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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 98 del 23 luglio 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 951 del 13 luglio 2021

Approvazione del Bando per la concessione di contributi ai Comuni veneti a sostegno di bonifiche ambientali di siti inquinati - contributi agli investimenti (art. 1, comma 135, Legge n. 145 del 30/12/2018). Competenze annualità 2022-2023.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva il Bando che individua, per le annualità 2022 e 2023, le modalità di assegnazione ai Comuni veneti delle risorse di cui all’art. 1, comma 135, Legge n. 145 del 30/12/2018 a sostegno di bonifiche ambientali e per la messa in sicurezza operativa/permanente di siti inquinati.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

L’articolo 1, comma 134 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificata dalla Legge n. 160/2019 e dal D.L. n. 162 del 30/12/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 8 del 28/02/2020, dispone l’assegnazione alle Regioni a statuto ordinario di contributi per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034.

Il successivo comma 135 dispone testualmente che detti contributi per gli investimenti siano assegnati dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni del proprio territorio allo scopo di sostenere le seguenti tipologie di interventi:

“a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b)  la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;

c)  la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;

c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;

c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;

c-quater) infrastrutture sociali;

 c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati;

c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale”.

Nell’ambito delle risorse assegnate alla Regione del Veneto a sostegno dei suddetti interventi, sono state allocate sul capitolo di spesa n. 104248 “Contributi ai Comuni per le bonifiche ambientali e siti inquinati – contributi agli investimenti (art. 1, comma 134, L. 30.12.2018, n. 145)” del Bilancio Regionale di Previsione 2021-2023 - a budget della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, come da Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 57 del 26 marzo 2021  - le seguenti somme: € 10.727.597,37 per l’annualità 2021; € 10.727.597,37 per l’annualità 2022; € 9.893.228,68 per l’annualità 2023. 

Con provvedimento n. 662 del 25/05/2021, la Giunta Regionale ha inteso provvedere, attingendo le necessarie risorse dalla somma di competenza per la corrente annualità, al finanziamento di interventi di bonifica rapidamente cantierabili, individuati avvalendosi dei dati e secondo i criteri di priorità contenuti nel prospetto fornito dall’ARPAV, denominato “Anagrafe dei siti contaminati” nonché condividendo i medesimi dati disponibili con le indicazioni e secondo i criteri di priorità a proposito formulati dalle singole Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana. Nell’imminenza del prossimo nuovo aggiornamento del Piano di Bonifica delle aree inquinate è stata pertanto effettuata un’accurata ricognizione nei diversi ambiti provinciali al fine di individuare le criticità più urgenti e rilevanti nel complesso e variegato contesto dei fenomeni di inquinamento che caratterizzano il territorio regionale.

In relazione alle risorse stanziate per le prossime annualità 2022 e 2023, si è ritenuto opportuno – al fine di disciplinare la procedura di accesso ai fondi in parola, in una logica di equità e trasparenza - provvedere alla stesura di un apposito Bando, allegato alla presente deliberazione (Allegato A) teso all’acquisizione di istanze avanzate dalle Amministrazioni comunali in relazione a episodi di inquinamento anche di recente individuazione.

Tale Bando definisce le modalità operative ed i criteri per l'erogazione dei contributi di cui si tratta, individuando: 1) potenziali beneficiari (costituiti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 244 e 250 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 recante “Norme in materia ambientale”, dalle Amministrazioni comunali della Regione del Veneto); 2) tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili; 3) modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo; 4) documentazione da allegare all’istanza; 5) criteri per la valutazione delle domande pervenute e per la formulazione della graduatoria; 5) percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenute ammissibili.

Con riferimento alla norma sopra richiamata, nelle more dell’organico aggiornamento del Piano di Bonifica delle Aree Inquinate, redatto conformemente alle indicazioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 05/021997 (“Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”) - abrogato dall'art. 264 del predetto D.Lgs. n. 152/2006 salvo applicazione dei relativi provvedimenti attuativi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del medesimo D.Lgs. n. 152/2006) - si ravvisa la necessità di garantire una rapida ed efficace azione di supporto alle Amministrazioni comunali venete che si trovino ad affrontare impellenti e sopravvenute criticità ambientali, anche se non ricomprese negli strumenti di pianificazione e programmazione di cui sopra e che richiedano interventi di bonifica e/o messa in sicurezza. Si ritiene inoltre adeguato stabilire che gli interventi candidati a finanziamento prevedano una spesa minima di € 20.000,00 definendo inoltre un limite massimo di spesa ammissibile a contributo pari a € 5.000.000,00 per intervento e per Amministrazione richiedente, garantendo la copertura del 100% delle spese secondo i predetti criteri.

Gli interventi candidati al finanziamento in parola potranno riguardare sia aree di proprietà della Pubblica Amministrazione - ove l’Ente medesimo sia chiamato a provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U.A.) e ss.mm.ii.- sia aree private ove l’Ente  territorialmente competente intervenga in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 250 del sopracitato decreto legislativo con costituzione di onere reale sul sito oggetto di inquinamento ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 253, comma 1, del T.U.A.. Si richiama, a proposito quanto previsto con DGR n. 3560 del 19/10/1999 in ordine alla necessità da parte dell’Amministrazione che interviene in danno dei soggetti obbligati, di avviare tutte le procedure tese al recupero delle somme anticipate secondo le disposizioni della vigente disciplina statale. Nel caso invece in cui l’intervento di bonifica venga effettuato in aree di proprietà dell’Ente beneficiario, si ritiene necessario prevedere un vincolo di inalienabilità delle stesse della durata di dieci anni, pena la restituzione delle somme introitate in parola.

Gli Enti interessati potranno presentare richiesta di contributo all’Amministrazione regionale, conformemente alle modalità/tempistiche descritte nel Bando che si approva quale Allegato A del presente provvedimento, entro e non oltre il termine di sessanta giorni successivi alla pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Una volta conclusa l’istruttoria delle domande pervenute, conformemente alle modalità e sulla base dei criteri generali indicati nel Bando, saranno individuate le corrispondenti Amministrazioni beneficiarie approvando la relativa graduatoria.  A tal fine si conferisce mandato al Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica di provvedere con propri atti all’esecuzione del presente atto, provvedendo - in funzione dei crono-programmi degli interventi candidati a finanziamento - alla concessione dei contributi impegnando la relativa spesa sugli esercizi finanziari corrispondenti.

Appare infine necessario incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell’esecuzione del presente provvedimento provvedendo, tra l’altro, alla liquidazione delle suddette somme in forma di anticipazione qualora, su espressa e motivata richiesta delle Amministrazioni comunali interessate, si rendesse necessario per garantire il concreto avvio degli interventi programmati.  A conclusione delle attività previste, secondo i cronoprogrammi rispettivamente presentati dalle singole Amministrazioni, dovrà essere presentata una dettagliata relazione descrittiva delle attività svolte e dei documenti giustificativi dell’intera spesa sostenuta. Nel caso le suddette iniziative non venissero integralmente realizzate entro i termini previsti, le somme eventualmente anticipate dovranno essere parzialmente o integralmente restituite all’Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 recante “Norme in materia ambientale”, Parte IV ed in particolare l’articolo 242 e ss.gg., come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 29/01/2008;

VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), articolo 1, comma 134 e ss.gg.;

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13.

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 622 del 25/05/2021;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012.

delibera

  1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare - coerentemente con le iniziative già intraprese dalla Regione del Veneto per la tutela dell’ambiente - il Bando per la concessione di contributi ai Comuni veneti a sostegno di bonifiche ambientali di siti inquinati previsti dall’art. 1, comma 135, Legge n. 145 del 30/12/2018 con riferimento alle annualità 2022-2023 (Allegato A al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale), il quale descrive i criteri e le modalità di assegnazione;
  3. di dare atto che le domande di contributo potranno essere presentate all’Amministrazione regionale, con le modalità descritte nel Bando (Allegato A) entro e non oltre il termine di sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  4. di determinare nella somma di euro 10.727.597,37 per l’annualità 2022 e di euro 9.893.228,68 per l’annualità 2023 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, nei due diversi esercizi finanziari in funzione dei crono-programmi degli interventi oggetto di contributo, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 104248 “Contributi ai Comuni per le bonifiche ambientali e siti inquinati - contributi agli investimenti (art. 1, comma 134, L. 30.12.2018, n. 145)” del Bilancio Regionale di Previsione 2021-2023;
  5. di dare atto che la graduatoria degli ammessi a contributo sarà approvata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e potrà essere ulteriormente finanziata sulla base delle risorse economiche che si renderanno disponibili fino ad esaurimento della stessa;
  6. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell’esecuzione del presente provvedimento, con riferimento, tra l’altro, ai seguenti adempimenti:  valutazione delle istanze di contributo; approvazione della corrispondente graduatoria; assegnazione dei fondi previsti;  successiva liquidazione in forma di anticipazione qualora, su espressa e motivata richiesta delle Amministrazioni interessate, si rendesse necessario per garantire il concreto avvio degli interventi programmati nonché alla cura dei rapporti con i Comuni beneficiari ai fini dell’ottimale esecuzione degli interventi in parola, verificando il puntuale rispetto del comma 134 e seguenti dell’art. 1, L. 30/12/2018, n. 145 e sovrintendendo all’attività di monitoraggio sulle opere pubbliche ai sensi del comma 138 del medesimo articolo;
  7. di dare atto che l’erogazione dei contributi in parola, se non effettuata in forma di anticipazione, avverrà su presentazione, da parte dei corrispondenti Comuni beneficiari e secondo le indicazioni dei preposti uffici regionali, dei documenti giustificativi dell’effettiva spesa sostenuta e previa consegna di una dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte secondo i termini previsti dai rispettivi cronoprogrammi;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
  9. di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito regionale nella Sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.

(seguono allegati)

Dgr_951_21_AllegatoA_453464.pdf

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