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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 71 del 28 maggio 2021


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 25 maggio 2021

"Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" istituito con comma 1, art. 37 della L.R. 5 aprile 2013, n.3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013". Determinazione del livello dei servizi minimi e riparto dei finanziamenti per l'esercizio 2021.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva la determinazione del livello dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare per l’esercizio 2021 ed il riparto dei relativi finanziamenti a valere sul Fondo nazionale per politiche del TPL e su fondi regionali, da destinare a favore degli Enti locali affidanti, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie, comprensivi degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

A decorrere dal 2013 l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario, automobilistico e di navigazione lagunare nelle Regioni a statuto ordinario, è finanziato principalmente con le risorse erariali provenienti dal “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario”, istituito dall'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dal comma 301 dell’art. 1 della Legge n. 228 del 24.12.2012 cd. Legge di Stabilità 2013. I criteri e le modalità con cui dette risorse erariali vengono ripartite e trasferite alle Regioni a statuto ordinario sono state disciplinate con DPCM del 11.03.2013, modificato ed integrato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.12.2015 e del 26.05.2017.

Il successivo D. L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21.06.2017, ha previsto nuovi criteri per il riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario.  In particolare, il comma 4 dell’art. 27 ha stabilito che, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sia ripartito tra le regioni, entro il 15 gennaio di ciascun anno, a titolo di anticipazione, l’ottanta per cento dello stanziamento del Fondo sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l’anno precedente.

Lo stanziamento per l’anno 2021 del Fondo Nazionale a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ammonta, a complessivi € 4.874.554.000,00. Tale importo, rispetto alle previsioni del già citato art. 27, risulta decurtato di 58 milioni di Euro, destinati alla copertura delle detrazioni fiscali per gli abbonamenti al Trasporto Pubblico Locale, previste dalla Legge di Bilancio 2018.

Con decreto n. 72 del 9.02.2021, registrato alla Corte dei Conti il 12.03.2021 reg. 796, il Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito fra le Regioni a statuto ordinario la predetta anticipazione dell’80% dello stanziamento complessivo del Fondo nazionale per l’esercizio 2021, per un importo complessivo pari a € 3.898.668.289,60, al netto delle risorse dello 0,025%, pari ad € 1.218.638,00 per l’anno 2021, destinate alla copertura dei costi di funzionamento dell’Osservatorio per il TPL di ci all’art. 1, comma 300, della L. 244/2007. La quota assegnata alla Regione Veneto ammonta a complessivi € 322.393.575,86 ed è comprensiva dell’importo di € 5.947,07 derivante dalla redistribuzione di minori compensazioni applicate alla Regione Lazio.

Con Decreto n. 80 del 29.03.2021 del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, è stato disposto l’accertamento dell’entrata vincolata di Euro 322.393.575,86, con imputazione al capitolo di entrata n. 101250 denominato “Compartecipazioni alle accise su benzina e gasolio a valere sul Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (art. 16 bis, d.l. 06/07/2012, n.95)” dell’esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023;

Nelle more dell’adozione del predetto accertamento dell’assegnazione statale a valere sul Fondo nazionale, si è provveduto, ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio Regionale con L.R. n. 45/2017 (art. 14) e dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 26 del 19.01.2021, ad anticipare una quota del Fondo Nazionale attribuita alla Regione Veneto a copertura degli oneri per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare relativi alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021, quantificati con riferimento ai valori mensili utilizzati per l’esercizio 2020 (decreti n. 23 del 02.02.2021 e n. 52 del 1.03.2021 del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti).

Si è analogamente provveduto, in attesa della definizione del riparto delle risorse finanziarie per l’anno 2021 tra i diversi Enti veneti affidanti servizi automobilistici/tramviari e di navigazione lagunare, ad assegnare un successivo acconto sui finanziamenti statali già accertati per l’esercizio in corso da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende di trasporto per l’effettuazione dei servizi nel mese di aprile 2021 (decreto n. 106 del 21.04.2021 del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti), quantificato sulla base dei valori mensili applicati nell’esercizio 2020.

Il Bilancio regionale di previsione 2021-2023, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con L.R. n. 41 del 29.12.2020 ha stanziato per l’esercizio 2021 per la Missione 10 - Trasporti e Diritto alla Mobilità, Programma 1002 - Trasporto Pubblico Locale –  complessivi €  259.652.201,71 da destinare all’esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare, ripartiti sui Capitoli di uscita n. 101860 “Fondo regionale per il trasporto pubblico locale (art. 1, c. 301, L. 24712/2012, n. 228 – artt. 37,38, L.R. 05/04/2013, n. 3)” e n. 045770 “Interventi per far fronte agli oneri derivanti dall’effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari (artt. 20, 32, l.r. 30/10/1998, n. 25)”.

Con il presente provvedimento si propone:

  • l’approvazione del riparto per l’esercizio 2021 delle risorse stanziate sui Capitoli n. 101860 e n. 045770, complessivamente ammontanti a € 259.652.201,71 da destinare all’esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare, comprensive degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007;
  • la determinazione del livello dei servizi minimi automobilistici, tramviari e di navigazione lagunare per l’esercizio in corso.

Si precisa che il presente riparto, riportato nell’Allegato A al provvedimento, viene effettuato utilizzando i criteri approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 31.05.2013 ed applicati a decorrere dall’esercizio 2013, basati su Indicatori di Mobilità Relativa e Parametri di Costo Standard.

Come già previsto negli atti di riparto approvati dalla Giunta Regionale per i precedenti esercizi, l’attribuzione alle singole aziende della quota ad esse spettante dei presenti finanziamenti resta in carico ai singoli Enti di Governo, sulla base della presente ripartizione e tenendo conto di eventuali necessità di diversa distribuzione dei servizi purché coerenti con le indicazioni già formulate dalla Regione circa trasferimenti/scambi di percorrenze all’interno dei singoli bacini.

Tale possibilità viene in particolare confermata anche per l’esercizio 2021, in considerazione del perdurante stato di emergenza sanitaria e del mantenimento delle restrizioni adottate dalle Autorità nazionali, che determinano la necessità di interventi costanti di riprogrammazione dell’offerta dei servizi di trasporto pubblico locale.  Questo nonostante dal 26 aprile vi sia stata una ripresa parziale (al 70%) delle attività didattiche in presenza nelle scuole superiori di secondo grado ed un progressivo incremento delle attività lavorative in presenza, con un conseguente incremento della domanda sistematica di mobilità per mezzo di servizi di trasporto pubblico locale.

Con riguardo alla determinazione del livello dei servizi, si rappresenta che in data 4 dicembre 2020 è stato sottoscritto il nuovo contratto di servizio per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano e tranviario nel bacino territoriale della provincia di Padova, stipulato tra Provincia e Comune di Padova e la società Busitalia Veneto S.p.a., risultata aggiudicataria in esito all’esperimento della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi.

I servizi affidati sono articolati in Reti, denominate:

  • Rete Extraurbana;
  • Rete della Conurbazione di Padova, che comprende i Comuni di Padova, Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Limena, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana.

La Rete della Conurbazione di Padova a sua volta comprende due ambiti di servizio:

- Servizi della città di Padova, ossia linee che si sviluppano all’interno del territorio del Capoluogo;

- Servizi dell’Area Conurbata, ossia linee, assimilate alle urbane ed esercitate con autobus urbani, che estendono il servizio urbano dal Capoluogo ai predetti Comuni della cintura padovana.

I servizi affidati, pur essendo gestiti in una logica unitaria e integrata da parte dell’Ente di Governo, fanno distintamente capo alle competenze della Provincia (servizio extraurbano e parte dei servizi dell’Area Conurbata) e Comune di Padova (servizi della città di Padova e parte dei servizi dell’Area Conurbata).

Si riportano di seguito le produzioni annue contrattualizzate per il primo biennio:

Rete

 Ente
competente

Modalità

Totale
produzione
in contratto

Rete extraurbana

 Provincia

autobus

13.466.037,18

Rete della
conurbazione
di Padova

servizi dell'area
conurbata

 Provincia

autobus

2.520.685,43

 Comune

autobus

4.366.379,06

servizi urbani della
città di Padova

 Comune

autobus

3.367.576,01

 Comune

tram

1.023.806,72


Rispetto al livello di produzione annualmente determinato dalla Regione Veneto a decorrere dall’esercizio 2013, utilizzando i criteri basati su Indicatori di Mobilità Relativa e Parametri di Costo Standard approvati con l’anzidetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 31.05.2013, la produzione annua contrattualizzata dall’Ente di Governo del bacino padovano risulta incrementata di complessivi 2.445.266,50 Km, di cui 1.036.429,55 Km di competenza della Provincia di Padova e 1.408.836,95 Km di competenza del Comune di Padova.

Per quanto riguarda il finanziamento complessivo annuo di contratto, si dà atto dell’invarianza dello stesso rispetto allo stanziamento previsto dalla Regione Veneto per l’intero bacino padovano.

Il nuovo servizio, strutturato secondo i programmi di esercizio definiti in esito all’esperimento della gara, prenderà avvio con il programma invernale, in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022. Da tale data cesserà di conseguenza il contratto con l’azienda Bonaventura Express S.r.l., attuale gestore di servizi extraurbani di trasporto pubblico locale nel bacino padovano.

Nell’Allegato A al presente provvedimento viene riportato il finanziamento assegnato per gli Enti del bacino padovano ed il livello dei servizi finanziato a valere sulle risorse oggetto del presente riparto.

Con riguardo alle modalità di erogazione dei corrispettivi, si ricorda che:

  • l’art. n. 92 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di contenere l’impatto finanziario dell'emergenza sanitaria e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in termini di mancati ricavi da traffico e di maggiori costi, aveva stabilito che “non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, ne' sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (comma 4 bis)";
     
  • il successivo art. 13 comma 12 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 aveva modificato il predetto art. 92, comma 4-bis, disponendone il prolungamento temporale “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30 aprile 2021”.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, si dà atto che le disposizioni di cui all’art. 92 comma 4bis del decreto legge n. 18/2020 devono essere applicate sino alla data del 30 aprile 2021. Pertanto è sospesa sino alla medesima data del 30 aprile 2021 - salvo diverso termine indicato da ulteriori modifiche normative - l’applicazione delle previsioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 326/2001 e ai successivi provvedimenti modificativi ed integrativi, le quali stabiliscono che la Regione provveda in sede di erogazione del saldo dei finanziamenti:

-  ad effettuare decurtazioni delle risorse assegnate in relazione alle minori percorrenze esercitate rispetto alle percorrenze programmate;

-  all’applicazione di penali qualora, in esito al monitoraggio sui dati consuntivi del servizio effettuato, venissero rilevate situazioni di mancato raggiungimento del valore del 35% del rapporto ricavi/costi.

Sarà oggetto di successivi provvedimenti di Giunta, ogni decisione conseguente ad eventuali variazioni positive della disponibilità finanziaria nel corrente esercizio per lo svolgimento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare.

Si dà atto infine che, relativamente al presente provvedimento, il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti è autorizzato ad apportare, con proprio Decreto, le modifiche che si rendessero necessarie per ovviare ad eventuali errori materiali di calcolo o di arrotondamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 422/97 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 16-bis del D.L. n. 95/2012 e s.m.i.;

Visto il DPCM del 11.03.2013 e s.m.i.;

Visto il D. L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017;

Visto l’art. 92 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020;

Vista la L.R. n. 25/1998 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L.R. n. 39/2001;

Viste le Leggi Regionali n. 40 e n. 41 del 29.12.2020;

Vista la D.G.R. n. 794 del 31.05.2013;

Visto il Decreto n. 1 dell’8.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione;

Visto il Decreto n. 2 dell’11.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione;

Visto l’art. 2 co. 2 lett. o) della L.R. n. 54/2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il riparto dei finanziamenti ed il livello dei servizi minimi automobilistici, tramviari e di navigazione lagunare per l’esercizio 2021, come riportato nell’Allegato A al presente provvedimento;
  3. di determinare in € 259.652.201,71 l’importo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli del Bilancio di previsione 2021-2023 n. 101860 denominato "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale, art. 1, c. 301, L. 24/12/2012, n. 228” e n. 045770 denominato “Interventi per far fronte agli oneri derivanti dall’effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari (artt. 20, 32, l.r. 30/10/1998, n. 25)”.
  4. di dare atto che la Direzione Infrastrutture e Trasporti alla quale sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto 3. ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
  5. di attestare che la spesa di € 259.652.201,71 si configura come debito non commerciale;
  6. di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti dell’esecuzione del presente atto;
  7. di delegare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti ad apportare con proprio atto le modifiche all’Allegato A che si rendessero necessarie per ovviare ad eventuali errori materiali di calcolo o di arrotondamento;
  8. di sospendere sino al 30 aprile 2021, o sino a diverso termine indicato da normativa sopravvenuta, l’applicazione delle previsioni di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 326/2001, relativamente alle decurtazioni per minori percorrenze esercitate nonché per il mancato raggiungimento del valore del 35% del rapporto ricavi/costi;
  9. di rinviare a successivi provvedimenti ogni determinazione conseguente ad intervenute disposizioni normative di modifica del presente quadro regolatorio in ordine ad eventuali variazioni positive della disponibilità finanziaria nel corrente esercizio per lo svolgimento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare;
  10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_655_21_AllegatoA_449038.pdf

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