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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 64 del 11 maggio 2021


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 529 del 27 aprile 2021

Rilascio di parere all'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali. Piano Stralcio per la tutela dal Rischio Idrogeologico del Bacino del fiume Adige, Regione del Veneto. Realizzazione di Opere di Mitigazione Idraulica per la riduzione del grado di pericolosità idrogeologica dovuta al Torrente Squaranto nell'area oggetto di Piano Urbanistico Attuativo denominato "Sant'Eurosia" in località Mizzole in Comune di Verona, ai sensi dell'art.6 comma 3 punto b.1 delle Norme di Attuazione del Piano.

Note per la trasparenza

La presente deliberazione rappresenta la proposta regionale di aggiornamento del Piano da rendere all’Autorità di Distretto a seguito di una richiesta di aggiornamento della tavola A.4.39/I della Carta della pericolosità idraulica del Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico del Bacino dell’Adige – Regione Veneto – Seconda Variante, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. b.1, concernente la realizzazione di adeguati interventi di mitigazione.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

In data 05/05/2020, con nota acquisita dal protocollo regionale il 06/05/2020 con n. 179904, il sig. Franco Romanelli di Verona ha presentato alla Direzione regionale della Difesa del Suolo e, per conoscenza, all’Autorità del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, un’istanza preliminare di modifica del Piano Stralcio per la tutela dal Rischio Idrogeologico (PAI) del Bacino del fiume Adige ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. b.1 delle relative Norme di Attuazione, a seguito della realizzazione di adeguate opere di mitigazione idraulica.

L’istanza in esame è corredata da uno studio idraulico con vari elaborati progettuali e da una proposta di nuova perimetrazione, così come previsto dalla procedura di cui al citato art. 6 del PAI.

Il richiedente, proprietario unico di un’area edificabile, sita in località Mizzole e sottoposta a tutela paesaggistica, aveva avanzato al Comune di Verona la richiesta di approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) finalizzato alla realizzazione di un nuovo insediamento residenziale, denominato “Sant’Eurosia”, inserito nel Piano degli Interventi (PI) approvato dal Consiglio Comunale di Verona nel 2011 e pubblicato nel 2012.

Il PUA doveva portare a compimento quanto previsto dalla Scheda Norma n.127 - ATO 7 del PI, quindi, nel 2012, il sig. Romanelli aveva stipulato con l’Amministrazione Comunale un Accordo Pubblico-Privato definitivo (ex art. 6 - L.R. n.11/2004) e sulla base di tale accordo aveva provveduto a versare al Comune l’intero Contributo di Sostenibilità, parametrato in base ai mq edificabili.

Nel 2014, a seguito dell’adozione della Seconda Variante al PAI Adige, è stata attribuita all’area interessata dal suddetto PUA, individuata nella tavola n.A.4.39/I della cartografia del PAI, la classificazione di area affetta in parte a pericolosità moderata (P1) e in parte a pericolosità media (P2).

Il Comune ha recepito tale variante al PAI con la Variante n. 22 al Piano degli Interventi, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 16.02.2017.

Com’è noto, le attività di trasformazione del territorio ricompreso all’interno di un determinato bacino idrografico, sono disciplinate dalle norme di attuazione (NdA) del rispettivo PAI e possono essere portate a compimento a condizione che risultino conformi alle previsioni dello stesso.

Per quanto concerne la situazione di pericolosità idraulica più gravosa, ai sensi del comma 2 dell’art. 11 (Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2), è previsto che “la possibilità di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del piano, è subordinata alla verifica, da parte delle amministrazioni comunali, della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano medesimo, ferme restando le disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e per le zone di attenzione presenti nel bacino. Gli interventi devono essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata”.

Va sottolineato che, in considerazione delle indicazioni di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 11 del PAI, il PUA, allo stato attuale, non risulta realizzabile, in quanto gli interventi di trasformazione dell'area non risultano compatibili con le previsioni dello stesso PAI.

Conseguentemente il Comune di Verona, con nota del 13/06/2019, ha interrotto il procedimento di realizzazione del PUA in oggetto, suggerendo al richiedente di attivare un aggiornamento del PAI del Fiume Adige ai sensi dell'art. 6 delle NdA, comma 3 - punto b.1, facendo riferimento alla collaborazione prevista nel già citato accordo di pianificazione sottoscritto nel 2012, nonché in relazione agli interventi realizzati dai Servizi Forestali della Regione Veneto, nel 2015, a monte dell'area di interesse, consistenti in opere di sopralzo delle arginature in destra idrografica in corrispondenza dell’abitato di Pigozzo.

Nell’Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, sono stati esaminati gli aspetti geomorfologici dell’area interessata, nonché la compatibilità del PUA con il PAI in considerazione dei lavori sopra descritti ed, in particolare, in previsione degli effetti delle opere di mitigazione proposte che, generando un aumento del livello di sicurezza idraulica delle aree interessate e previa opportuna verifica finale da parte dell’Autorità di Distretto delle Alpi Orientali, potrebbero consentire un aggiornamento del PAI, ottenendo una diminuzione dell’attuale grado di pericolosità assegnato.

Per quanto riguarda l’iter procedurale, di cui al citato art. 6, comma 3, lett. b.1, la norma prevede, come sopra accennato, che il soggetto proponente presenti la propria proposta alla Regione, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità. Previa istruttoria, la Regione trasmette quindi alla competente Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali una proposta di aggiornamento di piano; tale proposta va inviata anche alle Province territorialmente interessate per l’espressione del proprio parere da inviare all’Autorità distrettuale e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente. La proposta medesima va trasmessa anche al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all’albo pretorio affinché chiunque abbia un interesse concreto ed attuale possa far pervenire all’amministrazione comunale, entro 45 giorni dall’affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l’amministrazione dovrà poi trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all’Autorità distrettuale e alla Regione, nei successivi 15 giorni.

Il Segretario dell’Autorità di bacino distrettuale, quindi, acquisito il parere della Conferenza Operativa dell’Autorità medesima, provvederà all’eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Progetto di 2^ Variante al Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige – Regione Veneto predisposto dall’Autorità di Bacino del fiume Adige;

VISTO il D.M. 25 ottobre 2016, n. 294;

VISTA l’istanza del Sig. Franco Romanelli;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54/2012;

delibera

  1. di esprimere il parere così come riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. b1 delle Norme di Attuazione della 2^ Variante al Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige – Regione Veneto, predisposto dall’Autorità di Bacino del fiume Adige, ora confluita nell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali relativamente alla proposta di aggiornamento del Piano medesimo;
  2. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione dello stesso all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, alla Provincia di Verona e al Comune di Verona;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_529_21_AllegatoA_447270.pdf

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