relativamente alle misure di tipo ambientale di cui all’art. 58bis, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 1305/2013:

  1. si propone lo stanziamento di 14 Meuro per l’assunzione di nuovi impegni triennali relativi alla conversione all’agricoltura biologica (sottomisura 11.1, risorse EURI, focus area 4A/4B/4C), in coerenza con i fabbisogni regionali, la crescente sensibilità da parte degli operatori e gli obiettivi posti dalle strategie europee Farm to fork e Biodiversità;
  2. si stanziano inoltre 7,9 Meuro come sostegno agli investimenti (sottomisura 4.1, risorse EURI, focus area 5A) che migliorino l’efficienza di utilizzo delle risorse idriche e le prestazioni ambientali delle aziende agricole.

Per quanto riguarda le misure socio-economiche, di cui all’art. 58 bis, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 1305/2013 considerato l’ammontare delle risorse disponibili e al fine di concentrare le risorse in misure efficaci:

  1. si propone di stanziare 20 Meuro per il finanziamento di investimenti da parte di giovani agricoltori finalizzati principalmente all’innovazione, alla digitalizzazione e all’ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di produzione (sottomisura 4.1, risorse EURI, focus area 2B in relazione all’art. 58bis, paragrafo 5, lettera ‘b’ del Regolamento (UE) 1305/2013); tali aiuti si integrano con il sostegno al primo insediamento di giovani agricoltori - finanziato con la sottomisura 6.1 (risorse ordinarie) - i quali appaiono più sensibili alle tematiche della digitalizzazione, dell’innovazione tecnologica, del miglioramento e dell’efficienza energetica, come risulta anche dalla valutazione in itinere del Programma;
  2. si propone di stanziare 1 Meuro per il finanziamento di investimenti da parte di giovani agricoltori per iniziative di diversificazione e accesso ai mercati locali (sottomisura 6.4, focus area 2B, risorse EURI, in relazione all’art. 58bis, paragrafo 5, lettere ‘a’); tali aiuti si integrano con il sostegno al primo insediamento di giovani agricoltori finanziato con la sottomisura 6.1 (risorse ordinarie), che appaiono più sensibili alle tematiche della diversificazione e dell’accesso ai mercati locali;
  3. si assegnano inoltre 8 Meuro per il sostegno alla diversificazione nelle imprese agricole che consenta un migliore accesso ai mercati locali (sottomisura 6.4, risorse EURI, focus area 2A, in relazione all’art. 58bis, paragrafo 5, lettera ‘a’);

Con particolare riferimento ai punti 1) e 2), la particolare efficacia degli investimenti effettuati dai giovani agricoltori rispetto alle tematiche elencate all’art. 58bis, paragrafo 5, quali l’orientamento ai mercati locali, il miglioramento dell’efficienza, l’innovazione e l’ammodernamento aziendale, è stata rilevata nella relazione di valutazione intermedia del PSR e dall’inclusa analisi dei criteri di selezione. Detta efficacia continuerà ad essere assicurata mediante pertinenti condizioni di ammissibilità e criteri di selezione.

La proposta di modifica finanziaria si completa con due limitati spostamenti di risorse già programmate, al fine di un loro utilizzo completo e coordinato con le necessità individuate per il periodo di transizione 2021- 2022. In particolare, si propone:

  • uno spostamento di circa 1,7 Meuro interno alla misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione” e interno alla focus area 3B, per assicurare sostegno richiesto da interventi di ripristino del potenziale agricolo danneggiato da recenti eventi atmosferici o eventi eccezionali, fermo restando l’obiettivo della gestione dei rischi;
  • uno spostamento di circa 1 Meuro interno alla misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e interno alla focus area 5E; in particolare si sposta parte delle risorse residue della sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, che ha portato a termine la programmazione pluriennale dei bandi per il periodo 2014-2020, a favore della sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento”, che invece ha utilizzato tutte le risorse programmate, per proseguire nel 2021-22 la strategia del PSR Veneto di sostegno a investimenti in soprassuoli forestali in zone di pianura, fermo restando l’obiettivo della riduzione di gas serra e della fissazione del carbonio, perseguito anche attraverso la costituzione di nuovi soprassuoli arborei in pianura oltre che con il miglioramento di foreste esistenti.

Si evidenzia che le proposte di allocazione delle risorse ordinarie e delle risorse EURI prevedono rapporti di integrazione e complementarietà. In particolare, le risorse ordinarie che assicurano il proseguimento del sostegno all’insediamento di giovani agricoltori si integrano con il sostegno delle risorse EURI agli investimenti.

Inoltre, risulta una relazione complementare tra le risorse ordinarie proposte per le misure agroambientali e le risorse EURI proposte per la conversione all’agricoltura biologica.

La distribuzione delle risorse rispetto a misure e focus area rispetta:

  • il principio di non regressione di cui all’art. 1 comma 2 del Regolamento (UE) 2020/2220 come specificato dall’art. 58bis, comma 3 del Regolamento (UE) 1305/2013, e la soglia minima prevista per il LEADER dall’art. 59 comma 5 del Regolamento (UE) 1305/2013;
  • le soglie minime relative alle risorse EURI di cui all’art. 58 bis, commi 4 e 5, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e la soglia massima relativa alle risorse EURI per l’assistenza tecnica su iniziativa degli stati membri ai sensi dell’artt. 51 e 58bis, comma 6, del medesimo Regolamento.

Per altro, per estendere il periodo di programmazione del PSR e modificare il piano finanziario in conseguenza dell’incremento di risorse è necessario apportare modifiche in vari capitoli del PSR oltre al Capitolo 10 – Piano di Finanziamento. Il richiamo è relativo a specifici aggiornamenti nella descrizione della strategia PSR (Capitolo 5 del PSR), alle variazioni degli indicatori nel performance framework e nel piano di indicatori (Capitoli 7 e 11 del PSR), e ai regimi di aiuto di Stato (Capitolo 13 del PSR). Per tali punti sono riportate motivazioni e descrizioni di carattere tecnico, che comprendono la riprogrammazione dei valori target rispetto all’anno 2025 quale nuovo riferimento, in linea con la strategia del Programma e il relativo piano di finanziamento e, dove necessario, anche correzioni relative ad assunzioni errate ai sensi dell’art. 5, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 215/2014. In conseguenza all’estensione del periodo di programmazione e all’integrazione delle risorse dell’EURI, è proposta anche una modifica al Piano di Valutazione di cui al Capitolo 9 del PSR, per adeguamento delle previsioni pertinenti. Sono inoltre proposte modifiche ai finanziamenti nazionali integrativi (top up) di cui al Capitolo 12 del PSR rese opportune in particolare rispetto alla misura 4, a sostegno degli investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici (in particolare l’ammoniaca) del settore agricolo.

L’insieme delle proposte di modifica si completa con alcune altre limitate variazioni. Ci si riferisce alla correzione di alcuni refusi e all’introduzione di alcune precisazioni non sostanziali per la misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”. In particolare per la sottomisura 3.2 viene aggiunta la possibilità di realizzare azioni di informazione e promozione integrata che coinvolgono più regimi di qualità, omogeneizzando al 70% il livello di aiuto previsto per le azioni di promozione. Le altre modifiche al PSR riguardano una precisazione relativa alle condizioni di ammissibilità della sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”. Viene inoltre precisata la situazione delle aree svantaggiate del Veneto nel cap. 4 del PSR, a seguito di emanazione del Decreto del MIPAAF n. 6277 del 8/06/2020 “Decreto di adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi”.

La rappresentazione dettagliata delle modifiche e delle motivazioni che le hanno guidate, è compiutamente descritta nell’Allegato A al presente provvedimento. Il testo è redatto secondo le modalità espressamente indicate dagli uffici della DG AGRI della Commissione Europea, riportando in carattere barrato il testo eliminato ed evidenziando in colore giallo il testo aggiunto.

L'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, stabilisce le procedure per la modifica del Programma di Sviluppo Rurale. In particolare, in base all'impatto delle modifiche proposte al testo del Programma, la procedura di esame ed approvazione del PSR da parte della Commissione europea segue quanto disposto all’articolo 11, lettera a): “nel caso di cambiamenti nella strategia di programma con modifica superiore al 50% dell'obiettivo quantificato legato ad una focus area, variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure, o variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma, la Commissione approva con decisione le modifiche proposte”.

Le modifiche proposte, non prevedono l’introduzione di nuovi Tipi di intervento né interessano nuovi criteri di ammissibilità e impegni a carico dei beneficiari, pertanto non si rende necessario l’esame congiunto tra l’Autorità di Gestione del PSR e l’Organismo Pagatore AVEPA delle condizioni di verificabilità e controllabilità così come previsto dall’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

In base a quanto disposto dall’art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in data 8 luglio 2021, mediante convocazione ordinaria, l'Autorità di Gestione del Programma ha presentato al Comitato di Sorveglianza le modifiche proposte al PSR 2014-2020, ed ha acquisito il parere positivo.

Come disposto dall’articolo 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011, la proposta di modifica è stata trasmessa al Consiglio regionale, che l’ha approvata con deliberazione amministrativa n. 82 del 21 luglio 2021.

Le modifiche al PSR sono state quindi notificate alla Commissione europea via SFC2014 in data 22 luglio 2021. Per tale occasione, si è reso necessario apportare alcune modifiche alla Scheda di notifica (Allegato A) al fine di correggere alcuni refusi e, come richiesto dalla Commissione europea nel corso del negoziato, per precisare il contributo del PSR alla strategia nazionale Banda Ultra Larga, per introdurre alcune precisazioni sulle modalità di impiego delle risorse EURI, nonché meglio specificare la proroga per ulteriori due anni della misura 10 Pagamenti agro climatico ambientali e della misura 11 Agricoltura biologica.

Il negoziato con i servizi della Commissione si è concluso favorevolmente con l’approvazione della modifica e del nuovo piano finanziario del PSR 2014-2020 per il Veneto avvenuta con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 6788 final del 15 settembre 2021, che viene integralmente riportata nell’Allegato B al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014 , che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei

VISTO il Regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

VISTO il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTA l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, sostitutiva dell’intesa della Conferenza Stato-Regioni in merito al riparto del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relativo agli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 76 del 14 luglio 2020, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011;

VISTA la decisione di esecuzione C(2020) 5832 final del 20 agosto 2020 con cui la Commissione Europea ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1233 del 01/09/2020 di approvazione dell’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 571 del 4 maggio 2021 e s.m.i. relativa all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Bonifica e irrigazione;

RITENUTO necessario predisporre le modifiche al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 volte a estendere il periodo di programmazione del PSR al 2022 e ad integrare le risorse finanziarie con quelle previste dagli articoli 58 e 58bis del Regolamento (UE) 1305/2013, rispettivamente risorse ordinarie FEASR e risorse di cui all’European Union Recovery Instrument (EURI);

VISTA la Deliberazione n. 64/CR del 30 giugno 2021 con la quale la Giunta regionale ha adottato la proposta di modifica al testo del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 82 del 21 luglio 2021, di approvazione della proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011;

PRESO ATTO delle modifiche e integrazioni alla proposta di modifica del Programma approvata con la DGR 64/CR del 30 giugno 2021 prescritte dalla Commissione europea e per la correzione di alcuni refusi;

VISTA la decisione di esecuzione C(2021) 6788 final del 15 settembre 2021 con cui la Commissione Europea ha approvato la modifica e il nuovo piano finanziario del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per il Veneto;

VISTO l'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 26 del 25 novembre 2011;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il documento Allegato A al presente provvedimento, che riporta l’elenco delle modifiche al testo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, corredato con le informazioni specifiche richieste dall’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 808/2014;
  3. di dare atto che le modifiche e il nuovo piano finanziario del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per il Veneto sono state approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 6788 final del 15 settembre 2021, di cui all’Allegato B al presente provvedimento;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR Bonifica e irrigazione;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1315_21_AllegatoA_458917_458917.pdf
Dgr_1315_21_AllegatoB_458917.pdf

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