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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 52 del 20 aprile 2021


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

Deliberazione della Giunta Regionale n. 425 del 06 aprile 2021

Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. Autorizzazione alla costituzione di diritto di servitù di elettrodotto in favore di ENEL Distribuzione S.p.a. in Treviso (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 24/CR del 18/03/2021 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si recepisce il parere favorevole della Quinta commissione consiliare e si autorizza l'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana a costituire il diritto di servitù di elettrodotto per linea elettrica interrata di media tensione in favore di Enel S.p.a., per l'aumento di potenza di una cabina elettrica all'interno del complesso ospedaliero Ca' Foncello di Treviso, indispensabile per la messa in funzione delle nuove strutture della “Cittadella Sanitaria”.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti – ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 229/1999 – al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

L’art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l’esito ai competenti uffici regionali.  

Con nota prot. n. 27860 del 11/02/2021, il Commissario dell’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana trasmetteva ai competenti uffici regionali la richiesta di costituzione di diritto di servitù di elettrodotto per linea elettrica interrata di media tensione in favore di ENEL Distribuzione S.p.a. per l’alimentazione di una cabina elettrica, già presente all’interno del complesso ospedaliero Ca’ Foncello a Treviso. La richiesta si inserisce nell’ambito del Contratto di costruzione e gestione denominato “Cittadella Sanitaria di Treviso”, il cui progetto definitivo prevede la realizzazione di un aumento di potenza di energia elettrica attraverso l’esecuzione del predetto elettrodotto.

Con la nota prot. n. 27860/2021 precitata, il Commissario trasmetteva la deliberazione n. 184 del 04/02/2021 con la quale accettava la richiesta di Enel Distribuzione (acquisita al prot. ulss n. 7566 del 15 gennaio 2021) di costituzione della servitù di condotta elettrica interrata di media tensione sui terreni di proprietà così identificati:

Comune di Treviso – foglio 45, mappale 113 parte, per una superficie indicativa di 460 mq.

Il responsabile del procedimento per la Cittadella Sanitaria di Treviso, con nota del 22 gennaio 2021 prot. n. 14405, confermava la necessità di detti interventi impiantistici e la concessione della servitù di elettrodotto, considerando l’aumento della potenza della fornitura elettrica indispensabile per la messa in funzione delle nuove strutture della “Cittadella Sanitaria”, ormai in fase di ultimazione per la parte relativa alle opere strutturali.

Il provvedimento del Commissario approvava lo schema di atto preliminare di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto con Enel Distribuzione S.p.a., precisando che la stipula notarile sarà sottoscritta una volta ottenuta l’autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 299 del 19 giugno 1999.

Lo schema di atto di costituzione di servitù di elettrodotto sinteticamente prevede:

  1. di costituire a favore di Enel Distribuzione, da parte della proprietaria Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, in Comune di Treviso al foglio n. 45, mappale n. 113, la servitù relativa all’elettrodotto linea Mt Sant’Antonino da C.P. Treviso Sud a 20 kV in cavo interrato, per una lunghezza di circa 115 metri, ad una profondità di circa mt 1,00 e per una larghezza di mt 4,00;
  2. l’inamovibilità della servitù, con espressa rinuncia della parte concedente ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775/1993;
  3. la facoltà di Enel Distribuzione di eseguire i lavori in argomento in proprio o per mezzo di ditte terze;
  4. la facoltà di Enel Distribuzione di accedere alle aree asservite con proprio personale e/o con mezzi d’opera necessari all’esercizio e alla manutenzione dell’elettrodotto, senza limitazioni di orario ed in assoluta autonomia;
  5. l’impegno della parte concedente a non eseguire scavi che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto, a non piantare alberi di alto fusto a meno di 2 metri e a non erigere manufatti di alcun genere a meno di 2 metri dalla zona asservita, nonché a non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con Enel Distribuzione;
  6. la facoltà di Enel Distribuzione di posare in tempi successivi cavi in fibra ottica, salvo corresponsione di un’ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio della servitù costituita;
  7. le spese e gli oneri fiscali relativi agli atti conseguenti la costituzione della servitù sono a carico di Enel Distribuzione.

A fronte della costituzione di detta servitù Enel Distribuzione S.p.a. ha proposto di indennizzare la proprietà con una somma di euro 550,00 che verrà corrisposta all’atto del rogito notarile.

Con il provvedimento n. 184/2021, il Commissario deliberava di destinare il ricavato della costituzione di servitù a parziale finanziamento dei lavori della Cittadella Sanitaria di Treviso.

Con DGR n. 24/CR del 18/03/2021 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall’art. 13, comma 1, della L.R. n. 23/2007.

La Quinta Commissione consiliare, con nota prot. n. 5419 del 25/03/2021, ha espresso il proprio parere n. 40 del 25/03/2021, favorevole all’unanimità.

Per quanto sopra esposto con il presente provvedimento si propone di autorizzare l’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana a costituire il diritto di servitù in favore di ENEL Distribuzione S.p.a. sulla predetta area di proprietà, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 229/99.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l’art. 5 del D. Lgs. 229/1999;

Richiamata la Circolare regionale prot. n. 97641 del 22.02.2010;

Visto l’art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16.08.2007, n. 23;

Visto l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 31.12.2012, n. 54;

Vista la deliberazione n. 184 del 04/02/2021 del Commissario dell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;

Vista la propria deliberazione n. 24/CR del 18/03/2021;

Visto il parere n. 40 del 25/03/2021 della Quinta Commissione consiliare;

delibera

  1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della deliberazione n. 184 del 04/02/2021 del Commissario dell’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana di cui alla nota prot. n. 27860 del 11/02/202, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione alla costituzione del diritto di servitù in favore di ENEL Distribuzione S.p.a., ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 229/99, sulla seguente area di proprietà:
  • NCT - Comune di Treviso
    foglio 45, mappale 113 parte, per una superficie indicativa di 460 mq.
  1. di recepire il parere n. 40 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 25/03/2021 sulla proposta di costituzione di diritto di servitù di cui al provvedimento n. 24/CR del 18/03/2021, favorevole all’unanimità;
  1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 229/99, l’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana alla costituzione del diritto di servitù sull’area di cui al precedente punto 1 in favore di ENEL Distribuzione S.p.a., per le finalità esposte in premessa;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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