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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 89 del 06 luglio 2021


Materia: Edilizia ospedaliera

Deliberazione della Giunta Regionale n. 808 del 22 giugno 2021

Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013. Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016. Azienda ULSS n. 3 Serenissima. Adeguamento ospedale di Chioggia - 2^ fase. Scheda tecnica n. 9. Assegnazione economia di spesa accertata.

Note per la trasparenza

Assegnazione all’Azienda ULSS n. 3 Serenissima, per i lavori di Adeguamento dell’ospedale di Chioggia – 2^ fase, dell’importo di € 173.522,08 derivante da accertate economie di spesa a seguito della conclusione dei lavori da altro intervento

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con la deliberazione n. 97/2008 del 18/12/2008 recante “Riparto delle risorse finanziarie, pari a 3 miliardi di euro, stanziate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità - articolo 20, legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni”, il CIPE assegna alla Regione del Veneto la somma di € 205.189.801,72;

Con deliberazioni nn. 270 del 09/02/2010 e 262 del 15/03/2011 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento n. 19 interventi di edilizia sanitaria di interesse regionale per un costo complessivo di oltre 390 milioni di euro, prevedendo il completo utilizzo dei fondi di cui alla sopracitata deliberazione CIPE n. 97/2008;

Con successiva deliberazione n. 96 del 29/01/2013 la Giunta Regionale confermava i contenuti e le assegnazioni di cui alle precedenti deliberazioni nn. 270/2010 e 262/2011 e individuava una prima fase degli interventi in funzione dell’effettiva disponibilità finanziaria comunicata dal Ministero dell’Economia con nota n. 1781 del 21/01/2013;

In data 1 marzo 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, l’Accordo integrativo dell’Accordo di Programma in materia di sanità che prevede il finanziamento della prima fase di n. 19 interventi per un onere finanziario complessivo a carico dello Stato pari a € 130.295.524,09, tutti approvati e ammessi a finanziamento dal Ministero stesso;

In data 10 novembre 2016 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, l’ulteriore Accordo integrativo dell’Accordo di Programma in materia di sanità, relativo alla seconda fase degli interventi già programmati, con l’utilizzo della restante quota finanziaria ancora disponibile e pari a € 74.894.277,63 tutti approvati e ammessi a finanziamento dal Ministero stesso;

Con deliberazione n. 1185 del 1/08/2017 la Giunta regionale ha approvato l’intervento dell’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (ex AULSS n. 1) “Adeguamento Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pieve di Cadore - 2^ Fase – Scheda tecnica n. 1” del costo complessivo di € 1.310.603,51, da finanziarsi per € 1.109.975,25 con oneri a carico dello Stato di cui all’Accordo di Programma in data 10/11/2016, per € 135.098,08 con i fondi già impegnati a bilancio regionale (impegno n. 3785/2014 capitolo 060077) e a carico dei fondi ex art. 20 della L. n. 67/88 (scheda n. 1 Accordo di Programma 2013), e per la restante quota di € 65.530,18 con fondi di bilancio dell’Azienda stessa;

Con D.R. n. 35 del 01/04/2021 la Struttura di Progetto Potenziamento straordinario della Rete ospedaliera e grandi strutture di cura ha preso atto delle risultanze finali dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pieve di Cadore – 2^ fase, approvate con deliberazione n. 1367 del 16/10/2020 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti per un costo finale dell'opera in € 1.127.948,68;

Con tale atto viene accertata una economia di spesa di € 173.522,08 a valere sul finanziamento originariamente assegnato di € 1.109.975,25 e richiesto che tale economia venga utilizzata per ulteriori investimenti in ambito aziendale.

In considerazione dell’esiguo importo dell’economia accertata e dei vincoli imposti dalle procedure in essere relativamente ai programmi finanziati con l’articolo 20 della L. n. 67/88, che considerano opportuno il finanziamento di interventi di importo superiore a 500 mila euro, si ritiene necessario disporne l’assegnazione per ridurre l’esposizione finanziaria aziendale di altri interventi inseriti nell’ambito dello stesso programma approvato e definito nell’Accordo di Programma del 2016 e non ancora completati.

L’utilizzo delle economie di spesa per interventi già inseriti nel medesimo Accordo di Programma risulta infatti maggiormente efficace in quanto gli obiettivi e le finalità sono stati già condivisi con il Ministero.

Nell’ambito dell’Accordo di Programma del 2016, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2155 del 29/12/2017, è stato approvato l’intervento dell’Azienda ULSS n. 3 “Serenissima” - Ospedale di Chioggia: “Adeguamento 2^ Fase” (scheda tecnica n. 9) del costo complessivo di euro 7.358.969,00, di cui € 6.756.371,07 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 – AdP 10/11/2016), € 120.000,00 con parte dei fondi assegnati con DGRV n. 2717/2014 e per € 482.597,93 con fondi a carico dell’Azienda stessa.

L’intervento, composto da più progetti, è in corso di esecuzione e, tra questi, vi è anche il progetto relativo alla ristrutturazione del piano secondo (sede dell’Endoscopia Digestiva), piano terzo (sede del "blocco parto") e sottotetto, del blocco Nord dell’importo approvato di € 1.200.000,00.

Con nota prot. n. 0114924 del 31/07/2020 l’Azienda ha trasmesso lo studio di prefattibilità relativo all’inserimento del servizio di procreazione medica assistita (PMA) ed all’attivazione dell’endoscopia e del "gruppo parto", all’interno dei lavori di ristrutturazione in corso, richiedendo il finanziamento aggiuntivo per l’importo di € 658.000,00.

La Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia, nella seduta del 21/12/2020, ha espresso parere favorevole allo studio di prefattibilità ed al finanziamento di tali lavori per l’importo aggiuntivo di € 658.000,00.

Con delibera del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 306 del 24/02/2021 è stata approvata la variante di cui al suddetto studio di prefattibilità, per l’importo complessivo (comprensivo dei lavori aggiuntivi) di € 1.858.000,00. Sulla stessa la struttura regionale competente ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 129352 del 22/03/2021.

Si ritiene pertanto di assegnare all’Azienda ULSS n. 3 l’economia accertata con D.R. n. 35/2021 che viene resa disponibile e pari a € 173.522,08, per finanziare in parte la quota aggiuntiva e necessaria di € 658.000,00, e di confermare il finanziamento della parte mancante pari a € 484.477,92 come disposto con deliberazione n. 103/2021 della Giunta Regionale.

Si rappresenta che l’utilizzo dei fondi ex art. 20 della L. n. 67/88 è normato, in primis, dall’Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016 ed in particolare dall’articolato contrattuale che prevede, all’art. 5 comma 1:

“L’approvazione, la modifica e l’aggiornamento dei progetti oggetto del presente Accordo, nonché l’attuazione di cui all’articolo 1, comma 2, avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, secondo la procedura stabilita dall’Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la “Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità” a integrazione dell’Accordo del 19 dicembre 2002.”

L’Accordo tra Governo, Regioni e Provincie del 28/02/2008, recepito dalla Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3778 in data 02/12/2008, prevede al punto “2.2. Modifiche all’Accordo di Programma: …..L’utilizzo delle economie, risultanti alla conclusione dei lavori, è consentito:…2. Per la realizzazione di un nuovo intervento, l’utilizzo delle economie avviene previa autorizzazione del Ministero della Salute quando tali risorse “liberate” dal progetto originario si configurano come risorse “residue” del programma, di cui vanno concordate le finalità ed i successivi interventi. In tale caso il procedimento dà luogo ad un altro intervento per la cui attuazione e monitoraggio si osservano le procedure previste nel presente Accordo…”

Si ritiene che la fattispecie in esame con il presente provvedimento possa essere ricondotta a quest’ultimo periodo del punto 2.2. ancorché non si tratti di assegnare le economie ad un nuovo intervento ma ad un intervento già approvato e pertanto non comportante modifiche alla programmazione sanitaria: resta infatti immutato l’obiettivo di realizzare l’adeguamento normativo della 2^ fase dell’Ospedale di Chioggia.

Si propone pertanto di inviare il presente provvedimento al Ministero della Salute per la richiesta di riassegnazione dell’importo di € 173.522,08 quale economia di spesa dall’intervento di cui alla scheda n. 1 dell’Accordo di Programma 10/11/2016, per finanziare parte dell’importo necessario per realizzare la Variante in corso d’opera dei “Lavori di ristrutturazione al piano secondo e al piano terzo del blocco Nord. Inserimento del servizio di procreazione medica assistita (PMA) e attivazione del "gruppo parto" al dipartimento materno infantile (piano terzo) e attivazione dell’endoscopia al piano secondo”, inseriti nell’intervento di cui alla scheda n. 9 del medesimo Accordo di programma 2016.

In base alle disposizioni della L.R. n. 19/2016 di “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della regione del veneto – Azienda Zero….” e della deliberazione n. 52 del 27/01/2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto, a decorrere dall’esercizio 2017, dell’avvio operativo di Azienda Zero e delle funzioni e responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) ad essa spettanti, assegnate dalla L.R. n. 19/2016, si procederà, una volta acquisito il provvedimento ministeriale di ammissione a finanziamento, all’accertamento dell’entrata e al contestuale impegno di spesa di € 173.522,08 a favore di Azienda Zero che poi provvederà all’erogazione del finanziamento all’Azienda ULSS n. 3 con le consuete modalità in vigore per i programmi ex art. 20 della L. n. 67/88;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l’art. 5 del decreto legislativo 19/06/1999 n. 229;

Visto l’art. 20 della legge n° 67/88;

Visto l’art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

Visto l’accordo di programma sottoscritto in data 10/11/2016;

Richiamate le proprie deliberazioni nn. 1185/2017 e 2155/2017;

Visto l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54/2012

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto che, con D.R. n. 35 del 01/04/2021 della Struttura di Progetto Potenziamento straordinario della rete ospedaliera e grandi strutture di cura, sono state accertate economie di spesa pari a € 173.522,08 a valere sul finanziamento statale di € 1.109.975,25 ex art. 20 della L. 67/88, a seguito della conclusione dell’intervento di cui alla Scheda n. 1 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016 con il Ministero della Salute;
  3. di assegnare l’importo di € 173.522,08, di cui al precedente punto 1, all’Azienda ULSS n. 3 Serenissima per finanziare, in parte, il costo della Variante in corso d’opera ai “Lavori di ristrutturazione al piano secondo e al piano terzo del blocco Nord”, quest’ultimi inseriti tra gli interventi di cui alla scheda n. 9 del medesimo Accordo di Programma del 10/11/2016;
  4. di inviare il presente provvedimento al Ministero della Salute per i provvedimenti di competenza;
  5. di incaricare la Struttura di Progetto Potenziamento Straordinario rete ospedaliera e grandi strutture di cura, una volta acquisito il nulla osta da parte del Ministero, delle eventuali incombenze relative al NSIS - Osservatorio e delle procedure amministrative conseguenti al presente atto;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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