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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 52 del 20 aprile 2021


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 470 del 13 aprile 2021

Approvazione della circolare del Presidente della Giunta regionale avente ad oggetto "Legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Disposizioni di indirizzo e applicative ai sensi dell'articolo 17, comma 8". Deliberazione di Giunta regionale n.14/CR del 24 febbraio 2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17, comma 8, della legge regionale 04 aprile 2019, n. 14, la Giunta regionale, dopo aver acquisito in data 18 marzo 2021, il previsto parere della Seconda Commissione consiliare, approva, in via definitiva la Circolare regionale relativa all'applicazione della L.R. 14/2019 VENETO 2050.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

In data 6 aprile 2019 è entrata in vigore la legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"” che, quale ideale prosecuzione della legge regionale per il contenimento del consumo di suolo (legge regionale 6 giugno 2017, n. 14), mira a promuovere operazioni di rinaturalizzazione del suolo occupato da manufatti incongrui, mediante la loro demolizione e il riconoscimento di specifici crediti edilizi da rinaturalizzazione.

A dimostrazione della continuità con la disciplina del contenimento del consumo di suolo, la nuova normativa, infatti, attua una serie di misure che incentivano e premiano la sostituzione ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione energetica degli edifici, promuovendo altresì il miglioramento della qualità edilizia ed architettonica degli edifici, primo tassello per un più generale miglioramento della qualità della vita.

Tra gli aspetti qualificanti della nuova normativa, va evidenziato il credito edilizio da rinaturalizzazione, una tipologia di credito edilizio - previsto e disciplinato in via generale dalla legge regionale sul governo del territorio (legge regionale n. 11/2004) - che sorge a seguito della demolizione di manufatti incongrui e della rinaturalizzazione del suolo dagli stessi occupato.

A tal proposito, come previsto dall’articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 14/2019, la Giunta regionale, con deliberazione 2 marzo 2020, n. 263, ha già dettato una specifica disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione.

In attuazione di quanto previsto dall’ articolo 17, comma 8, con il presente provvedimento, si propone l’approvazione della Circolare “Legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Disposizioni di indirizzo e applicative ai sensi dell’articolo 17, comma 8, Allegato A.

L’obiettivo è garantire una corretta lettura delle norme di nuova introduzione e, nel contempo, renderne agevole ed uniforme l’applicazione su tutto il territorio veneto. Trattandosi di un testo normativo complesso, la stesura della Circolare di cui all’Allegato A ha preso spunto dalle numerose istanze di chiarimenti pervenute agli uffici dall’entrata in vigore della nuova normativa, individuando i temi di interesse generale e cercando di fornire risposte alle richieste più frequenti.

Preme evidenziare che non sono oggetto di commento le disposizioni che, per loro natura e contenuto, non presentano particolari problematiche applicative o interpretative. Conseguentemente, esulano dall’oggetto della Circolare le disposizioni di cui al Titolo IV (articoli 12, 13, 14 e 15) e al Titolo V (articolo 16), nonché gli articoli 18 e 20 della legge regionale n. 14/2019.  Si tratta di disposizioni la cui interpretazione non comporta difficoltà o la cui applicazione (articoli 13 e 14) è subordinata all’emanazione da parte della Giunta regionale di ulteriori specifici provvedimenti ai quali spetterà pertanto fornire chiarimenti e indicazioni.

Al fine di favorire la realizzazione di edifici sempre più innovativi, strutturalmente più prestanti, a energia zero, a ridotti consumi di acqua, nonché l’utilizzo di materiali che nel loro ciclo di vita comportino bassi consumi energetici, è stato altresì predisposto un documento tecnico denominato “chiarimenti tecnici relativi all’Allegato A della legge regionale n. 14/2019”, posto in calce alla Circolare di cui costituisce allegato e parte integrante. Tale documento analizza i singoli punti dell’Allegato A della legge regionale n. 14/2019 fornendo le opportune precisazioni.

In data 21 dicembre 2020, con nota prot. 541792, la Direzione Pianificazione Territoriale ha trasmesso il testo della Circolare alla Direzione Affari legislativi che, in data 4 febbraio 2021, prot. 53202, ha espresso parere favorevole.

Premesso che, ai sensi dell’articolo 17, comma 8 della legge regionale n. 14/2019, la Giunta regionale detta disposizioni di indirizzo e applicative per l’attuazione della legge, sentito il competente organo consultivo consiliare, con deliberazione n. 14/CR del 24 febbraio 2021 è stato richiesto alla Seconda Commissione consiliare il prescritto parere.

La Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 18 marzo 2021, ha espresso, ai sensi dell'articolo 51, comma 7 del Regolamento, parere -  n. 31 - favorevole a maggioranza sul provvedimento proposto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’”;

VISTA la legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO il parere della Direzione Affari Legislativi prot. 53202 del 4 febbraio 2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.14/CR del 24 febbraio 2021;

VISTO il parere n. 31 reso dalla Seconda Commissione Consiliare nella seduta del 18 marzo 2021;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’allegata Circolare recante “Legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Disposizioni di indirizzo e applicative ai sensi dell’articolo 17, comma 8” Allegato A;
  1. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(L'allegata Circolare n. 1 del 19 aprile 2021 è pubblicata in parte seconda - sezione prima del presente Bollettino, ndr).

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