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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 115 del 24 agosto 2021


Materia: Cultura e beni culturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1110 del 09 agosto 2021

Città veneta della cultura. Provvedimento di attuazione. L.R. n. 20/2021. Deliberazione/CR n. 80 del 28/07/2021.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione, secondo quanto disposto dalla legge regionale 30 giugno 2021, n. 20, acquisito il parere favorevole della competente Commissione Consiliare, la Giunta approva in via definitiva il provvedimento attuativo per la procedura di conferimento annuale del titolo di “Città veneta della cultura”, al comune, all’associazione tra più comuni o all’unione di comuni che presenti il programma di iniziative giudicato più meritevole, in coerenza con gli obiettivi individuati dalla legge medesima. Il provvedimento definisce la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione esaminatrice, le modalità di presentazione delle candidature, il sistema di valutazione delle istanze, i criteri per l’assegnazione dei contributi e le modalità di monitoraggio della realizzazione del programma.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 “Città veneta della cultura”, all’articolo 1, richiamando le funzioni che la Regione svolge a sostegno dell’autonoma capacità progettuale dei comuni del Veneto in ambito culturale, così come previsto dall’articolo 8, comma 3, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, e in armonia con le finalità di cui all’ articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”, istituisce il titolo di “Città veneta della cultura”, da conferirsi annualmente con decreto del Presidente della Regione a un comune, o più comuni in forma associata, o a unioni di comuni del territorio, in esito a un procedimento di valutazione su istanza degli enti candidati.

Nello specifico, l’articolo 2 della legge regionale 20/2021 stabilisce che il riconoscimento del titolo sia attribuito in virtù di un programma di azioni presentato dai soggetti interessati, elaborato anche in collaborazione con enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo, costituito da progetti e iniziative che perseguano obiettivi di: valorizzazione del patrimonio dei beni culturali e paesaggistici del territorio, miglioramento dell’offerta culturale e consolidamento del rapporto tra il settore della cultura e altri settori; incremento dei servizi dedicati ai turisti e aumento della visibilità a livello nazionale e internazionale delle città del Veneto; promozione dello sviluppo di imprese culturali creative e delle relative filiere produttive; ampliamento delle potenzialità di accesso e partecipazione alla cultura da parte della cittadinanza, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie, per un coinvolgimento sempre maggiore delle giovani generazioni; rafforzamento di coesione e inclusione sociale delle comunità; promozione di processi orientati alla rigenerazione e riqualificazione urbana, in un’ottica di progettazione integrata e di pianificazione strategica; perseguimento di risultati sostenibili, concepiti come parte integrante dello sviluppo non solo culturale, ma anche economico e sociale a lungo termine delle città.

La Giunta regionale di anno in anno concorre, mediante concessione di contributo, alla realizzazione dei progetti e delle iniziative del programma presentato dal soggetto cui viene attribuito il riconoscimento.

Per la valutazione delle candidature, ai fini dell’assegnazione del titolo di “Città veneta della cultura”, l’articolo 3 della L.R. 20/2021 prevede la costituzione di un’apposita Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Presidente della Regione, e rinnovata a ogni legislatura, presieduta dall’Assessore regionale competente in materia di cultura o suo delegato, e composta da esperti di comprovata competenza nei settori della cultura e della valorizzazione territoriale e turistica. Della Commissione fanno parte anche il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di cultura e due consiglieri regionali indicati dalla stessa Commissione, di cui uno in espressione della minoranza consiliare. I componenti della Commissione operano a titolo gratuito; essi non devono aver avuto rapporti di collaborazione, nei due anni antecedenti la nomina, con i soggetti candidati al titolo, né devono trovarsi in condizioni di conflitto d’interesse rispetto ai soggetti medesimi.

La L.R. 20/2021, all’articolo 4, dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, e previo parere della commissione consiliare – che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere – la Giunta regionale definisca con proprio provvedimento la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione esaminatrice, le modalità di presentazione delle candidature, il sistema di valutazione, i criteri per l’assegnazione dei contributi e le modalità di monitoraggio della realizzazione del programma.

Pertanto, in attuazione di tali disposizioni, si propone di definire il provvedimento di attuazione della L.R. 20/2021 come segue.

Per la composizione della Commissione, oltre al Presidente e ai tre componenti già individuati dalla legge in seno alla competente Commissione consiliare, verrà nominato il Direttore dell’Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport o suo delegato, e si procederà inoltre ad acquisire le designazioni di quattro componenti esterni alla Regione, invitando l’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI Veneto e il Comitato Pro Loco UNPLI Veneto ad esprimere ciascuno due nominativi, scelti sulla base del possesso di requisiti che ne comprovino la competenza e l’esperienza nei settori della cultura e della valorizzazione territoriale e turistica.

La Commissione esaminatrice, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura, ed è successivamente rinnovata di volta in volta, con analoga composizione.

La Commissione viene convocata ogni anno, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti candidati, per procedere alla valutazione delle medesime, secondo i criteri stabiliti, e la conseguente attribuzione del riconoscimento di “Città veneta della cultura” al candidato più meritevole. La seduta si considera valida qualora sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. L’esito dei lavori viene approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza relativa dei componenti presenti.

Ricevuta la convocazione, i componenti sono tenuti a comunicare preventivamente la propria eventuale assenza al Presidente della Commissione, o, in caso di impossibilità, far pervenire giustificazione scritta entro i dieci giorni successivi alla seduta. Nel caso di dimissioni di un componente, si provvede alla surroga, con decreto del Presidente della Giunta regionale, prima della seguente convocazione.

Annualmente, reso noto l’elenco dei soggetti concorrenti al titolo di “Città veneta della cultura”, i componenti della Commissione esaminatrice, prima dello svolgimento della seduta, sono tenuti a dichiarare di non aver avuto rapporti di collaborazione, fino ai due anni antecedenti la nomina, con i soggetti candidati, e di non trovarsi in condizioni di conflitto d’interesse rispetto ai soggetti medesimi; qualora per uno o più componenti dovessero invece verificarsi tali condizioni, ciò rappresenterà motivo di astensione dal partecipare alla seduta per l’esercizio di riferimento.

I componenti della Commissione operano a titolo gratuito; la partecipazione alle sedute non prevede alcun compenso, indennità o rimborso.

Quanto alle modalità di presentazione delle candidature, vengono di anno in anno aperti i termini di partecipazione al bando, approvato con apposito atto. Soggetti ammessi sono i comuni del Veneto, singolarmente o in forma associata, o le unioni di comuni del Veneto.

Requisito per la partecipazione al concorso è la presentazione di un programma di azioni, elaborato anche in collaborazione con enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo, costituito da progetti e iniziative che si propongano obiettivi coerenti con le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, della L.R. 20/2021. Tale programma dovrà essere illustrato in dettaglio nella domanda, descrivendo chiaramente le singole azioni e le modalità operative previste,

Inoltre, configurandosi il beneficio economico previsto per il vincitore del riconoscimento come contributo regionale, è richiesto altresì l’impegno da parte del soggetto proponente a una compartecipazione finanziaria di almeno il 20% sul costo globale del programma, e al rispetto del principio di non cumulabilità del contributo con eventuali altri incentivi regionali. Per la natura contabile dello stanziamento, saranno considerate ammissibili esclusivamente le voci di spesa corrente a carattere non permanente, mentre verranno escluse le voci contabilmente classificabili come spese di investimento o in conto capitale.

Per il primo esercizio la scadenza per la presentazione delle istanze è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando; per gli anni seguenti il termine viene fissato al 31 gennaio di ogni anno, fatte salve diverse disposizioni date per lo specifico esercizio di riferimento.

Riguardo al sistema di valutazione, si propone di affiancare criteri soggettivi a carattere qualitativo e parametri oggettivi a carattere quantitativo. Nell’esame di tipo qualitativo, sarà considerata la validità della proposta programmatica e in particolare saranno considerati come parametri per la valutazione quelli individuati all’articolo 4, comma 1, lettera c) della L.R. 20/2021: ampiezza e diversità delle attività proposte e loro coerenza con le finalità di legge; grado di coordinamento tra i settori culturale, economico e sociale; capacità di combinare il patrimonio culturale locale e le forme d’arte tradizionali con espressioni culturali nuove; partecipazione di enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo regionali o locali, esperti ed artisti all’ideazione e all’attuazione del programma; sussistenza di adeguata capacità economico-finanziaria del soggetto presentatore, in relazione ai progetti e alle iniziative oggetto del programma; coinvolgimento della società civile nella preparazione della candidatura e nella realizzazione del programma; legame con il settore dell’istruzione e partecipazione delle scuole; strategia di marketing e comunicazione globale; realizzazione di opere e infrastrutture di pubblica utilità destinate a permanere sul territorio a servizio della collettività, che il soggetto candidato intenda realizzare con fondi propri o terzi.

Un ulteriore criterio, di tipo quantitativo a carattere oggettivo, si propone correlato alla quota di cofinanziamento garantita dal richiedente con fondi propri o terzi, in modo da premiare il maggiore impegno, oltre al livello di percentuale minima stabilita come obbligatoria del 20%.

Il contributo previsto dalla legge verrà assegnato al candidato vincitore del concorso, e sarà erogato in due soluzioni: un acconto per stato di avanzamento, nella misura massima del 40% del contributo complessivo, da corrispondere su richiesta, previa trasmissione di relazione intermedia, e verifica degli impegni di spesa regolarmente assunti dal soggetto beneficiario per almeno pari importo; saldo finale, da corrispondere ad avvenuta conclusione delle attività previste dal programma, su presentazione di dettagliata relazione e idonea documentazione per costi reali delle spese sostenute, previa verifica della regolarità contabile della rendicontazione prodotta, attestante i pagamenti effettuati per l’intero ammontare del costo globale previsto.

Il contributo regionale potrà comunque coprire fino alla percentuale massima dell’80% delle spese globali ammissibili previste per il programma: il rimanente importo sarà a carico del soggetto beneficiario, anche con l’eventuale concorso di terzi.

Dal momento che la quota di compartecipazione finanziaria garantita dal candidato viene individuata come fattore incisivo nella valutazione delle istanze, qualora in sede di rendicontazione la spesa totale risulti inferiore rispetto a quella prevista e indicata nella domanda, il contributo regionale sarà ridotto fino alla stessa misura percentuale richiesta.

Il monitoraggio della realizzazione del programma avverrà pertanto in due fasi: uno step intermedio, eventualmente in concomitanza con i riscontri preventivi all’erogazione dell’acconto per stato di avanzamento, e una verifica conclusiva, circa l’attuazione di tutte le iniziative previste e il pagamento delle relative spese.

Il soggetto beneficiario sarà comunque tenuto a realizzare il programma nelle modalità indicate in sede di domanda; ogni eventuale richiesta di modifica, per sopravvenute necessità o cause di forza maggiore, dovrà essere tempestivamente inoltrata, con le relative motivazioni, e dalla Regione preventivamente autorizzata, purché la variazione non incida sugli elementi che costituiscono oggetto di valutazione in misura tale da alterarne potenzialmente gli equilibri.

Alla dotazione finanziaria, che per l’esercizio 2021 ammonta a euro 100.000,00, l’articolo 5 della L.R. 20/2021 prevede si faccia fronte mediante le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2021-2023. A tal fine si è provveduto a istituire il capitolo di spesa n. 104368 - Azioni regionali del programma per la “Città della Cultura” - Trasferimenti correnti (art. 2, L.R. 30/06/2021, n. 20), con lo stanziamento di euro 100.000,00 per l’esercizio 2021. Per gli esercizi successivi viene disposto che si provveda nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.

Lo svolgimento della procedura sarà curato dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport, ai cui uffici spetteranno gli adempimenti preliminari alla nomina della Commissione, come sopra indicati, nonché le funzioni di segreteria della Commissione stessa, l’approvazione del bando per l’apertura dei termini e l’adozione della relativa modulistica, l’istruttoria amministrativa delle istanze, l’assegnazione e l’erogazione del contributo, il monitoraggio delle attività.

In base alla procedura prevista dall’articolo 4, comma 1, della L.R. 20/2021, il contenuto del presente atto è stato sottoposto all’esame della Sesta Commissione consiliare, che nella seduta del 4 agosto 2021 ha espresso parere favorevole al testo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e s.m.i.;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 “Città veneta della cultura”;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 80 del 28 luglio 2021;

VISTO il parere della Sesta Commissione consiliare n. 84 rilasciato in data 4 agosto 2021;

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare in via definitiva, acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare, il provvedimento di attuazione della legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 “Città veneta della cultura” come in premessa dettagliato;
  3. di determinare in euro 100.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104368 del bilancio 2021-2023 “Azioni regionali del programma per la “Città della Cultura” - Trasferimenti correnti (art. 2, L.R. 30/06/2021, n. 20)”;
  4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  5. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell’esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7.  di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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