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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 74 del 04 giugno 2021


Materia: Bonifica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 662 del 25 maggio 2021

Approvazione dell'assegnazione ad Amministrazioni comunali di contributi agli investimenti (art. 1, comma 135, Legge n. 145 del 30/12/2018), annualità 2021, a sostegno di interventi di bonifica ambientale di siti inquinati.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l’assegnazione a favore di alcuni Comuni del Veneto delle risorse di cui all’art. 1, comma 135, Legge n. 145 del 30/12/2018, per la corrente annualità, a sostegno di interventi di bonifica ambientale e per la messa in sicurezza operativa/permanente di siti inquinati.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

L’articolo 1, comma 134 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificata dalla  Legge n. 160/2019 e dal D.L. n. 162 del 30/12/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 8 del 28/02/2020 e dalla Legge n. 178 del 30/12/2020,  dispone l’assegnazione alle Regioni a statuto ordinario di contributi per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034.

Il successivo comma 135 dispone testualmente che detti contributi per gli investimenti siano assegnati dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni del proprio territorio allo scopo di sostenere le seguenti tipologie di interventi:

“a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b)  la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;

c)  la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;

c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;

c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;

c-quater) infrastrutture sociali;

 c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati;

c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale”.

Nell’ambito delle risorse assegnate alla Regione del Veneto a sostegno dei suddetti interventi, sono state allocate sul capitolo di spesa n. 104248 “Contributi ai Comuni per le bonifiche ambientali e siti inquinati – contributi agli investimenti (art. 1, comma 134, L. 30.12.2018, n. 145)” del Bilancio Regionale di Previsione 2021-2023 - a budget della Direzione Ambiente, come da Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 57 del 26 marzo 2021  - le seguenti somme: euro 10.727.597,37 per l’annualità 2021; euro 10.727.597,37 per l’annualità 2022; euro 9.893.228,68 per l’annualità 2023. 

In relazione alle risorse stanziate per le prossime annualità 2022 e 2023, si ritiene appropriato prevedere, in un prossimo futuro, la predisposizione di un apposito bando teso all’acquisizione di istanze avanzate dalle Amministrazioni comunali in relazione a episodi di inquinamento anche di recente individuazione.

La Giunta Regionale intende fin d’ora provvedere, attingendo le necessarie risorse dalla somma di competenza per la corrente annualità, al finanziamento di interventi di bonifica rapidamente cantierabili, da individuare avvalendosi dei dati e secondo i criteri di priorità contenuti nel prospetto fornito dall’ARPAV, denominato “Anagrafe dei siti contaminati”. Detto strumento viene periodicamente aggiornato dagli uffici dell’Agenzia regionale e i suoi dati vanno ad implementare il Piano di Bonifica delle Aree Inquinate, di cui al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, da ultimo approvato con D.G.R. n. 30 del 20 aprile 2015 e di prossima stesura in veste aggiornata.

 La Direzione Ambiente ha condiviso i dati contenuti nel suddetto prospetto con le Amministrazioni provinciali, e con la Città Metropolitana, territorialmente competenti concentrando l’attenzione sugli interventi collocati al di fuori del bacino scolante in Laguna di Venezia, essendo gli interventi di bonifica allocati nel predetto territorio già sostenuti con altre risorse finanziarie.  Il proficuo confronto con gli uffici provinciali ha così consentito un’approfondita disamina dei singoli interventi escludendo alcuni interventi conclusi o in corso di attuazione o altri siti che, nel tempo, non appaiono più costituire una minaccia nei confronti delle diverse matrici ambientali. D’altro canto, in alcuni casi, gli stessi uffici provinciali hanno evidenziato alcuni interventi, non compresi nel citato prospetto elaborato dall’ARPAV, ritenuti comunque meritevoli di attenzione ed eventualmente di finanziamento per specifiche e oggettive criticità ambientali riscontrate.

Con riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare al D. Lgs. n. 152/2006, nelle more dell’aggiornamento del Piano di Bonifica delle Aree Inquinate, redatto conformemente alle indicazioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 05/021997 (“Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”) - abrogato dall'art. 264 del predetto D.Lgs. n. 152/2006 salvo l’entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del medesimo D.Lgs. n. 152/2006) - si ravvisa la necessità di garantire una rapida ed efficace azione di supporto alle Amministrazioni comunali venete che si trovino ad affrontare impellenti e sopravvenute criticità ambientali, anche se non ricomprese negli strumenti di pianificazione e programmazione di cui sopra e che richiedano interventi di bonifica e/o messa in sicurezza operativa/permanente di siti inquinati.

Tra le iniziative comportanti spese di investimento a sostegno di interventi di bonifica sono state prese in considerazione sia aree di proprietà della Pubblica Amministrazione - ove l’Ente medesimo è chiamato a provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U.A.) e ss.mm.ii.-, sia aree private ove l’Ente  territorialmente competente interviene in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 250 del sopracitato decreto legislativo, con costituzione di onere reale sul sito oggetto di inquinamento ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 253, comma 1, del T.U.A.. Si richiama, a proposito quanto previsto con DGR n. 3560 del 19/10/1999 in ordine alla necessità da parte dell’Amministrazione che interviene in danno dei soggetti obbligati, di avviare tutte le procedure tese al recupero delle somme anticipate secondo le disposizioni della vigente disciplina statale. Nel caso invece in cui l’intervento di bonifica venga effettuato in aree di proprietà dell’Ente beneficiario, si ritiene necessario prevedere un vincolo di inalienabilità delle stesse della durata di dieci anni, pena la restituzione delle somme introitate in parola.

Nell’imminenza del prossimo nuovo aggiornamento del Piano di Bonifica delle aree inquinate è stata pertanto effettuata un’accurata ricognizione nei diversi ambiti provinciali al fine di individuare le criticità più urgenti e rilevanti nel complesso e variegato contesto dei fenomeni di inquinamento che caratterizzano il territorio regionale. 

Tra i criteri di priorità impiegati per l’individuazione degli interventi da finanziare, oltre al livello di criticità ambientale dell’inquinamento riscontrato, risulta determinante il rispetto del termine per l’affidamento dei lavori, come previsto dal comma 136 dell’art. 1 della L. 145/2018. In particolare, nelle istanze presentate dalle Amministrazioni interessate, acquisite agli atti della Direzione Ambiente, gli stessi Enti si impegnano espressamente a perfezionare l’affidamento delle operazioni entro il termine della corrente annualità 2021. Si richiamano, a proposito, le ulteriori prescrizioni cui le Amministrazioni beneficiarie sono tenute ad ottemperare, come previste dai successivi commi del medesimo articolo fino alle procedure di monitoraggio sulle opere pubbliche di cui al comma 138.

Tra gli interventi presi in considerazione, si segnalano alcuni casi, come indicati in allegato al presente provvedimento (Allegato A) per i quali è stata verificata la necessità di un intervento immediato: si tratta di siti talora già inseriti nell’elenco allegato al sopra richiamato Piano regionale di bonifica o di cui l’emersa criticità verrà formalizzata nell’aggiornamento dello stesso traendoli dagli elenchi nel frattempo elaborati dalle strutture della Direzione Ambiente o ricompresi nell’Anagrafe dei siti potenzialmente contaminati predisposta ed aggiornata dall’ARPAV.

In considerazione dell’urgenza e dell’entità degli interventi individuati nell’Allegato A. vista la ricognizione delle criticità effettuata dalla Direzione Ambiente anche rapportandosi con le strutture delle Province e della Città Metropolitana, dove sono stati altresì valutati gli interventi, dando priorità anche alla presenza di progetti pronti e cantierabili, appare pertanto opportuno e necessario garantire la loro concreta attuazione approvando l’assegnazione delle risorse disponibili proporzionalmente alle spese previste, a favore delle rispettive Amministrazioni, come riportate nel medesimo prospetto (Allegato A).  

 Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente di provvedere alla formale assegnazione e all’assunzione dell’impegno di spesa della somma complessiva massima di euro 10.727.597,37 a favore delle Amministrazioni comunali proponenti e a sostegno degli interventi di bonifica individuati, a valere sul capitolo 104248 “Contributi ai Comuni per le bonifiche ambientali e siti inquinati – contributi agli investimenti (art. 1, comma 134, L. 30.12.2018, n. 145)” del corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità.

Appare infine necessario incaricare la Direzione Ambiente dell’esecuzione del presente provvedimento provvedendo, tra l’altro, alla liquidazione delle suddette somme in forma di anticipazione qualora, su espressa e motivata richiesta delle Amministrazioni comunali interessate, si rendesse necessario per garantire il concreto avvio degli interventi programmati.  A conclusione delle attività previste, secondo i cronoprogrammi rispettivamente presentati dalle singole Amministrazioni, dovrà essere presentata una dettagliata relazione descrittiva delle attività svolte e dei documenti giustificativi dell’intera spesa sostenuta. Nel caso le suddette iniziative non venissero integralmente realizzate entro i termini previsti, le somme eventualmente anticipate dovranno essere parzialmente o integralmente restituite all’Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 recante “Norme in materia ambientale”, Parte IV ed in particolare l’articolo 242 e ss.gg., come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 29/01/2008;

VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), articolo 1, comma 134 e ss.gg.;

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13.

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012.

delibera

  1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’assegnazione della somma di euro 10.727.597,37, proporzionalmente alle spese effettivamente previste, a favore delle Amministrazioni comunali proponenti, a sostegno dei rispettivi interventi di bonifica, come riportato nel prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato A);
  3. di determinare nella somma di euro 10.727.597,37 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore dei Comuni proponenti, a sostegno degli interventi descritti nell’Allegato A, alla cui formale assegnazione ed assunzione dell’impegno di spesa provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Ambiente, disponendo la copertura finanziaria a valere sul capitolo n. 104248 “Contributi ai Comuni per le bonifiche ambientali e siti inquinati - contributi agli investimenti (art. 1, comma 134, L. 30.12.2018, n. 145)” del Bilancio Regionale di Previsione 2021-2023 che presenta sufficiente disponibilità;
  4. di incaricare la Direzione Ambiente dell’esecuzione del presente atto provvedendo alla predisposizione degli atti necessari, alla liquidazione delle suddette somme in forma di anticipazione qualora, su espressa e motivata richiesta delle Amministrazioni interessate, si rendesse necessario per garantire il concreto avvio degli interventi programmati, curando i rapporti con i Comuni beneficiari per l’ottimale esecuzione degli interventi in parola verificandone, a conclusione dei lavori, l’integrale attuazione nonché sovrintendendo all’attività di monitoraggio sulle opere pubbliche ai sensi del comma 138 dell’art. 1, L. 30/12/2018, n. 145, citato in premessa;
  5. di dare atto che l’erogazione dei contributi individuati nell’Allegato A, se non effettuata in forma di anticipazione, avverrà su presentazione, da parte dei corrispondenti Comuni beneficiari e secondo le indicazioni dei preposti uffici regionali, dei documenti giustificativi dell’effettiva spesa sostenuta e previa consegna di una dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte secondo i termini previsti dai rispettivi cronoprogrammi, salvo proroga espressa concessa dal Dirigente della Direzione Ambiente, a fronte di motivata richiesta del beneficiario;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_662_21_AllegatoA_449354.pdf

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