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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 77 del 11 giugno 2021


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 707 del 31 maggio 2021

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, articolo 25. Disciplina delle vendite di fine stagione estiva per l'anno 2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva la parziale modifica della disciplina delle vendite di fine stagione estiva per l'anno 2021, consentendo lo svolgimento delle vendite promozionali anche nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La materia delle vendite di fine stagione, più comunemente note come “saldi”, è attualmente disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2013, emanata in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

Per quanto concerne in particolare il calendario delle vendite di fine stagione estiva, la predetta deliberazione regionale, in conformità con il documento unitario di indirizzo del 24 marzo 2011 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, prevede che tali vendite si svolgano dal primo sabato del mese di luglio (che per il 2021 corrisponde al 3 luglio p.v.) al 31 agosto di ogni anno.

La citata deliberazione regionale ha altresì stabilito, in coerenza con gli indirizzi in tal senso formulati dalle Regioni limitrofe, che nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione non sono consentite le vendite promozionali di prodotti stagionali, ossia quelle vendite con le quali l’operatore commerciale, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina regionale, pubblicizza la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica sul mercato, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita.

Per contro, le vendite di fine stagione riguardano i prodotti suscettibili di deprezzamento qualora non siano venduti entro un certo periodo di tempo.

Ciò premesso, il predetto calendario delle vendite di fine stagione estiva è stato oggetto, lo scorso anno, di modifica, sulla scorta della decisione in tal senso assunte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, stanti le negative ricadute sul settore del commercio al dettaglio a seguito delle chiusure imposte dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da virus Sars Covid 2019.

Con riferimento alla stagione estiva 2021, la Commissione Sviluppo Economico presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 17 maggio 2021, preso atto delle nuove istanze pervenute dalle organizzazioni delle imprese del commercio, deliberava il mantenimento della data di inizio delle prossime vendite di fine stagione estiva al primo sabato del mese di luglio, ossia il 3 luglio 2021, consentendo lo svolgimento delle vendite promozionali anche nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione.

Al contempo assegnava alle Regioni un breve termine al fine di consentire di effettuare un’ulteriore verifica sul territorio con le predette organizzazioni delle imprese del commercio.

Sulla base di quanto sopra rappresentato, alla luce dell’orientamento prevalente in tal senso formulato dalle predette organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale veneto, si propone di confermare l’inizio delle vendite di fine stagione estiva al primo sabato del mese di luglio, ossia al 3 luglio 2021, come deliberato dalla predetta Commissione e come previsto dalla vigente disciplina regionale.

Con riferimento invece alle vendite promozionali, al fine di assicurare il rilancio delle attività commerciali nell’attuale contesto di riapertura delle attività economiche in relazione al miglioramento della situazione epidemiologica in atto, preso atto dell'orientamento unitario formulato dalle predette organizzazioni delle imprese del commercio ed in conformità con quanto deliberato dalla citata Commissione Sviluppo Economico, si propone di consentire, per la stagione estiva 2021, lo svolgimento delle vendite promozionali anche nei trenta giorni antecedenti l’inizio delle vendite di fine stagione estiva.

Rimane confermato ogni altro profilo disciplinato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 2013, con particolare riferimento alla data di cessazione delle vendite di fine stagione, ossia il 31 agosto 2021, e alle modalità di pubblicizzazione delle vendite promozionali e delle vendite di fine stagione, che dovranno essere preordinate ad assicurare una corretta e trasparente informazione al consumatore.

Si ribadisce sin d'ora che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano esclusivamente per le vendite di fine stagione estiva 2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” e in particolare l'articolo 25;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "”Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

RICHIAMATA la deliberazione n. 1105 del 28 giugno 2013 recante la disciplina delle vendite straordinarie;

VISTI gli esiti della seduta del 17 maggio 2021 della Commissione Sviluppo Economico presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

SENTITE le organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di confermare, conseguentemente, che le vendite di fine stagione estiva per l’anno 2021 avranno inizio a partire dal primo sabato del mese di luglio, ossia dal giorno 3 luglio 2021, e si concluderanno il 31 agosto 2021;
  3. di consentire, per la sola stagione estiva 2021, in deroga alla vigente disciplina regionale, lo svolgimento delle vendite promozionali anche nei trenta giorni antecedenti alla data di inizio delle vendite di fine stagione, come indicata al punto 2;
  4. di confermare, per quanto non diversamente disciplinato con il presente provvedimento, i contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2013, recante la disciplina delle vendite straordinarie;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio Servizi dell'esecuzione della presente deliberazione;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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