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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 66 del 14 maggio 2021


Materia: Deleghe

Deliberazione della Giunta Regionale n. 561 del 04 maggio 2021

Delega all'esercizio dei poteri espropriativi a Infrastrutture Venete S.r.l., ai sensi dell'art. 6 comma 9 bis del D.P.R. 327/2001, per la realizzazione delle opere di minore entità individuate nell'ambito delle competenze di cui alla L.R. 40/2018 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento - in applicazione di quanto disposto dall’art. 6, comma 9 bis, del D.P.R. 327/2001 - la Regione del Veneto delega la Società Infrastrutture Venete S.r.l. all’esercizio dei poteri espropriativi, limitatamente alla realizzazione delle opere di minore entità, individuate nell’ambito delle competenze di cui alla L.R. 40/2018 e s.m.i., tanto nel settore ferroviario quanto in quello della navigazione interna.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale (L.R.) 14 novembre 2018, n. 40, la Regione del Veneto ha inteso razionalizzare e riorganizzare il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, individuando quale proprio strumento operativo la Società Infrastrutture Venete S.r.l., costituitasi all’esito dell’operazione di scissione della società Sistemi Territoriali S.p.A., alla quale è rimasta pertanto la gestione del servizio di trasporto ferroviario dei passeggeri.

Nello specifico, la suddetta legge - da ultimo modificata con L.R. 39/2020 – dispone, tra l’altro, che la Società Infrastrutture Venete provveda:

  • alla gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, comprensive di tutti gli immobili, gli accessori e le relative pertinenze di proprietà della Regione del Veneto, nonché alla manutenzione delle stesse;
  • all’esecuzione di interventi di adeguamento strutturale, di soppressione di passaggi a livello e di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Adria-Mestre e dei relativi impianti, in gestione alla predetta Società.

Inoltre, lo Statuto societario, tra le altre cose, specifica che, per quanto attiene la gestione delle infrastrutture di navigazione interna relative al sistema idroviario Padano Veneto, la Società effettui le attività relative alla progettazione e realizzazione di nuove opere e alla manutenzione del sistema idroviario e portuale di competenza della Regione del Veneto.

Ora, per la realizzazione delle opere o dei lavori pubblici rientranti nell’ambito delle suddette competenze – tanto nel settore ferroviario, quanto in quello della navigazione interna – Infrastrutture Venete, con nota prot. n. 3120 del 09/02/2021, ha rappresentato la necessità di acquisire beni immobili (o diritti relativi ad immobili) mediante la conclusione di procedure espropriative, disponendone il passaggio, oltre che a favore della Regione, anche a favore di altri soggetti (quali Province o Comuni), in ragione della destinazione finale delle aree oggetto di ablazione.

Con la medesima nota, Infrastrutture Venete, a fronte di tale necessità, ha altresì richiesto di chiarire se essa stessa possa qualificarsi come “Autorità espropriante” o come “Promotore dell’espropriazione”, nonché se possa rientrare nel novero degli enti pubblici, ai sensi del D.P.R. 08/06/2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”; contestualmente, la Società ha evidenziato trattarsi di una questione di particolare rilievo e urgenza in relazione al completamento delle procedure in corso per l’approvazione di vari progetti di viabilità, quali opere sostitutive di passaggi a livello, lungo la linea ferroviaria Adria-Mestre, già oggetto di programmazione e di parziale finanziamento da parte della Regione del Veneto.

A tal riguardo, va specificato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 e dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, l’autorità espropriante si caratterizza come l’autorità amministrativa competente (cioè titolare istituzionalmente) alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità e che, in quanto tale, è competente anche all’emanazione degli atti e dei provvedimenti (decreti, ordinanze ecc.) che si rendono necessari nel procedimento espropriativo.

In attuazione del predetto principio, la Regione del Veneto si configura, quindi, come autorità espropriante relativamente alle opere di sua competenza, ovvero detiene per legge i relativi poteri diretti di esproprio e, nell’ambito di tale attribuzione, competono ad essa anche tutti gli adempimenti di carattere operativo connessi alla procedura ablativa.

Si rileva, tuttavia, che l’espletamento delle procedure espropriative di che trattasi, da parte della competente struttura regionale – nel caso di specie, individuata nella Direzione Infrastrutture e Trasporti – sarebbe caratterizzato da cadenze temporali non compatibili con le esigenze di celerità manifestate da Infrastrutture Venete, in quanto eccedenti le attribuzioni ordinarie attribuite alla sopramenzionata struttura, non disponendo la stessa delle necessarie risorse tecnico/specialistiche, poiché già impegnate in altri procedimenti.

Pertanto, nell’ottica di chiarire l’ampiezza delle funzioni attribuite a Infrastrutture Venete, al fine di verificare se la Società possa curare direttamente le procedure espropriative connesse alla realizzazione delle opere rientranti nell’ambito delle proprie competenze, la Direzione Infrastrutture e Trasporti, con nota prot. n. 65176 del 14/02/2021, ha sottoposto all’Avvocatura regionale i quesiti posti dalla medesima Società, di cui alla sopracitata nota prot. n. 3120 del 09/02/2021.

Alla luce delle argomentazioni esposte dall’Avvocatura regionale, con nota prot. n. 111363 del 09/03/2021, è emerso che difficilmente può essere individuato un potere di esproprio in capo alla società Infrastrutture Venete in assenza di una chiara attribuzione normativa, di cui peraltro nella L.R. n. 40/2018 non vi è alcuna indicazione esplicita. Egualmente non può ritenersi che tale potere possa essere conferito dalla Regione con un mero atto amministrativo di delega, tranne nel caso di opere di minore entità, ai sensi dell’art. 6, comma 9 bis del D.P.R. 327/2001, che recita “L’autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l’esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l’ambito della delega nell’atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie”.

Pur valutando favorevolmente la possibilità di esercitare – sebbene entro i limiti delle opere di minore entità - la facoltà prevista dal sopracitato art. 6, comma 9 bis, del D.P.R. 327/2001, in materia di delega dell’esercizio dei poteri espropriativi, la Direzione Infrastrutture e Trasporti, con nota prot. n. 124809 del 18/03/2021, ha reputato di dover chiedere a Infrastrutture Venete di formulare una proposta finalizzata a individuare, nell’ambito della propria programmazione, le opere di minore entità, in quanto, come noto, allo stato della legislazione vigente, non vi è alcun riferimento normativo che consenta una precisa definizione del limite in cui far rientrare detta tipologia di opere.

Con nota prot. n. 7820 del 02/04/2021, Infrastrutture Venete, nel corrispondere a tale richiesta, ha proposto – in sede di prima applicazione del citato art. 6 comma 9 bis, vista l’attuale assenza di specifiche circolari interpretative emesse dagli organi competenti (Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministero dello Sviluppo Economico) - di ricondurre la “minore entità” delle opere a una valorizzazione numerica delle stesse, precisamente al valore economico delle opere che sarà posto a base di gara per l’affidamento dei lavori.

Con la medesima nota, la Società ha altresì prospettato di assumere quale limite massimo superiore, al di sotto del quale la Regione potrebbe delegare i poteri espropriativi, la soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di definire l’entità di un’opera in funzione del valore del suo contratto di appalto e di individuare la “minor entità” laddove il valore stimato di un appalto risulti inferiore alla soglia comunitaria, così come stabilita dall’art 35 del D.Lgs. n. 50/2016.

Preso atto delle summenzionate considerazioni, preliminarmente condivise con l'Avvocatura regionale, si ritiene di poter procedere a delegare l’esercizio dei propri poteri espropriativi a Infrastrutture Venete S.r.l., secondo quanto disposto dall’art. 6 comma 9 bis del D.P.R. n. 327/2001, relativamente alla realizzazione delle opere rientranti nell’ambito delle competenze ad essa attribuite dalla L.R. n. 40/2018.

Suddetta scelta risulta motivata dalla volontà di attribuire ad un unico soggetto, seppure con campo di azione limitato, le funzioni proprie della stazione appaltante (già conferite a Infrastrutture Venete S.r.l.) e le funzioni proprie dell’autorità espropriante, nell’ottica di una maggiore efficacia e celerità dell’azione amministrativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.P.R. n. 327/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la L.R. n. 40/2018;

VISTA la L.R. n. 39/2020;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di delegare, con il presente atto ed in virtù del disposto normativo di cui all’art. 6, comma 9 bis, del D.P.R. n. 327/2001, l’esercizio dei propri poteri espropriativi alla società Infrastrutture Venete S.r.l., relativamente alla realizzazione delle opere rientranti nell’ambito delle competenze ad essa attribuite dalla L.R. n. 40/2018;
  3. di dare atto che la delega di cui al precedente punto è limitata alle sole opere di minore entità, così come in premessa indicato;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  5. di trasmettere copia del presente atto alla Società Infrastrutture Venete S.r.l.;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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