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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 58 del 30 aprile 2021


Materia: Cultura e beni culturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 549 del 27 aprile 2021

Iniziative dirette della Giunta regionale per lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività e delle istituzioni culturali nell'ambito del territorio regionale. Approvazione delle modalità di presentazione e dei criteri di individuazione delle proposte progettuali di prioritario interesse regionale per l'anno 2021 e apertura dei termini per la presentazione delle stesse. Legge regionale 5 settembre 1984, n. 51, art. 11.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva, in sostituzione di quelli individuati con DGR n. 464/2017, i termini, le modalità di presentazione e i criteri di individuazione di proposte progettuali di prioritario interesse regionale relative ad  iniziative culturali, per l’anno in corso, finalizzate allo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione di attività culturali, a valere sulla legge regionale n. 51/1984.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 “Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali” ha tra le proprie finalità la promozione, lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività e delle strutture culturali nell’ambito del territorio regionale.

In particolare, l’art. 11 della succitata legge regionale prevede che, per il raggiungimento delle finalità della legge in parola, la Regione promuova direttamente iniziative culturali di norma in collaborazione con  Enti locali singoli o associati, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e Cooperative senza fine di lucro, così come definiti nell’articolo 5 della legge stessa.

La promozione delle iniziative culturali di cui trattasi si attua anche mediante una compartecipazione finanziaria dell’Amministrazione regionale alla realizzazione di attività rientranti nell’ambito di proposte progettuali formulate dai soggetti indicati al punto precedente, ritenute di particolare interesse culturale e rilevanza per il territorio, sulla base delle motivazioni esplicitate di volta in volta nei provvedimenti di approvazione delle iniziative a diretta partecipazione regionale.

Nell’ambito di un processo volto ad affermare il principio della trasparenza dell’azione amministrativa e tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni, che al comma 1 dispone che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”, la Giunta regionale ha provveduto, con propria deliberazione n. 464 del 6 aprile 2017 ad individuare ed approvare i criteri sulla base dei quali viene determinata la partecipazione finanziaria della Regione alle iniziative culturali di cui all’art. 11 della Legge Regionale 5 settembre 1984, n. 51 e contestualmente a definire le modalità di presentazione delle istanze da parte dei soggetti proponenti.

Nell’ottica di una sempre più puntuale individuazione delle progettualità di particolare rilevanza ed interesse per la Regione del Veneto ed attenzione al sostegno delle Associazioni, Enti ed Istituzioni attive in ambito culturale nel territorio regionale, nonché nella necessità di sostenere, nell’attuale periodo di pandemia, gli interventi ed i programmi più significativi calendarizzati nel corso del corrente anno, per una importante ripartenza nel territorio regionale delle attività culturali, si ravvisa ora la necessità di sostituire le modalità e criteri approvati con la summenzionata DGR n. 464/2017, modificandoli ed integrandoli. Tali modifiche ed integrazioni concernono principalmente i criteri di individuazione delle proposte progettuali ritenute di prioritario interesse regionale con riferimento all’esperienza del soggetto proponente, alla qualità delle proposte in termini di incidenza culturale ed economica sul territorio e di storicità delle iniziative, e riguardano altresì i criteri per l’individuazione dell’entità della partecipazione finanziaria regionale alle attività ritenute di prioritaria rilevanza. Al fine di garantire una pianificazione e programmazione delle attività più puntuale possibile, viene altresì individuata un’unica scadenza al 31 maggio 2021 per la presentazione delle proposte progettuali.

Con il presente provvedimento si intende pertanto proporre all’approvazione della Giunta regionale le modalità di presentazione e i criteri di individuazione di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle proposte progettuali che soggetti pubblici e privati possono presentare per l’anno 2021, per la realizzazione condivisa di iniziative di rilievo e prioritario interesse regionale negli ambiti delle attività culturali intraprese sul territorio, modalità e criteri che vanno a sostituire quelli approvati con DGR n. 464 del 6 aprile 2017.

Il termine individuato per la presentazione delle proposte progettuali viene fissato al 31 maggio 2021, fermo restando che le istanze già pervenute dal 01.01.2021 verranno comunque tenute in considerazione, fatta salva la possibilità per il richiedente di integrare la documentazione presentata, direttamente o su richiesta dell’Amministrazione.

Alla scadenza del termine indicato, sulla base dei criteri predeterminati, verrà condotta l’attività istruttoria finalizzata alla definizione da parte della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, del programma di iniziative alla cui realizzazione la Regione partecipa attraverso una compartecipazione finanziaria.

La Giunta regionale potrà procedere alla riapertura dei termini qualora, a seguito dell’approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute alle scadenze prestabilite, le risorse finanziarie disponibili non dovessero esaurirsi o qualora dovessero rendersi disponibili risorse aggiuntive.

Le proposte progettuali che non dovessero essere finanziate con il primo provvedimento di approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute entro la scadenza del 31 maggio 2021, potranno essere finanziate con i successivi provvedimenti a condizione che vi siano risorse disponibili.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 11 della L.R. n. 51 del 5.9.1984;

VISTA la Legge 241/90 e s.m.i;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge regionale n. 39 del 29.12.2020 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”;

VISTA la Legge regionale n. 40 del 29.12.2020 “Legge di stabilità regionale 2021”;

VISTA la Legge regionale n. 41 del 29.12.2020 “Bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTA la deliberazione n. 1839 del 29.12.2020 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08.01.2021 di approvazione del Bilancio finanziario Gestionale 2021–2023;

 VISTO l’art. 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;

VISTA la deliberazione n. 30 del 19.01.2021 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023;

VISTA la deliberazione n. 464 del 6 aprile 2017;

CONDIVISE le valutazioni espresse in premessa;

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
  2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le “Modalità di presentazione e criteri di individuazione di proposte progettuali di prioritario interesse regionale relative ad iniziative culturali nell’ambito del territorio regionale ai sensi dell’art. 11 della L.R. 5 settembre 1984, n. 51 “Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di dare atto che le modalità ed i criteri citati al precedente punto 2, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, sostituiscono quelli individuati con DGR n. 464 del 6 aprile 2017;
  4. di dare atto che verranno comunque tenute in considerazione le proposte già  pervenute dal 01.01.2021 sino alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, fatta salva la possibilità per il proponente di integrare la documentazione presentata, direttamente o su richiesta dell’Amministrazione;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell’esecuzione del presente provvedimento e di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_549_21_AllegatoA_447016.pdf

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