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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 70 del 25 maggio 2021


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 590 del 11 maggio 2021

Autorizzazione a costituirsi nel ricorso avanti la Corte Costituzionale (R.G. 24/2021) proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale della Legge della Regione Veneto, 10 febbraio 2021, n. 3, recante "Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete I.R.V.V. ed ulteriori disposizioni" pubblicata nel BUR n. 22 del 12 febbraio 2021.

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale (R.G. 24/2021) relativo alla legge regionale 10 febbraio 2021 n. 3, con riferimento all’art. 1.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

In data 12 aprile 2021 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della Legge della Regione Veneto, 10 febbraio 2021, n. 3, recante “Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete "I.R.V.V.” ed ulteriori disposizioni, relativamente all’art. 1, pubblicata sul BUR n. 22 del 12 febbraio 2021.

La legge regionale 10 febbraio 2021, n. 3, sarebbe illegittima, sotto diversi profili. In particolare, le disposizioni impugnate si porrebbero in aperto contrasto l’art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione per violazione della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, con gli artt. 1, 2, 40, e 45 del Decreto legislativo n. 165/2001, con l’art. 117 della Costituzione terzo comma per violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica, con l’art. 23 secondo comma del Decreto Legislativo n. 75/2017. Le norme regionali contestate presenterebbero anche taluni aspetti di contrasto con i principi di uguaglianza e parità di trattamento sanciti dall’art. 3 della Costituzione, nonché del principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

Invero la legge regionale impugnata risulta rispettosa del dettato costituzionale, ragion per cui si ritiene necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la legittimità.

Si ritiene pertanto opportuno autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti la Corte Costituzionale, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della Legge della Regione Veneto, 10 febbraio 2021, n. 3, recante “Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete "I.R.V.V.” ed ulteriori disposizioni”, a tutela degli interessi regionali, affidando il patrocinio legale, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all’avv. Franco Botteon dell’Avvocatura regionale e all’avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

visti gli articoli 33, comma 3, lett. m) e 54 dello Statuto;

visto l'art. 2, comma 2, lett. m) L.R. 31.12.2012, n. 54;

vista la L.R. 16.8.2001, n. 24;

visti l’art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l’art. 6 L.R. 10.12.1973, n. 27;

vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;

viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale.

delibera

  1. di autorizzare l’Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale nel giudizio (R.G. 24/2021) proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della Legge della Regione Veneto, 10 febbraio 2021, n. 3, recante “Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete I.R.V.V.” ed ulteriori disposizioni”, affidando il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, all’avv. Franco Botteon dell’Avvocatura regionale e all’avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;
  1. di dare atto che le spese di patrocinio e di domiciliazione previste nel presente provvedimento sono determinabili a favore degli avvocati del libero foro secondo quanto previsto dall’art. 2230 del codice civile ed in riferimento al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e saranno impegnate con separato provvedimento dell’Avvocatura regionale;
  1. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  1. di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

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