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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 66 del 14 maggio 2021


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 583 del 04 maggio 2021

Definizione delle misure di intervento per l'eccezionale avversità atmosferica venti impetuosi del 2 agosto 2019 in provincia di Rovigo, Treviso e Verona e del 6-7 agosto 2019 in provincia di Verona. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i. .

Note per la trasparenza

Vengono definite le misure di intervento  a favore delle imprese agricole per il ristoro dei danni determinati dai venti impetuosi verificatisi nei giorni 2, 6-7 agosto 2019  che hanno colpito alcuni comuni delle provincie di Rovigo, Treviso e Verona.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. prevede la concessione di benefici contributivi e creditizi, a favore delle aziende agricole e organismi associativi ricadenti in zone interessate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale assimilabili a calamità naturali.

Con deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2019 n. 1570 sono state individuate le zone territoriali di alcuni comuni della provincie di Rovigo, Treviso e Verona dove, a seguito dei venti impetuosi del 2, 6-7 agosto 2019, sono stati accertati danni al comparto agricolo a strutture non ammissibili ad assicurazione agevolata ed alle scorte che consentono di attivare, con la richiesta di declaratoria di eccezionale evento atmosferico, le procedure del Fondo di Solidarietà Nazionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. .

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF) con decreto n. 681 del 23 gennaio 2020 ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n.  102/2004, l’eccezionale avversità atmosferica nella Regione del Veneto per i venti impetuosi del 2, 6-7 agosto 2019,  in provincia di Rovigo, Treviso e Verona.

La dichiarazione di eccezionale avversità atmosferica ha consentito la presentazione delle domande di indennizzo presso gli Sportelli Unici Agricoli dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA)  per la richiesta degli interventi compensativi ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del Decreto legislativo n.  102/2004.

La gestione tecnica economica e finanziaria degli aiuti è effettuata da AVEPA, rientrando nelle funzioni a suo tempo trasferite all’Agenzia in forza della costituzione degli Sportelli unici dell’Agricoltura ai sensi della DGR n. 3549 del 30/12/2010 e nel rispetto di quanto stabilito con DGR n. 1118/2012 che approva le direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche, previste dal Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

Gli esiti delle istruttorie delle domande  svolte dagli uffici competenti di AVEPA hanno determinato una spesa ammissibile di euro 3.865.234,19.

Conformemente ad analoghi interventi attivati a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (intervento 5.2 "Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamita¿ naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici) viene applicata l'aliquota massima di contributo pari al 50% della spesa ammissibile, per cui il fabbisogno finanziario per soddisfare tutte le domande ammonta  a euro 1.932.617,09.

Tale fabbisogno trova solo parziale copertura nelle risorse statali trasferite dal Fondo di Solidarietà Nazionale, per interventi definiti ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto legislativo n. 102/2004.

Infatti risultano disponibili le seguenti risorse finanziarie per complessivi euro 685.585,58:

- euro 135.964,42, introitate sul capitolo n. 2210 del  bilancio della Regione con accertamento n. 1544/2019 (reversale n. 18790/2019) di euro 9.454,17 e con accertamento n. 6352/2019 (reversale n. 63496/2019) di euro 126.510,25, dovuti ad economie di spesa rispetto alle quote assegnate dal MIPAAF, rispettivamente con DM n. 11993/2018 e con DM. n. 12335/2019, per far fronte agli interventi  di ripristino danni a strutture agricole non assicurabili e scorte relativi a eventi del 2018;

- euro 549.621,16 assegnati dal MIPAAF con DM 9344718/2020 per interventi di ripristino danni a strutture agricole non assicurabili e scorte relativi a eventi del 2019. Tali risorse sono state introitate  sul capitolo n. 2210 del  bilancio della Regione con accertamento n. 5399/2020 e reversale n. 63377/2020.

I fondi di entrambi gli accertamenti, saranno resi effettivamente disponibili  sul capitolo U  11005 del bilancio regionale 2021 “Contributi in conto capitale per ripristino strutture fondiarie aziendali e delle scorte art. 5, comma 3 del D. Lgs. n. 102/2004", a seguito dell’approvazione del provvedimento per l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 22, comma 3, L.R. 39/2001.

L’impegno delle risorse, nel limite massimo delle obbligazioni di euro 685.585,58  sarà definito, in ordine alle disposizioni di gestione del bilancio regionale, dal Direttore della Direzione Agroalimentare disponendo la copertura finanziaria sul capitolo 11005 del bilancio regionale e con il trasferimento delle risorse impegnate, AVEPA attiverà la finanziabilità delle domande di aiuto ammissibili.

Inoltre, al fine di incrementare le risorse disponibili e consentire quindi di aumentare l'importo dell'intervento compensativo erogabile alle aziende agricole,  si propone di autorizzare AVEPA all'utilizzo di economie di spesa, verificatesi nell'ambito degli interventi compensativi di cui all’articolo 5, comma 3 del Decreto legislativo n.  102/2004, negli anni precedenti.

Trattasi di economie, a valere su risorse già trasferite ad Avepa, dovute a spese  rendicontate inferiori a quelle ammesse o alla mancata esecuzione degli interventi oggetto di compensazione da parte delle aziende agricole che ammontano, come risulta da nota di AVEPA del 08/04/2021 n. 56736, ad euro 400.455,74.

Il  MIPAAF, cui è stato comunicato l'utilizzo delle economie di spesa, non  ha manifestato alcun diniego in merito.

Gli aiuti, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1118/2012 che detta i criteri  per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche, in caso di risorse non sufficienti a coprire l’intero fabbisogno, saranno proporzionalmente ridotti.

Gli aiuti, come previsto dal D. Lgs. n. 102/2004  dovranno essere versati ai beneficiari entro quattro anni dal verificarsi degli eventi avversi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

VISTA la DGR 30 dicembre 2010 n. 3549 “Costituzione dello Sportello Unico Agricolo. Approvazione del Piano industriale per l'inserimento del personale regionale e la definizione dei servizi territoriali. (art. 6 comma 1 ter L.R. 25 febbraio 2005 n. 9)”;

VISTA la deliberazione n. 1118 del 12 giugno 2012 “Direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2019, n. 1570 di "Avversità atmosferiche: proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica e delimitazione aree danneggiate in alcuni comuni delle provincie di Rovigo, Treviso e Verona. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102";

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 23 gennaio 2020, n. 681 di "Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatesi nella Regione Veneto";

VISTI i decreti 28 ottobre 2020, n. 106 del Dirigente dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Belluno e Treviso sede di Treviso, 29 ottobre 2020, n. 107 del Dirigente dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Rovigo e Venezia sede di Rovigo, e 30 ottobre 2020, n. 108 del Dirigente dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Verona e Vicenza sede di Verona, relativi a "Venti impetuosi del 2 agosto 2019 in provincia di Rovigo, Treviso e Verona e 6-7 agosto nella provincia di Verona - Decreto ministeriale 23 gennaio 2020, n.  n. 681 - Approvazione dell'elenco delle domande di aiuto ammissibili a ristori dei danni subiti ai sensi del Decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.";

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 7 dicembre 2018, n. 11993 "Decreto di riparto tra le regioni delle disponibilità 2018 del fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi dei danni, ai sensi del decreto legisaltivo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. - Riparto 2018 - euro 13.005.560,00;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 4 dicembre 2019, n. 12335 "Decreto di riparto tra le Regioni delle disponibilità 2019 del fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi dei danni, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. - Riparto 2019 - euro 33.005.560,00";

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 27 novembre 2020, n. 9344718 "Decreto di riparto tra le regioni delle disponibilità 2020 del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi dei danni, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. - Riparto 2020 - euro 13.005.560,00"; 

VISTI gli accertamenti n. 1544/2019 (reversale n. 18790/2019), n.  6352/2019 (reversale n. 63496/2019) e   n. 5399/2020 (reversale n. 63377/2020) eseguiti dalla Direzione Bilancio e Ragioneria;

VISTA la nota prot. n. 56736 del 8 aprile 2021 di AVEPA " D.Lgs n. 102/2004, art. 5 “Interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva”, comma 3. Monitoraggio economie di spesa. Risposta a Vs comunicazione prot. n. 66264 del 11/02/2021";

VISTO l’art. 42 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione", ed in particolare l’art. 22, comma 3;

VISTO l’articolo  2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto delle istruttorie di AVEPA che portano a determinare una spesa ammissibile di euro 3.865.234,19 per interventi di ripristino danni, a strutture agricole non assicurabili e scorte, determinati dai venti impetuosi del 2, 6-7 agosto 2019 in provincia di Rovigo, Treviso e Verona;
  3. di determinare, in armonia con gli interventi finanziari degli anni precedenti e con la specifica misura 5.2 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto  2014-2020,  una aliquota massima di contributo del 50%  della spesa ammissibile;
  4. di stabilire che l'aliquota di contributo  di cui al punto precedente, in caso di risorse non sufficienti a coprire l’intero fabbisogno, sarà proporzionalmente ridotta;
  5. di determinare, viste le disponibilità di bilancio, in euro  685.585,58 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà il Direttore della Direzione Agroalimentare disponendo la copertura finanziaria sul capitolo di uscita 11005 “Contributi in conto capitale per ripristino strutture fondiarie aziendali e delle scorte art. 5, comma 3 D. Lgs. n. 102/2004”, a seguito dell’approvazione del provvedimento per l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 22, comma 3, L.R. n. 39/2001;
  6. di autorizzare AVEPA all'utilizzo di economie di spesa verificatesi nell'ambito degli interventi compensativi di cui all’articolo 5, comma 3 del Decreto legislativo n.  102/2004 negli anni precedenti, pari a euro 400.455,74 per incrementare le risorse di cui al punto precedente;
  7. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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