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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 135 del 12 ottobre 2021


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1309 del 28 settembre 2021

Rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale dei Centri Diurni nell'ambito della salute mentale gestiti da soggetti privati. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in coerenza con la programmazione regionale, si conclude il percorso, articolato e complesso, di rilascio e rinnovo in continuità dell’accreditamento istituzionale avviato al fine di migliorare l’efficienza dell’attuale rete dei Centri Diurni gestiti da soggetti privati nell’area della salute mentale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione Veneto assicura le necessarie risorse per garantire sul territorio regionale i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e di cui all'articolo 22, commi 2 e 4 della Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Allo scopo di garantire detti livelli essenziali di assistenza, lo stesso Decreto Legislativo n. 502/1992 disciplina all’art. 8-quater l’accreditamento istituzionale, istituto riconosciuto dalla Regione quale strumento che legittima la presenza nel Sistema Sanitario Regionale (SSR) di erogatori privati di prestazioni sanitarie, che risultino, fra l’altro, funzionali agli indirizzi di programmazione regionale.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità dell’assistenza sanitaria, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del Decreto Legislativo n. 502/1992.

Tale normativa regionale, che si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché di appropriatezza rispetto ai reali bisogni di salute della persona.

La Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 ha approvato il Piano socio sanitario regionale 2019-2023 con cui non solo si delineano gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale per il periodo di riferimento considerato, ma si descrivono inoltre le principali linee strategiche alle quali ispirarsi.

Particolare attenzione è stata posta all’area della Salute mentale, aspetto fondamentale per la qualità della vita di ciascun individuo come ribadito anche dalla Dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla Salute mentale per l’Europa del 2005.

Il modello operativo adottato per la prevenzione e cura della patologia psichiatrica è quello dell’organizzazione dipartimentale, sviluppato in una rete integrata di servizi afferenti a più unità operative, secondo una logica di psichiatria di comunità.

Il vigente Piano socio sanitario regionale conferma integralmente il modello e l’organizzazione delle strutture afferenti alla salute mentale, così come definite nel precedente Piano.

Fra gli obiettivi posti a fondamento del Piano socio sanitario regionale vi è sicuramente il consolidamento e la qualificazione della rete semiresidenziale, sia a gestione diretta che in capo al privato accreditato.

Con le deliberazioni giuntali n. 2501 e n. 2473 del 6 agosto 2004 e con la successiva DGR n. 1616 del 17 giugno 2008 sono stati approvati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle unità d'offerta che operano nel settore della Salute mentale ivi compresi i Centri Diurni per pazienti adulti che presentano disabilità sociali, relazionali e lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale, definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento.

Il centro diurno si caratterizza quindi quale struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico educativo –riabilitative, comprensive di intervento farmacologico, occupazionale e di gruppo, finalizzata a favorire l’integrazione sociale. La struttura ha quale scopo primario il recupero degli aspetti di disabilità legati alla malattia mentale, il miglioramento del funzionamento psicosociale, il recupero di abilità nelle relazioni interpersonali, nella autonomia personale.

L’integrazione degli utenti nel contesto sociale di appartenenza e nella quotidianità, utilizzando la relazione interpersonale, altre opportunità risocializzanti, espressive e formative, sino anche a favorirne l’eventuale inserimento lavorativo caratterizzano questa particolare tipologia di struttura.

La DGR n. 1616/2008 ha altresì circoscritto il bacino di utenza per i centri diurni che è di 1 ogni 50.000 abitanti maggiorenni, ed ha previsto, per singola struttura, fino a un massimo di 20 pazienti adulti.

In tale ampio contesto, si colloca il presente provvedimento quale atto conclusivo di procedimenti volti al rilascio e al rinnovo dell’accreditamento istituzionale a soggetti privati titolari di centri diurni, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 16 della Legge Regionale n. 22/2002.

Tale norma subordina il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento a precise condizioni quali: il possesso dell’autorizzazione all’esercizio, la sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale, l’accertamento della rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e la verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:

  • le strutture sono in possesso dell’autorizzazione all’esercizio;
  • i rappresentanti legali delle strutture hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale come da documentazione agli atti;
  • la Direzione Programmazione Sanitaria – U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria ha confermato con successive note agli atti la coerenza con la programmazione attuativa locale e regionale delle strutture di cui all’Allegato A;
  • la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 3 maggio 2021, sentite le Aziende U.l.s.s. competenti, ha espresso con nota prot. reg. 212362 del 7 maggio 2021 parere favorevole all’accreditamento istituzionale delle strutture di cui all’Allegato A;
  • l'Azienda Zero, a seguito di specifica richiesta formulata con prot. reg. 110901 del 9 marzo 2021 e successiva integrazione prot. reg. 113853 dell’11 marzo 2021, ha trasmesso con nota acquisita al prot. reg. 139685 del 29 marzo 2021 una dettagliata programmazione delle verifiche relative a tutte le strutture di cui all’Allegato A, costituendo specifici Gruppi Tecnici Multi professionali (G.T.M.), ed in esito ai sopralluoghi svolti dai precitati gruppi, ha trasmesso all’U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento i rapporti di verifica per l’accreditamento istituzionale con esito positivo agli atti ed, infine, con nota prot. reg. 291748 del 28 giugno 2021 ha comunicato la conclusione dell’attività di verifica come programmata.

A seguito di ulteriore approfondimento istruttorio relativo al centro diurno Diffuso in Cavarzere (VE), via Cavour n. 18, richiesto dall’ente gestore Coop. Sociale Emmanuel s.c.s., si è preso atto del successivo parere integrativo di coerenza con la programmazione regionale rilasciato con nota prot. reg. 386468 del 2 settembre 2021 dalla Direzione Programmazione sanitaria e della relativa nota di Azienda Zero prot. reg. 406904 del 16 settembre 2021 in relazione all’esito positivo della verifica dei requisiti.

In ragione di dette conclusioni istruttorie, si propone il rilascio e il rinnovo in continuità dell’accreditamento istituzionale, con validità triennale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi dell’ art. 19 n. 2 della Legge Regionale n. 22/2002, dei centri diurni nell'ambito della Salute mentale gestiti da soggetti privati di cui all’Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.

Si richiama quanto precisato con DGR n. 1437 del 1° ottobre 2019 ovvero che le strutture private accreditate possono essere allocate anche in sedi di proprietà dell’Azienda U.l.s.s. previa stipula di un contratto di locazione a titolo oneroso.

Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del Decreto Legislativo n. 502/1992, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”;

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure”;

VISTA la DGR n. 2473 del 6 agosto 2004 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”;

VISTA la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008 “Approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della salute mentale (L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali")”;

VISTA la DGR n. 1437 del 1° ottobre 2019 “Approvazione posti letto strutture residenziali extraospedaliere area salute mentale relativi ai piani di massima delle Aziende Ulss. DGR 1673 del 12 novembre 2018”;

VISTA la DGR n. 1363 del 16 settembre 2020 “Procedimenti di rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale: determinazioni attuative della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e previsioni per l'anno 2020 sui procedimenti riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTO l’art. 2, co. 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di approvare il rilascio e il rinnovo in continuità dell’accreditamento istituzionale fino al 31 dicembre 2024 dei centri diurni dell’ambito della Salute mentale gestiti da soggetti privati come indicati nell’Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
  3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della Legge Regionale n. 22/2002;
  4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l’altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/2016, ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
  5. di dare atto che l’Azienda U.l.s.s. di riferimento dovrà accertare, prima dell’eventuale stipula dell’accordo contrattuale, l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata nonché acquisire le comunicazioni antimafia come previste dalla vigente normativa;
  6. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l’adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda Ulss territorialmente competente;
  8. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell’accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201/2012;
  9. di incaricare, l’U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento afferente all’Area Sanità e Sociale, dell’esecuzione del presente atto nonché dell’eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare all’Azienda U.l.s.s. di riferimento;
  10. di notificare il presente atto ai soggetti di cui all’Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende U.l.s.s. competenti per territorio;
  11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1309_21_AllegatoA_458916.pdf

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