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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 94 del 16 luglio 2021


Materia: Difesa del suolo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 921 del 05 luglio 2021

DGR n. 169 del 22.02.2019. Difesa del Suolo. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e dell'art. 30 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019". Rinvio termine di completamento delle attività di riorganizzazione.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si ridetermina il termine di completamento del processo di riorganizzazione amministrativa per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Citta¿ metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione, in materia di difesa del suolo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30, in relazione all’attività di razionalizzazione e riordino degli enti strumentali operanti nel settore idraulico-forestale e difesa del territorio in corso di avvio.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con l’entrata in vigore dell'art. 30 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019", si è operato un riordino normativo per il settore della difesa del suolo riallocando in capo alla Regione le funzioni già svolte dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, nel rispetto delle disposizioni relative alla specificita¿ della Provincia di Belluno previste dal Titolo III della L.R. 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto".

Con le modifiche introdotte dall'art. 30 L.R. n. 43/2018, alla L.R. 13 aprile 2001, n. 11, si e¿ previsto in particolare di:

  1. riallocare in capo alla Regione le funzioni già svolte dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, contenute nell'originario articolo 84 e indicate nell'Allegato A della stessa L.R. n. 30/2016;
  2. di confermare in capo alla Provincia di Belluno le funzioni già svolte da tutte le Province (quindi anche da Belluno con risorse proprie) e ora poste in capo alla Regione mediante la integrazione dell'elenco di funzioni dalla stessa già esercitate e contenuto all'articolo 84 (cfr. lettere f, g, h, i, l, articolo 85);
  3. di confermare in capo alla Provincia di Belluno la funzione già svolta dalla stessa Provincia in base al provvedimento amministrativo D.G.R. n. 338/2016 (cfr. lettera m, articolo 85) (quindi da Belluno con risorse proprie): la funzione per tutte le altre Province continua ad essere esercitata dalla Regione ai sensi della norma transitoria di cui all'articolo 42, comma 2bis, L.R. n. 11/2001;
  4. di attribuire alla Provincia di Belluno alcune funzioni nuove prima esercitate esclusivamente dalla Regione ai sensi dell'articolo 84 originario (cfr. lettere a, b, c, d, e, articolo 85);
  5. di attribuire, inoltre, alla Provincia di Belluno la nuova funzione in materia di difesa idraulico-forestale (cfr. lettera n, articolo 85) funzione attribuita all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (gia¿ Veneto Agricoltura) che la svolge per tutto il territorio regionale a seguito della modifica introdotta dalla L.R. n. 45/2017 alla L.R. n. 37/2014 (articolo 2, comma 1, lettera d quater);
  6. di abrogare espressamente il comma 3 dell'art. 83 della L.R. n. 11/ 2001.

Non prevedendo la norma di modifica un espresso periodo transitorio, ed in mancanza di previsioni espresse sul trasferimento di risorse finanziarie ed umane per l'esercizio delle funzioni, con successive deliberazioni della Giunta regionale n. 169 del 22 febbraio 2019, n. 1998 del 30 dicembre 2019 e n. 1552 del 17 novembre 2020 si è introdotto un regime transitorio per l'attuazione delle disposizioni contenute all'art. 30 della L.R. n. 43/2018.

Si è cosi¿ previsto che sino alla concreta attuazione del nuovo modello organizzativo continui a trovare applicazione il regime transitorio previsto dall'articolo 2, comma 5, della L.R. n. 30/2016, in base al quale le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare, presso le proprie sedi, le funzioni già conferite agli stessi Enti in materia di difesa del suolo e riallocate in capo alla Regione ai sensi della medesima L.R. n. 30/2016; un analogo regime transitorio è stato previsto per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Provincia di Belluno ai sensi della L.R. n. 43/2018.

Il regime transitorio introdotto con la citata DGR n. 169/2019 prevedeva che entro il 30 giugno 2021 fosse effettuata una ricognizione delle funzioni oggetto di riallocazione, con individuazione delle risorse umane ad esse dedicate, delle sedi attualmente occupate e delle risorse economiche impiegate.

Inoltre, che entro tale data, dovesse essere definito il nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni sopraindicate, con contestuale individuazione delle risorse umane da trasferire, nonché delle concrete modalità operative e organizzative per l'utilizzo degli spazi connessi a dette attività e relativi aspetti finanziari.

L'attività prevista dalla DGR n. 169/2019 è stata avviata, con la ricognizione delle funzioni oggetto di riallocazione, con individuazione delle risorse umane ad esse dedicate, delle sedi attualmente occupate e delle risorse economiche impiegate, ma, anche a causa della situazione di emergenza pandemica connessa al Covid-19, che si è manifestata duramente in questo periodo invernale e primaverile, sono sorte difficoltà operative nel completare le attività in argomento che non hanno permesso di portare a compimento dette attività. Peraltro, relativamente alle attività del personale distaccato presso le Province, con DGR n. 1859 del 29 dicembre 2020 sono state date disposizioni di coordinamento per le attività di polizia mineraria.

Occorre inoltre dire che è anche intervenuto l'art. 18 della L.R. 28 giugno 2019, n. 24 prevedendo che "Per migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi della Regione del Veneto nel settore idraulico-forestale e della difesa del suolo, anche in relazione a calamità naturali che incidono in modo trasversale sul territorio, la Giunta regionale provvede alla ricognizione delle competenze degli uffici, degli enti e società regionali attualmente operanti nella materia suddetta ai fini della riorganizzazione delle competenze stesse e della massima concentrazione in un unico soggetto in funzione della ottimizzazione delle risorse e della semplificazione istituzionale e operativa". Lo stesso articolo prevede che "Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga di pari periodo, all'esito della ricognizione, la Giunta adotta un disegno di legge di riordino delle competenze degli uffici, degli enti e delle società regionali redistribuendo le competenze secondo quanto previsto dal comma 1."

Inoltre l'art. 33 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29 Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere e servizi all'infanzia" ha abrogato l'articolo 48 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 che delegava alle Province le funzioni di polizia mineraria su terraferma e quelle relative alle risorse geotermiche su terraferma.

Infine, da ultimo, la recente DGR n. 571 del 04 maggio 2021 ha indicato, come obiettivo, un progressivo decentramento delle funzioni attraverso la costituzione di società partecipate e enti strumentali oltre che un processo di riparto delle competenze che dovrà riguardare anche Province e Comuni. In particolare la citata DGR n. 517/2021 ha citato il tema della razionalizzazione e riordino degli enti strumentali operanti nel settore idraulico-forestale e difesa del territorio. Al riguardo si deve anche rappresentare che è depositato in Consiglio regionale il PDL n. 8 teso alla razionalizzazione della governance regionale nei settori idraulico-forestale, difesa del suolo e della tutela ambientale.

Per difesa del suolo si deve intendere l’insieme delle attività volte alla pianificazione, programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di sicurezza idraulica, di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico, di difesa dei litorali e di tutela quantitativa delle risorse idriche; al servizio di piena e di sorveglianza idraulica; alla gestione del demanio idrico; alle attività di gestione delle foreste e di sistemazione idraulico-forestale

Attualmente nel Veneto nello svolgimento delle attività di difesa del suolo il ruolo centrale è della Regione, ma vi partecipano, a vario titolo, anche altri soggetti: Provincie e Città metropolitana di Venezia, Consorzi di Bonifica, ARPAV, AVISP, AIPO. Inoltre queste attività necessitano, per la loro stessa natura, di una gestione unitaria, possibilmente a livello di bacino idrografico e sono spesso caratterizzate da un’operatività che non è propria dell’Amministrazione regionale, Ente con potere legislativo e finalità di pianificazione.

Un’azione di riorganizzazione in un’ottica di un maggiore decentramento e concentrazione in funzione della ottimizzazione delle risorse e della semplificazione istituzionale e operativa appare quindi quantomai opportuna e necessaria.

In questo contesto sembra appropriato che anche che il tema delle funzioni di difesa del suolo svolte dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, sia trattato in tutt’uno con il decentramento del settore idraulico-forestale e difesa del territorio. Poco utile sarebbe creare un nuovo assetto del settore, destinato ad essere modificato poco dopo dalla citata azione di razionalizzazione e riordino.

Al riguardo, con l’obiettivo di avere una concreta risposta entro il corrente anno, si sono già avviate le attività per definire il nuovo schema organizzativo delle funzioni della settore della difesa del suolo finalizzato ad una maggiore efficienza con riduzione delle sovrapposizioni di competenze e precisa definizione delle stesse e ad una maggiore efficacia delle strutture aumentandone l’operatività e prontezza di risposta. Si sono inoltre cominciati a precisare gli aspetti finanziari collegati al fine di verificarne l’impatto, in termini di maggiori o minori spese o entrate, sul bilancio regionale.

Si rende pertanto opportuno prevedere una ulteriore ridefinizione al 30.06.2022 del termine per la conclusione delle attività previste dalla citata DGR n. 1552/2020.

Tra le attività da svolgere vi è anche la precisa quantificazione delle risorse da trasferire alle Province come quota del 10% dei canoni idrici incassati in questi anni. Al fine, però, di consentire alle Amministrazioni provinciali una maggiore operatività nel settore della difesa del suolo, pur in attesa del concludersi di questa attività, si ritiene di assegnare alle Provincie le risorse disponibili nel capitolo bilancio regionale 103843 ripartendole secondo la suddivisione già definita con la DGR n. 1578 del 26 agosto 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale del 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

VISTI gli articoli da 1 a 5 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilita¿ regionale 2017";

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilita¿ regionale 2019";

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto";

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l'art. 18 della L.R. 28 giugno 2019, n. 24;

VISTE le DDGR n. 1578 del 26 agosto 2014, n. 169 del 22 febbraio 2019, n. 1998 del 30 dicembre 2019, n. 571 del 04 maggio 2021 e n. 1552 del 17 novembre 2020;

delibera

  1. di ridefinire al 30.06.2022 il termine per la conclusione delle attivita¿ previste dalla DGR n. 1552 del 17 novembre 2020;
  2. di disporre che le risorse disponibili nel capitolo del bilancio regionale 103843 siano assegnate alle Province secondo la ripartizione già definita con la DGR n. 1578 del 26.08.2014;

  3. di dare mandato alla Direzione Difesa del Suolo dell'attuazione della presente deliberazione;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/13 n. 33;

  6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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