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Materia: Trasporti e viabilità
Deliberazione della Giunta Regionale n. 874 del 30 giugno 2021
Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi a favore della sicurezza stradale per la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica. Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". D.G.R. n. 41/CR del 20.05.2021.
Con la presente deliberazione si procede all’avvio delle procedure per la concessione di contributi, al fine dell’attuazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale lungo la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d’interesse religioso e di valenza turistica ai sensi dell’art. 9 della L.R. 39/1991.
Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
L’art. 9 della Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 e le sue successive modifiche ed integrazioni stabilisce che la Giunta regionale possa provvedere al finanziamento di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale sulla rete viaria comunale nei settori individuati dall’art. 3 della medesima legge, con una misura massima dell’80% della spesa prevista.
A tale riguardo la norma prevede che la Giunta regionale, sentita preliminarmente la competente Commissione consiliare, individui i criteri di assegnazione dei contributi
Per quanto sopra, si ritiene, nell’ambito riferito “all’ammodernamento delle strutture esistenti” (specificamente individuato dalla citata Legge regionale), di avviare una linea di contributo volto a migliorare la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d’interesse religioso e di valenza turistica nel territorio veneto.
Sulla base di tale disposizione i Comuni interessati potranno presentare non più di una proposta d’intervento, il cui costo complessivo da quadro economico non potrà essere pari o eccedere a Euro 100.000,00, composta da una domanda di ammissione al finanziamento con i relativi annessi, riportati quale Allegato A al presente provvedimento.
Tale documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato digitale, pena decadenza dal bando, a mezzo Posta Elettronica Certificata, secondo le modalità previste ed indicate nella pagina https://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto, pena esclusione dal bando.
L’Amministrazione regionale pertanto si ritiene sollevata dalla responsabilità sull’inosservanza di quanto riportato nel richiamato sito.
Il termine previsto per la presentazione delle domande risulta fissato in 30 gg decorrenti dalla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione (comma 3, art. 9, LR 39/91).
Per quanto concerne la formulazione della graduatoria di priorità, si propone di adottare i seguenti criteri di valutazione delle proposte d’intervento presentate:
A parità di punteggio conseguito verrà riconosciuta priorità alle Amministrazioni con maggiore quota percentuale a proprio carico, tra queste il livello di progettazione più avanzato e per quest’ultime il danno sociale più elevato.
La quota di compartecipazione regionale è determinata nella misura massima dell’80 % della spesa ammissibile.
Successivamente, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, individuerà gli interventi ammissibili al finanziamento e l’entità dei relativi contributi, nel limite delle risorse destinate.
Si specifica che per gli interventi ammessi a finanziamento è prevista la conclusione di un specifico Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 35/2001, secondo lo schema di cui all’Allegato B; la successiva conferma del contributo, con il relativo impegno contabile, avverrà mediante decreto direttoriale.
Al fine di consentire alla Regione una corretta programmazione dei flussi di cassa è previsto altresì l’obbligo da parte delle Amministrazioni ammesse a beneficiarie del contributo a presentare un crono programma di esecuzione con piano di spesa associato, che risulterà parte integrante al previsto Accordo di Programma.
Si rende noto che il termine per l’avvio della procedura pubblica per l’affidamento dei lavori ammessi a finanziamento da parte dell’Amministrazione comunale viene fissato entro 18 mesi dalla stipula del previsto Accordo di Programma e la conclusione degli stessi, con presentazione della relativa documentazione finale, di cui alla L.R. 27/2003, art 54, entro i successivi 36 mesi. Il mancato rispetto di tali tempistiche potrà comportare la revoca per la quota di contributo non ancora rendicontata da parte del soggetto beneficiario.
Considerato che con DGR n. 41/CR del 20 maggio 2021, la Giunta regionale ha richiesto il prescritto parere alla competente Commissione consiliare, espresso dalla Commissione stessa in data 10 giugno 2021, si propone con il presente provvedimento di procedere quindi alla approvazione del bando, con le modalità e i criteri determinati nella DGR n. 41/CR del 20 maggio 2021, al fine della formulazione della graduatoria di priorità degli interventi atti a migliorare la mobilità e la sicurezza lungo la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d’interesse religioso e di valenza turistica.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 9 della Legge regionale n. 39 del 30.12.1991 e s. m. e i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 41/CR del 20.05.2021;
ATTESO che in data 10.06.2021 è intervenuto il previsto parere n. 57 della Seconda Commissione consiliare;
VISTO l’art. 2 co. 2 lett. f della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s. m. e i.;
delibera
“infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it”
con oggetto:“Direzione Infrastrutture e Trasporti - Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni - L.R. 39/91, art. 9 - Assegnazione di contributi a favore della sicurezza stradale per la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d’interesse religioso e di valenza turistica. Bando 2021.”
La Regione del Veneto non assume responsabilità sulla mancata o non corretta ricezione nei termini per l’inosservanza di quanto riportato alla pagina internet https://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto, nonché per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito P.E.C. e/o oggetto da parte dell’Amministrazione concorrente o comunque imputabili a fatto di terzi;
(seguono allegati)
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