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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 66 del 14 maggio 2021


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 610 del 11 maggio 2021

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1790/2020, n. 206/2021 e n. 319/2021 e bandi GAL. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Modifiche ai bandi conseguenti all'entrata in vigore della L.R. n. 5/2021.

Note per la trasparenza

A seguito dell'entrata in vigore delle L.R. n. 5/2021, si dispone la modifica dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, approvati con le DGR n. 1790/2020, n. 206/2021 e n. 319/2021 e dei bandi approvati dai GAL - Gruppi di Azione Locale, eliminando i riferimenti all'obbligo di autocertificare di non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 1233 del 1 settembre 2020 a seguito della decisione di esecuzione C (2020) 5832 del 20/08/2020 della Commissione europea.

L’Autorità di gestione del PSR 2014-2020, in ottemperanza alla normativa UE, ha definito i requisiti di ammissibilità nonché i criteri di selezione da utilizzare per la predisposizione dei bandi e la conseguente graduatoria delle domande da ammettere al finanziamento. Tali criteri sono stati elaborati partendo dai principi di selezione definiti, per ciascun tipo di intervento, nel testo del PSR 2014-2020, assicurando una stretta coerenza tra principio e criterio per dare una traduzione concreta degli elementi emersi dall’analisi del PSR 2014-2020, anche in termini di fabbisogni, e degli obiettivi della misura. Al fine di garantire il rispetto della normativa UE, ciascuno dei criteri proposti risulta quindi oggettivo, comprensibile e trasparente. A tale scopo, i criteri sono stati sottoposti alla valutazione di verificabilità e controllabilità in maniera congiunta tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore.

In attuazione al piano di attivazione dei bandi del PSR 2014-2020, approvato con DGR n. 400/2016 e s.m.i., aggiornato con DGR n. 211 del 28/02/2017, DGR n. 115 del 07/02/2018, n. 125 del 12/02/2019 e n. 149 del 14/02/2020, con deliberazione n. 1790 del 22 dicembre 2020 sono stati adottati i bandi relativi al tipo d’intervento 2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende, 6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori, 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola – PG e 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole – PG al fine di perseguire gli obiettivi e utilizzare le risorse finanziarie allocate nelle pertinenti focus area/priorità. Le domande relative ai citati bandi sono attualmente in fase istruttoria.

Analogamente, con DGR n. 206 del 24 febbraio 2021 è stato adottato il bando relativo al tipo di intervento 21.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 mentre con DGR n. 319 del 18 marzo 2021 sono stati adottati i bandi per il tipo di intervento 4.4.3. Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica – Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana; i termini di presentazione delle domande per i bandi di cui alle citate DGR 206/2021 e 319/2021 sono attualmente ancora aperti.

Si richiama che l’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”, preclude la concessione degli aiuti richiesti nel caso in cui il soggetto richiedente abbia riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano un tempo superiore ad anni due di reclusione.

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, nella formulazione vigente alla data dell’adozione, nei bandi del PSR 2014-2020 sopra citati è stato inserito il conseguente criterio di ammissibilità per il beneficiario.

Coerentemente, i soggetti richiedenti sono tenuti a comprovare la insussistenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 1 della L.R. n. 16/2018 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)” e successive modificazioni, sulla base dei modelli allegati alla DGR n. 690 del 21 maggio 2018.

Tuttavia, l'art. 9 della legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 “Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali”, ha di recente modificato l'articolo 1 della L.R. n.16/2018, limitandone l'applicazione ai contributi erogati con fondi di provenienza esclusivamente regionale.

Poichè i contributi del PSR 2014-2020 derivano da risorse dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione del Veneto, dette erogazioni di provenienza non esclusiva da fondi regionali rientrano nella esclusione di applicazione dell’art. 1 della L.R. n. 16/2018 introdotto dalla L.R. n. 5/2021; pertanto si rende necessario modificare i bandi aperti e quelli con domande in corso di istruttoria relativi alle DGR n. 1790/2020, n. 206/2021 e n. 319/2021 per tenere conto delle intervenute modifiche normative.

In particolare, in tutti i bandi citati, nel paragrafo "2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti" viene indicato come requisito il fatto di non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16, mentre nel paragrafo "6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto"  viene richiamato l’obbligo di allegare la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si dispone pertanto che, a partire dal 20 aprile 2021 - data di pubblicazione della L.R. n. 5/2021 – venga disapplicato dai bandi approvati con DGR n. 1790/2020, n. 206/2021 e n. 319/2021 il requisito sopra richiamato e l’obbligo di presentare la relativa autocertificazione; conseguentemente i richiedenti non sono tenuti ad allegare alle domande la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Preso atto che l’istruttoria delle domande di aiuto relative ai bandi in argomento viene effettuata dall’ Agenzia Veneta per i pagamenti - Avepa, si dispone che qualora la dichiarazione ex art. 1 L.R. n. 16/2018 sia stata già acquisita agli atti, non risulta necessario procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni ivi attestate dal richiedente.

Per le medesime domande di aiuto relative ai bandi sopra indicati, qualora la dichiarazione non sia presente agli atti, Avepa non dovrà procedere alla sua acquisizione.

Analoga disposizione viene anche prevista per i bandi adottati dai GAL - Gruppi di Azione Locale, con domande in corso di istruttoria o aperti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTA l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 149 del 14/02/2020 che aggiorna il Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali adottato;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1233 del 1 settembre 2020 di approvazione dell’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 206/2021 con cui è stata approvata l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo d'intervento 21.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 319/2021 con cui è stata approvata l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 4.4.3 e 13.1.1 del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013;

VISTA la legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;

VISTA la legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 “Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali” che modifica la L.R. n. 16/2018;

RAVVISATA la necessità di disporre la disapplicazione delle disposizioni previste dalla L.R. n. 16/2018 indicate nei bandi approvati con la DGR n. 1790/2020, n. 206/2021 e n. 319/2021 e dei bandi adottati dai GAL - Gruppi di Azione Locale;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all’organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR e Foreste;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura proponente ha verificato che le modifiche  di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre che, a partire dal 20 aprile 2021 - data di pubblicazione della L.R. n. 5/2021 – nei bandi approvati con DGR n. 1790/2020, n. 206/2021 e n. 319/2021 e dei bandi approvati dai GAL - Gruppi di Azione Locale, venga disapplicato il requisito previsto dall’art. 1 della L.R. n. 16/2018 e il conseguente obbligo di presentare la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla base dei modelli allegati alla DGR n. 690 del 21 maggio 2018;
  3. di disporre che l’Agenzia Veneta per i pagamenti - Avepa, incaricata dell’istruttoria delle domande di aiuto relative ai bandi indicati al precedente punto 2., qualora la dichiarazione ex art. 1 L.R. n. 16/2018 sia stata già acquisita agli atti, non effettui la verifica della sussistenza delle condizioni ivi attestate dal richiedente;
  4. di disporre che l’ Agenzia Veneta per i pagamenti - Avepa, per le domande di aiuto relative ai bandi indicati al precedente punto 2., qualora la dichiarazione ex art. 1 L.R. n. 16/2018 non sia presente agli atti, non proceda alla sua acquisizione;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta pregiudizio nei confronti dei terzi;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR e Foreste, prevedendone la trasmissione ad Avepa e ai GAL - Gruppi di Azione Locale per quanto di competenza;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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