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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 103 del 30 luglio 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1009 del 20 luglio 2021

Approvazione delle linee guida per la riattivazione ambientale e produttiva delle risorse alieutiche in occasione di dragaggi di fondali marini.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva il documento “Linee guida per la riattivazione ambientale e produttiva delle risorse alieutiche in occasione di dragaggi di fondali marini” redatto dagli uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria, della Direzione Infrastrutture e Trasporti, della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo e dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia, a seguito di indicazioni della Commissione consultiva regionale per la pesca e l’acquacoltura per l'attuazione degli articoli 4 e 5 del D.M. 173/2016.

L'Assessore Cristiano Corazzari, di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto 15 luglio 2016, n. 173, ha adottato il “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini” in attuazione di quanto previsto dall’articolo 109 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.

In particolare, il Regolamento di cui al D.M. n. 173/2016 determina le modalità per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’immersione deliberata in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo 109 (materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi).

L’articolo 3 del D.M. n. 173/2016 prevede che “ai fini del rilascio dell’autorizzazione (…), il richiedente provvede con oneri a proprio carico, alla caratterizzazione, alla classificazione e alla individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali secondo le modalità tecniche di cui all’allegato che forma parte integrante del presente decreto”.

Per quanto riguarda le modalità per il rilascio della autorizzazione alla immersione deliberata in mare, l’articolo 4, comma 4, del D.M. n. 173/2016 prevede, inoltre, che “ai fini del rilascio dell’autorizzazione l’autorità competente acquisisce il parere della commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura, ove istituita, o degli uffici regionali competenti, che attesti la sostenibilità delle attività previste con riguardo alle risorse alieutiche e la loro compatibilità con la pesca e l’acquacoltura, nonché i pareri delle autorità marittime competenti per le aree interessate”.

Analogamente, per quanto riguarda le modalità per il rilascio dell’autorizzazione agli interventi diversi dall’immersione deliberata in mare, quali gli interventi di ripascimento e di immersione in ambiente conterminato, l’articolo 5, comma 2, dello stesso D.M. n. 173/2016 prevede che “ai fini del rilascio dell’autorizzazione l’autorità competente acquisisce il parere della Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura, ove istituita, o degli uffici regionali competenti, che attesti la sostenibilità delle attività previste con riguardo alle risorse alieutiche e la loro compatibilità con la pesca e l’acquacoltura”.

Il D.lgs. 26 maggio 2004 n. 154, recante disposizioni in ordine alla "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura", dispone, all'articolo 10, che le Regioni istituiscano le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura disciplinandone competenze, modalità di funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio.

L'articolo 27 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, così come introdotto dall'articolo 24 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, prevede l'istituzione della Commissione consultiva regionale per la pesca e l’acquacoltura quale organo consultivo, propulsivo e di concertazione tra eventuali controinteressati, per le tematiche afferenti alla pesca professionale e all’acquacoltura.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 27 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e dell'articolo 10 del D.lgs. 26 maggio 2004, n. 154, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 181 del 21 febbraio 2017, ha disposto l'insediamento della "Commissione consultiva regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura" quale organo consultivo, propulsivo e di concertazione per le tematiche afferenti alla pesca professionale e all'acquacoltura.

Gli aspetti connessi al rilascio del parere di competenza previsto dall’articolo 4, comma 4, e dall’articolo 5, comma 2, del D.M. n. 173/2016 sono stati affrontati più volte nell’ambito dei lavori della Commissione regionale per la pesca professionale e l’acquacoltura istituita ai sensi dell’articolo 27 bis della L.R. n. 19/1998. La Commissione si è sempre espressa stabilendo che il rilascio del parere favorevole alle attività di dragaggio di sedimenti dal fondale marino, al fine dell’attestazione della sostenibilità delle attività previste con riguardo alle risorse alieutiche e la loro compatibilità con la pesca e l’acquacoltura, deve essere subordinato alla presentazione di un programma di riattivazione ambientale e produttiva della risorsa alieutica che comprenda:

  1. una attività di monitoraggio quali-quantitativo delle risorse alieutiche “ante operam”;
  2. redazione di un programma operativo di dettaglio per lo svolgimento delle attività di riattivazione sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio di cui al punto 1);
  3. la raccolta e lo spostamento dell’eventuale prodotto presente nell’area interessata prima dell’effettuazione dell’intervento di dragaggio;
  4. la riattivazione biologica dell’area di intervento, mediante semina di prodotto nelle fasi successive al termine dell’intervento di dragaggio;
  5. una attività di monitoraggio “post operam” al fine di verificare il ripristino delle condizioni ambientali “ante operam” o definite nella fase di caratterizzazione;
  6. la redazione della documentazione finale compresa di verbali di certificazione delle attività svolte redatti da strutture e/o tecnici abilitati.

Per l’area della costa del Veneto la risorsa alieutica che potenzialmente può essere significativamente impattata da interventi di dragaggio in aree marine e che pertanto necessita di interventi di riattivazione ambientale e produttiva sono i popolamenti di molluschi bivalvi di interesse commerciale, con particolare riferimento alla Vongola adriatica (Chamelea gallina), al Cannolicchio (Ensis minor) e al Fasolaro (Callista chione).

La procedura sopra sintetizzata, delineata dalla Commissione consultiva regionale per la pesca professionale e l’acquacoltura, era già stata messa a punto nell’ambito del “Programma degli interventi finalizzati alla mitigazione degli impatti arrecati dalle azioni di ripascimento degli arenili e difesa della costa veneta sulle risorse Chamelea gallina, Ensis minor e Sipunculus nudus” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 745 del 27 maggio 2016 e risulta coerente con il contenuto dell’Allegato Tecnico al citato Decreto Ministeriale 15 luglio 2016, n. 173.

In seguito alle indicazioni della Commissione consultiva regionale per la pesca professionale e l’acquacoltura e sulla base delle relazioni conclusive del progetto approvato con DGR n. 745 del 27 maggio 2016, gli uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria, della Direzione Infrastrutture e Trasporti, della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo e dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia, hanno predisposto il documento “Linee guida per la riattivazione ambientale e produttiva delle risorse alieutiche in occasione di dragaggi di fondali marini”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A).

Tale documento ha la finalità di individuare le modalità di attuazione degli interventi di riattivazione ambientale e produttiva delle risorse alieutiche in occasione di dragaggi di fondali marini e di definire la procedura di calcolo dei costi standard, al fine della quantificazione delle risorse necessarie che dovranno essere previsti, in una specifica voce, nel quadro economico di progetto degli interventi di dragaggio che dovranno essere realizzati.

Allo stesso tempo, la previsione, in fase di progetto, degli interventi di riattivazione ambientale e produttiva delle risorse alieutiche in occasione di dragaggi di fondali marini secondo la metodologia delineata nel documento di cui all’Allegato A può costituire il presupposto per la verifica di sostenibilità delle attività previste con riguardo alle risorse alieutiche e la loro compatibilità con la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e dell’articolo 5, comma 2, del D.M. n. 173/2016.

Il documento “Linee guida per la riattivazione ambientale e produttiva delle risorse alieutiche in occasione di dragaggi di fondali marini”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A), è stato posto alla valutazione della “Commissione Consultiva regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura”, di cui all’art. 27 bis della L.R. 28 aprile 1998 n.19, nella seduta del 24 giugno 2021, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole alla sua approvazione.

Si ritiene, pertanto, necessario sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale il documento “Linee guida per la riattivazione ambientale e produttiva delle risorse alieutiche in occasione di dragaggi di fondali marini”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A), elaborato congiuntamente dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria, dalla Direzione Infrastrutture e Trasporti, dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, dall’Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo e dall’Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia.

Si ritiene, infine, opportuno prevedere che, qualora il monitoraggio quali-quantitativo delle risorse alieutiche “ante operam” di cui alla fase 1 del documento allegato al presente provvedimento non fosse stato attivato, dovranno essere presi a riferimento i valori delle densità dei popolamenti di molluschi bivalvi relativi al più recente monitoraggio effettuato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Ministeriale 15 luglio 2016, n. 173;

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n.19;

VISTO il Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il documento “Linee guida per la riattivazione ambientale e produttiva delle risorse alieutiche in occasione di dragaggi di fondali marini”, contenuto all'Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di prevedere che, qualora il monitoraggio quali-quantitativo delle risorse alieutiche “ante operam” di cui alla fase 1 del documento allegato al presente provvedimento non fosse stato attivato, dovranno essere presi a riferimento i valori delle densità dei popolamenti di molluschi bivalvi relativi al più recente monitoraggio effettuato;
  4. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria, la Direzione Infrastrutture e Trasporti, la Direzione Difesa del Suolo e della Costa, l’Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo e l’Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, dell’esecuzione del presente atto;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1009_21_AllegatoA_454049.pdf

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