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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 58 del 30 aprile 2021


Materia: Informazione ed editoria regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 476 del 20 aprile 2021

Deliberazione della Giunta regionale n. 525 del 30 aprile 2018 "Legge regionale 5 settembre 2017, n. 28: "Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Gonfalone e stemma della Regione". Approvazione del "Manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto". Modifiche e integrazioni.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano le nuove disposizioni in materia di immagine coordinata regionale a parziale modifica e integrazione di quanto già stabilito con DGR n. 525 del 30 aprile 2018 ed in particolare del “Manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto” di cui all’Allegato A alla predetta deliberazione. 

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 525 del 30 aprile 2018 “Legge regionale 5 settembre 2017, n. 28: “Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 “Gonfalone e stemma della Regione”. Approvazione del “Manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto”, la Giunta regionale aveva approvato il Manuale d’immagine coordinata della Regione del Veneto, sostituendo il precedente dal titolo “Comunicazione istituzionale - Linee guida e procedure” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/2016.

Il Manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto (Allegato A alla deliberazione n. 525/2018 e parte integrante della stessa), supra richiamato, ha previsto – nel paragrafo “Modalità di richiesta di utilizzo dello stemma regionale” – che “La Presidenza della Regione può concedere – su richiesta - l’utilizzo del logo istituzionale nella versione compatta ad Associazioni o Enti senza finalità di lucro, e per eventi o attività parimenti senza finalità lucrative che configurano come particolarmente significativi per la valorizzazione dell’immagine regionale, sul piano sociale, culturale, sportivo, etc.”.

La ratio della disposizione suddetta era, ictu oculi, quella di non associare l’immagine regionale ad Associazioni o Enti con finalità di lucro o ad eventi o attività con finalità lucrative, preservando così la Regione da iniziative che fossero finalizzate al perseguimento di obiettivi commerciali incompatibili con la natura e le finalità istituzionali perseguite da un Ente pubblico.

Tuttavia, la cristallizzazione di tale limitazione, senza la previsione espressa di alcuna deroga, ha posto l’amministrazione regionale nella situazione di dover rigettare richieste, avanzate da Enti o Associazioni senza finalità di lucro, di utilizzo del logo istituzionale per eventi e/o attività aventi finalità lucrative marginali, prescindendo così da possibili (ed opportune) valutazioni concernenti il ruolo assunto dalla medesima rispetto al soggetto richiedente e/o dall’esistenza di uno scopo istituzionale preminente rispetto a quello lucrativo dell’evento o dell’attività promossa, con significative ricadute nei rapporti esterni.

Si pone, pertanto, l’esigenza di contemperare il principio così astrattamente stabilito con le situazioni concrete presentatesi nel corso del tempo, procedendo, quindi, ad integrare, modificandola, la deliberazione n. 525 del 2018, ed in particolare il Manuale di Immagine coordinata della Regione del Veneto (pag. 34), alla stessa allegata, nei termini che seguono:

  • aggiungere alla dicitura “La Presidenza della Regione può concedere – su richiesta – l’utilizzo del logo istituzionale nella versione compatta ad Associazioni o Enti senza finalità di lucro, e per eventi o attività parimenti senza finalità lucrative che configurino come particolarmente significativi per la valorizzazione dell’immagine regionale, sul piano sociale, culturale, sportivo, etc.”, la seguente espressione

    Possono altresì essere introdotte, eccezionalmente rispetto al principio generale sopra stabilito, deroghe al rilascio dell'utilizzo del logo, qualora all’esito dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente, venga acclarata la preminenza della finalità istituzionale e dell'alto valore degli eventi o delle attività, oggetto della richiesta di patrocinio”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2, co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm. e ii.;

VISTA la Legge 7 giugno 2000, n. 150;

VISTA la Legge regionale 5 settembre 2017, n. 28;

VISTA la DGR n. 525 del 30 aprile 2018

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare le modifiche e le integrazioni al Manuale di Immagine coordinata della Regione del Veneto, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 525 del 30 aprile 2018, in particolare alla pagina n. 34, nei termini che seguono: aggiungendo alla dicitura “La Presidenza della Regione può concedere – su richiesta – l’utilizzo del logo istituzionale nella versione compatta ad Associazioni o Enti senza finalità di lucro, e per eventi o attività parimenti senza finalità lucrative che configurino come particolarmente significativi per la valorizzazione dell’immagine regionale, sul piano sociale, culturale, sportivo, etc.”, la seguente espressione “Possono altresì essere introdotte, eccezionalmente rispetto al principio generale sopra stabilito, deroghe al rilascio dell'utilizzo del logo, qualora all’esito dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente, venga acclarata la preminenza della finalità istituzionale e dell'alto valore degli eventi o delle attività, oggetto della richiesta di patrocinio”;
  3. di confermare, per quanto non espressamente modificato con il presente atto, il contenuto della succitata deliberazione n. 525 del 30 aprile 2018;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR  dell'esecuzione del presente atto;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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