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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 87 del 29 giugno 2021


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 751 del 15 giugno 2021

Sostituzione delle direttive indirizzate alle società controllate in materia di personale dipendente di cui alla lett. C) dell'allegato A alla DGR n. 2101/2014 avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013".

Note per la trasparenza

Col presente provvedimento vengono riscritte le direttive indirizzate alle società controllate in materia di personale dipendente a seguito di intervenuta modifica della L.R. 39/2013.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Gli articoli 14 e 15 della Legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 “Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali.” pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 53 del 20/04/2021 ed entrata in vigore il giorno successivo, vanno a modificare la L.R. 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali” nelle disposizioni relative al personale dipendente delle società a controllo regionale.

Le modifiche proposte sono volte a perseguire un miglioramento della governance, programmazione e controllo delle Società controllate dalla Regione del Veneto. Si intende, così, rafforzare il ruolo della Regione quale Ente di programmazione valorizzando e coordinando ulteriormente le attività svolte dai soggetti che partecipano al “Sistema Regione”, in particolare regolando in maniera più efficace la dialettica tra la Regione e le sue società controllate, in relazione alle risorse umane necessarie per le attività di queste ultime.

Con la riforma dell’art. 8 della L.R. 39/2013 viene introdotto l’obbligo per le società di considerare le proprie esigenze di risorse umane in una prospettiva almeno triennale, evitando così interventi estemporanei e soluzioni non sufficientemente ponderate. Viene anche rimarcata la distinzione tra le funzioni di gestione proprie degli organi amministrativi delle società e quelle di indirizzo e controllo in capo alla Regione.

Il nuovo art. 9 della L.R. 39/2013, oltre a superare il limite obsoleto del blocco delle retribuzioni all’anno 2013, derivante da quello previsto in capo ai dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 9, c. 1 del D.L. 78/2010, successivamente prorogato dal D.L. n. 98/2011 e dal D.P.R. n. 122/2013, ora non più in vigore, riconosce i diversi ruoli svolti per la contrattazione relativa al personale delle società controllate, dagli organi gestori delle medesime e dalla Regione.

Tale nuova norma regionale è una diretta declinazione di quanto stabilito dai commi 5 e 6 dell’art. 19 del D.Lgs. 175/2016, prevedendo quale obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento quello di far sì che le retribuzioni del personale dipendente delle società controllate non superino quelle previste per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica o categoria. Tale obiettivo, naturalmente, può essere perseguito solo se non va a confliggere con il rispetto dei minimi tabellari del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente in uso alla società e va comunque inteso quale indicazione ai vertici societari anche per l’impostazione della contrattazione di secondo livello, un obbligo insomma per le società a controllo regionale di portare al tavolo delle trattative con le rappresentanze sindacali tale prescrizione. Del resto è il medesimo art. 19, al primo comma, a sancire che “salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

Entrambi i nuovi articoli della L.R 39/2013 prevedono poi, quale sanzione per il mancato assoggettamento a quanto ivi prescritto, oltre agli altri eventuali effetti previsti dalla legge nazionale, la revoca dei componenti degli organi amministrativi.

Avendo la LR 5/2021 completamente riscritto gli artt. 8 e 9 della L.R. 39/2013, appare opportuno, per la loro attuazione, dare indicazioni alle società controllate e alle Strutture regionali interessate sulle procedure da seguire, che andranno a sostituire quanto previsto dalla lett. C) dell’Allegato A della DGR 2101 del 10/11/2014 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni  alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013” ove venivano appunto previste le procedure interne e date indicazioni alle società a controllo regionale per l’attuazione della L.R. 39/2013 in materia di personale dipendente di queste ultime, facendo salve le altre disposizioni contenute in tale provvedimento.

Pertanto si propone di approvare le seguenti direttive in sostituzione di quelle previste dalla lett. C) dell’Allegato A della DGR 2101/2014:

“C-I Gli organi amministrativi delle società controllate predispongono, in coerenza e a valle dell’attività di programmazione complessivamente intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della LR 39/2013, i piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, i quali devono contenere una specificazione dei costi collegati e una qualificazione delle risorse atte a coprirli. In tali piani, inoltre, deve essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato e, per ciascuna posizione nell’organigramma, indicata la qualifica, la RAL e il costo aziendale e i minimi tabellari previsti e inoltre formulata una  proposta di comparazione con il contratto vigente per il personale regionale. I piani triennali devono inoltre rappresentare in maniera chiara  la dotazione organica al momento della predisposizione degli stessi, evidenziando inoltre gli eventuali esuberi.

C-II Ove il piano triennale preveda un incremento del personale a tempo indeterminato rispetto a quello attualmente presente nella società, ai fini della sua sostenibilità, deve essere corredato da proiezioni economico-finanziarie di almeno cinque anni. Insieme al piano triennale le società presentano anche il proprio regolamento per il reclutamento del personale, la cui congruenza viene valutata dalla Struttura competente in materia di personale, che può prescrivere eventuali correttivi.

C-III Il Collegio Sindacale emette il parere previsto dall’art. 8, comma 1, della LR 39/2013, in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile previsto dal piano triennale nonché sulla sua sostenibilità economico-finanziaria, anche sulla base delle proiezioni economiche elaborate dalla società di cui al C-II.

C-IV La Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria effettuata dalle Strutture regionali competenti nel settore in cui opera la società o che le abbiano affidato o debbano affidarle delle attività o che le eroghino dei contributi, con il coordinamento della Struttura avente compiti di vigilanza sulle società e con il parere della Struttura competente in materia di personale, approva i piani triennali, anche con l’inserimento di particolari prescrizioni che diventano parte integrante dei piani stessi.

C-V Le relazioni semestrali sullo stato di attuazione dei piani redatte dagli organi amministrativi delle società devono essere trasmesse alla Giunta regionale entro il termine di due mesi dalla scadenza del semestre di riferimento e devono contenere una parte dedicata alle misure intraprese per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 9 della L.R. 39/2013 e nel caso esplicitare le ragioni ostative a tale raggiungimento.

C-VI A seguito dell’analisi effettuata, da parte della Struttura avente compiti di vigilanza sulle società, con il parere della Struttura competente in materia di personale ed eventualmente dell’Avvocatura regionale, sulle relazioni semestrali di attuazione dei piani triennali inviate dalle società o su altra documentazione pervenuta inerente l’attuazione dei piani triennali,  la Giunta regionale, ove rinvenga delle assunzioni avvenute in violazione di quanto previsto dai piani triennali, o in palese violazione della normativa nazionale vigente al momento delle assunzioni o di quanto previsto nei regolamenti per il reclutamento di personale o dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 9 della L.R. 39/2013, senza che le ragioni ostative siano valutate fondate, decide con proprio provvedimento quali misure adottare in proposito, oltre alla revoca dei componenti dell’organo amministrativo ove abbia provveduto alla loro nomina o designazione. 

C – VII Fatto salvo il termine di legge previsto per la presentazione alla Giunta del piano triennale 2021-2023, i piani successivi saranno presentati, ogni tre anni, entro il 1° ottobre dell’anno precedente al triennio considerato. L’eventuale variazione del piano triennale è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTO l’art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"”;

VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”;

VISTA la L.R. 20.04.2021, n. 5 “Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali.”;

VISTA la DGR 10.11.2014 n. 2101 “Modifiche ed integrazioni  alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013”;

delibera

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare le direttive indirizzate alle società controllate e alle Strutture regionali interessate, come riportate in premessa, e di sostituirle a quelle di cui alla lett. C) dell’allegato A alla DGR n. 2101/2014 avente ad oggetto: ”Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013”;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

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