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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 83 del 25 giugno 2021


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 747 del 15 giugno 2021

Ripartizione dell'anticipazione dei finanziamenti statali da destinare all'esercizio di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e alla compensazione dei minori ricavi tariffari registrati dalle aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale nel periodo di emergenza sanitaria. Art. 22 ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176. Art. 1, comma 816, della Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva la ripartizione dell’anticipazione dei finanziamenti statali stanziati dall’art. 22 ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176 e dall’art. 1, comma 816, della Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, destinati all’esercizio di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale nell’anno 2021 e alla compensazione dei minori ricavi tariffari registrati dalle aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale nel periodo di emergenza sanitaria.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

L’articolo 200, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari subita dalle aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale per effetto delle restrizioni imposte dalle Autorità nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19. Le compensazioni in parola sono riconosciute alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, alla Gestione Governativa Navigazione Laghi, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola Confine Svizzero ed agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost.

Il successivo Decreto n. 340 del 11 agosto 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha dato attuazione alla norma predetta stabilendo i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione dei minori ricavi alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale e ha proceduto alla ripartizione tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, dell’importo di € 412.465.131,78 a titolo di anticipazione, di cui Euro 42.296.579,38 a favore della Regione del Veneto.

Sulla base dei criteri indicati nel predetto Decreto MIT-MEF n. 340 del 11 agosto 2020, la Giunta regionale del Veneto con propria deliberazione n. 1320 del 8.09.2020 ha approvato la ripartizione dell’anticipazione delle risorse finanziarie assegnate, ammontanti a complessivi € 42.296.579,38, importo che, con successivi decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti nn. 251 e 252 del 25 settembre 2020, è stato regolarmente impegnato ed erogato agli Enti locali titolari dei contratti per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare ed alla società regionale Infrastrutture Venete S.r.l., titolare dei contratti per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario.

L’articolo 44, comma 1, del successivo Decreto Legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha rifinanziato, per l’importo di 400 milioni di euro, la dotazione per il 2020 del predetto Fondo ed ha previsto che dette risorse possano essere utilizzate, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento disposte dalle Autorità ai fini della prevenzione del contagio.

I Decreti Interministeriali MIT–MEF n. 541 del 3 dicembre 2020 e n. 33 del 27 gennaio 2021 hanno ripartito tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, le risorse, a valere sulla quota di rifinanziamento del Fondo disposta dal predetto art. 44 comma 1 del Decreto Legge n. 104 del 14.08.2020 nonchè il saldo delle risorse di cui all’art. 200 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020.

Con deliberazione n. 1814 del 29.12.2020 la Giunta regionale del Veneto ha approvato la ripartizione di detti finanziamenti - che per il Veneto ammontavano a complessivi € 45.928.975,74 – a favore degli Enti titolari dei contratti per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare e della società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. titolare dei contratti per l’esercizio dei servizi ferroviari, ai fini della compensazione dei minori ricavi tariffari e del finanziamento dei servizi aggiuntivi resi o programmati al 31.12.2020. I finanziamenti assegnati sono stati regolarmente impegnati ed erogati con decreti n. 421 del 30.12.2020 e n. 79 del 25.03.2021.

Il successivo articolo 22 ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, come modificato dal Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, recentemente convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, ha incrementato di 390 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione del Fondo ex art. 200 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 e ha previsto che dette risorse possano essere utilizzate anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dalle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei Comuni, coerentemente all'esito dello specifico procedimento per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.  Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, e Province autonome e i comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Inoltre, la Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, all’articolo 1, comma 816, ha istituito nello stato di previsione del MIMS un nuovo fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare all’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento disposte dalle Autorità. Il richiamato articolo 1, comma 816, come modificato dal Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, dispone che le Regioni e i Comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Dette convenzioni possono altresì prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.

Con decreto n. 61 del 4.02.2021, il MIMS di concerto con il MEF ha disposto la ripartizione e l’assegnazione alle Regioni e Province autonome, a titolo di anticipazione, delle seguenti risorse complessivamente stanziate dalle predette norme:

  • € 195 milioni, pari al 50 per cento delle risorse complessivamente stanziate dall’articolo 22 ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176 e dall’articolo 1, comma 816, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, ai fini del finanziamento dei servizi aggiuntivi da effettuare nell’anno 2021. La quota assegnata alla Regione del Veneto ammonta a complessivi € 20.303.884,67.
  • € 100 milioni, pari al 50 per cento delle risorse stanziate dall’articolo 22 ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, ai fini della compensazione della riduzione dei ricavi tariffari subiti dai soggetti gestori. La quota assegnata alla Regione del Veneto ammonta a complessivi € 10.254.582,76.

Il medesimo DM n. 61 del 4.02.2021, demanda a successivo decreto del MIMS, di concerto con il MEF, la ripartizione definitiva delle risorse destinate a finanziare l’esercizio di servizi aggiuntivi nell’anno 2021, stanziate dall’articolo 22 ter, comma 2, della Legge 18 dicembre 2020 n. 176, e dall’articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2020, n. 178, da effettuarsi sulla base dei dati acquisiti per il tramite delle Regioni.

Con il presente provvedimento si propone di approvare la ripartizione delle risorse assegnate alla Regione del Veneto a valere sugli stanziamenti di cui alle sopra richiamate norme, pari a complessivi € 30.558.467,43, da destinare agli Enti titolari dei contratti per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare ed alla società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. titolare dei contratti per l’esercizio dei servizi ferroviari, come di seguito riepilogato:

-  € 10.254.582,76 a valere sullo stanziamento effettuato dall’articolo 22-ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, da destinare alla compensazione dei minori ricavi tariffari, come indicato nell’Allegato A;

-  € 20.303.884,67 a valere sullo stanziamento effettuato dall’articolo 22-ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176  e dall’articolo 1, comma 816, della Legge n. 178/2020, da destinare al finanziamento dei servizi aggiuntivi 2021, come indicato nell’Allegato B,

Al riguardo si precisa che il riparto delle risorse sub Allegato A da destinare, a titolo di anticipazione, alla compensazione dei minori ricavi tariffari, è effettuato sulla base dei criteri indicati nel Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 340 del 11.08.2020, già utilizzati per i riparti delle risorse assegnate a valere sui finanziamenti stanziati con Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 e con Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, approvati con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1320 del 8.09.2020 e n. 1814 del 29.12.2020, prendendo a riferimento i dati certificati dell’esercizio 2018, relativi ai ricavi da traffico di ciascuna azienda, estratti dalla banca data dell’Osservatorio Nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale.

Nel trasferire i contributi ai soggetti gestori, gli Enti affidanti possono tener conto di eventuali aziende - che svolgono servizi di trasporto pubblico locale soggetti a obblighi di servizio - già censite nell’anagrafica dell’Osservatorio Nazionale sulle politiche del TPL ma non comprese in sede di definizione dei criteri di riparto ex Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 340 del 11.08.2020, le quali hanno in seguito provveduto a regolarizzare e certificare i propri dati relativi all’esercizio 2018. Resta inteso che tutte le assegnazioni a titolo di compensazione per minori introiti tariffari sono effettuate a titolo provvisorio e saranno soggette a successiva valutazione e conguaglio da effettuarsi in occasione della ripartizione definitiva del fondo a valle dell’approvazione dei Bilanci consuntivi aziendali 2020 e 2021, utilizzando i criteri in corso di definizione da parte del MIMS, finalizzati ad escludere qualunque fattispecie di sovracompensazione. Il riferimento alle aziende affidatarie di cui all’Allegato A è da intendersi pertanto indicativo.

Si precisa altresì che il riparto dei finanziamenti sub Allegato B da destinare, a titolo di anticipazione, all’esercizio dei servizi aggiuntivi nell’anno 2021, è effettuato sulla base dei programmi dei servizi aggiuntivi e dei relativi oneri, riferiti al primo semestre del 2021, comunicati dagli enti affidanti e dalle aziende affidatarie a seguito di specifica rilevazione condotta nel mese di aprile 2021 e trasmessi dagli uffici regionali competenti al MIMS e al MEF con nota prot. 20048 in data 30.04.2021.  Le risorse assegnate e non utilizzate per l’esercizio dei servizi aggiuntivi, potranno essere considerate ai fini della compensazione dei minori ricavi da traffico.

Si dà atto infine che, relativamente al presente provvedimento, il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti è autorizzato ad apportare, con proprio Decreto, le modifiche che si rendessero necessarie per ovviare ad eventuali errori materiali di calcolo o di arrotondamento.

Con nota a firma del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti prot. n. 146949 del 31.03.2021 sono state richieste le necessarie variazioni di bilancio per l’iscrizione in esercizio finanziario 2021 delle predette risorse erariali vincolate pari a complessivi € 30.558.467,43, al fine dell’assunzione degli atti gestionali di accertamento dell’entrata e di impegno delle correlate spese. Tali variazioni sono state apportate con provvedimento di variazione di bilancio n. BIL020/2021 adottato con D.G.R. n. 454 del 13.04.2021 e con successivo provvedimento di variazione di bilancio n. BIL029/2021 adottato con DGR n. 684 del 31/05/2021.

Con successivo decreto n. 100 del 16 aprile 2021 del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti è stata accertata l’entrata vincolata derivante dalle predette assegnazioni statali destinate alla compensazione dei minori introiti tariffari e al finanziamento dei servizi aggiuntivi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge n. 178/2020, in particolare l’articolo 1, comma 816;

Visto il D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77 del 17.07.2020;

Visto il D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 13.10.2020

Visto il D.L. n. 137/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 176/2020, in particolare l’art. 22 ter;

Visto il D.Lgs. n. 422/97 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.I. MIT-MEF n. 340/2020;

Vista la L.R. n. 25 del 30/10/1998;

Vista la L.R. n. 39/2001;

Viste le LL.RR. 29.12.2020, n. 40 e n. 41;

Visto il Decreto n. 1 dell’8.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione;

Visto il Decreto n. 2 dell’11.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione;

Visto l’art. 2 co. 2 lett. o) della L.R. n. 54/2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare la ripartizione delle risorse assegnate alla Regione del Veneto a valere sugli stanziamenti effettuati dall’articolo 22-ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176 e dall’articolo 1, comma 816, della Legge n. 178/2020, pari a complessivi € 30.558.467,43, da destinare agli Enti titolari dei contratti per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare ed alla società Infrastrutture Venete srl, titolare dei contratti per l’esercizio dei servizi ferroviari, come di seguito riepilogato:

- € 10.254.582,76 a valere sullo stanziamento effettuato dall’articolo 22-ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, da destinare alla compensazione dei minori ricavi tariffari, come indicato nell’Allegato A;

- € 20.303.884,67 a valere sullo stanziamento effettuato dall’articolo 22-ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176  e dall’articolo 1, comma 816, della Legge n. 178/2020, da destinare al finanziamento dei servizi aggiuntivi 2021, come indicato nell’Allegato B,

  1. di determinare in € 30.558.467,43 l’importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa relative ai riparti di cui al precedente punto 2. alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti,
  2. di disporre la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli n. 104329 denominato: "Servizi aggiuntivi per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all’attuazione di misure di contenimento Covid-19 – Trasporto ferroviario – Trasferimenti correnti (Decreto 04/02/2021, n. 61)", n. 104330 denominato: "Servizi aggiuntivi per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all’attuazione di misure di contenimento Covid-19 – Trasporto pubblico locale - Trasferimenti correnti (Decreto 04/02/2021, n. 61)";
  3. di dare atto che la Direzione Infrastrutture e Trasporti alla quale sono stati assegnati i capitoli di cui al punto 4 ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
  4. di attestare che la spesa complessiva di € 30.558.467,43 si configura come debito non commerciale;
  5. di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti dell’esecuzione del presente atto;
  6. di delegare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti ad apportare con proprio atto le modifiche agli Allegati A e B che si rendessero necessarie per ovviare ad eventuali errori materiali di calcolo o di arrotondamento;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_747_21_AllegatoA_451205.pdf
Dgr_747_21_AllegatoB_451205.pdf

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