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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 47 del 09 aprile 2021


Materia: Sicurezza pubblica e polizia locale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 398 del 30 marzo 2021

Linee programmatiche di attuazione della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 "Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza". DGR n. 129/CR del 22 dicembre 2020.

Note per la trasparenza

Con il presente atto la Giunta regionale approva le linee programmatiche di attuazione della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 “Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza” come previsto dall’art. 23 della legge.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con legge 23 giugno 2020, n. 24 recante “Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza” la Regione ha riformato la normativa regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana in conformità a quanto inizialmente previsto dalla Giunta regionale con il DEFR 2018-2020 e ribadito successivamente sino al DEFR 2020-2022, aggiornato con Nota approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 118 del 5 novembre 2019. Con la nuova legge la Regione del Veneto intende rafforzare il proprio sistema territoriale di sicurezza in continuità con il percorso già avviato nell’ultima legislatura e contestualmente introdurre importanti elementi di novità e di semplificazione tenuto conto anche dell’evoluzione normativa intervenuta nel frattempo a livello nazionale, in particolare a seguito della c.d. Riforma Delrio sugli enti locali (legge 7 aprile 2014, n. 56) e delle relative norme di attuazione, nonché del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, con legge 18 aprile 2017, n. 48 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.

Il disegno di riforma testè citato prevede l’attuazione di una serie di azioni in gran parte riconducibili a tre ambiti principali:

1) l’organizzazione, territoriale e funzionale, della polizia locale;
2) le politiche per la formazione della polizia locale, il coinvolgimento ed il confronto istituzionale;
3) il sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza.

Nel primo ambito ricadono azioni previste principalmente nell’art. 3 “Funzione della Regione”, nell’art. 4 “Esercizio associato della funzione di polizia locale”, nell’art. 5 “Organizzazione”, nell’art. 6 “Centro operativo distrettuale e centro operativo di area”, nell’art. 8 “Ruoli, distintivi e caratteristiche delle dotazioni del personale di polizia locale”, nell’art. 9 “Regolamenti di polizia locale”, nell’art. 13 “Promozione e sostegno alle politiche integrate per la sicurezza”.

Nel secondo ambito ricadono azioni previste principalmente nel citato art. 3 “Funzioni della Regione”, nell’art. 11 “Formazione della polizia locale”, nell’art. 12 “Attività di confronto, informazione e comunicazione”, nell’art. 14 “Conferenza regionale per la sicurezza”, nell’art. 18 “Collaborazione con le associazioni di volontariato” nell’art. 19 “Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata”.

Nel terzo ambito ricadono azioni principalmente previste nel citato art. 13 “Promozione e sostegno alle politiche integrate per la sicurezza” e nell’art. 16 “Finanziamenti regionali”.

Peraltro, come sopra evidenziato, la legge regionale n. 24/2020 si propone anche di consolidare e di rafforzare quanto già intrapreso e realizzato negli scorsi anni in attuazione di leggi regionali in vigore, per cui alcune iniziative descritte nell’articolato riprendono finalità e contenuti delle suddette leggi.

La complessità del disegno normativo e la molteplicità degli interventi descritti nelle disposizioni citate suggeriscono di procedere in maniera graduale all’attuazione della legge scaglionando nel tempo l’avvio delle azioni sopra menzionate.

Per quanto concerne il primo ambito, particolare rilievo deve essere assegnato all’aggiornamento degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio in forma associata della funzione di polizia locale (art. 4). Al fine di definire l’aggiornamento, la legge prevede che la Giunta regionale approvi un Piano di zonizzazione previo confronto e concertazione con il territorio condotti al tavolo o ai tavoli di lavoro previsti dall'articolo 12. Il suddetto piano di zonizzazione è inserito nel piano di riordino territoriale di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 18/2012 e s.m.i. che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato, da parte dei comuni, delle funzioni e dei servizi di cui questi enti sono titolari.

Presupposto fondamentale per la definizione del piano di zonizzazione è, quindi, l’attivazione del tavolo o dei tavoli di concertazione di cui all’art. 12 a cui possono essere invitati i comandanti e i responsabili di servizio, le autorità di polizia locale, i tecnici, i funzionari e i portatori d'interesse rispetto alle specifiche tematiche in discussione. Ai sensi del comma 4, spetta alla Giunta regionale la definizione degli indirizzi per la composizione e il funzionamento dei tavoli summenzionati. Il risultato dell’attività di questi tavoli è essenziale per l’attuazione anche di altre importanti disposizioni della legge come l’art. 6 e l’art. 8. Infine, l’art. 23 prevede che nelle linee programmatiche di attuazione della legge sia dato particolare riguardo all’attivazione dei tavoli. Si ritiene, pertanto, di assegnare carattere di priorità alla formulazione dei succitati indirizzi per la composizione e il funzionamento dei tavoli e alla loro attivazione.

La complessa e articolata attività di aggiornamento degli ambiti territoriali ottimali e, più in generale, di programmazione del settore richiede senza dubbio il supporto di un adeguato sistema informativo.

L’applicativo in uso, completato da ultimo con DGR n. 3805/2009, che monitora le organizzazioni di polizia locale presenti sul territorio è datato e abbisogna di una profonda revisione. Inoltre, l’art. 3, comma 2, lett. d) menziona, tra gli interventi da realizzare per il perseguimento della razionalizzazione del potenziamento degli apparati di polizia locale, un sistema informatico di raccolta dei dati. Si ritiene, pertanto, di assegnare carattere di priorità alla predisposizione di un sistema informativo moderno e aggiornato per la raccolta dei dati e delle informazioni inerenti la polizia locale.

Per quanto concerne il secondo ambito - politiche per la formazione della polizia locale, il coinvolgimento ed il confronto istituzionale – la formazione rappresenta, nella nuova visione del ruolo della polizia locale disegnato dalla legge, un punto fondamentale a garanzia della piena e consapevole partecipazione di ciascun operatore e comandante all’attuazione delle politiche di sicurezza (art. 11). La Giunta regionale, pertanto, valuta come azione di primaria importanza l’aggiornamento e la qualificazione degli operatori e ritiene di assegnare carattere di priorità alla definizione e all’organizzazione dei percorsi di formazione consolidando il rapporto di collaborazione, già avviato, con i comandi della polizia locale dei capoluoghi di provincia ed estendendo, ove possibile, la modalità e-learning alle iniziative di qualificazione e di aggiornamento professionale.

Per quanto concerne il terzo ambito - sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza – si reputano essenziali per la realizzazione delle suddette politiche sia il potenziamento degli strumenti operativi delle polizie locali sia l’adeguamento dei sistemi informativi e tecnologici necessari per l’interoperabilità e lo scambio informativo fra apparati, nonché per l’attività di raccolta, elaborazione e utilizzo delle banche dati. A questo scopo la legge prevede che la Giunta regionale promuova progetti finalizzati all’attuazione delle politiche di sicurezza integrata, determinando i criteri per l’accesso a contributi regionali, oltre ad accordi con organi e autorità di pubblica sicurezza ed enti locali rientranti nelle predette finalità. Si ritiene, pertanto, di assegnare carattere di priorità alla promozione dei suddetti progetti ed accordi (artt. 13 e 16).

La legge regionale prevede altre due iniziative: l’istituzione della giornata regionale della polizia locale, nel corso della quale si colloca la cerimonia di premiazione degli operatori che si sono distinti per particolari meriti (art. 15) e l’istituzione di un fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori laddove l’ente sia privo di idonea copertura assicurativa (art. 17). Per quanto riguarda la prima, si sottolinea la particolare valenza che per agenti e ufficiali hanno una giornata dedicata alla polizia locale e, in particolare, l’assegnazione di un’onorificenza per coloro che, nell’adempimento del dovere, abbiano compiuto azioni meritevoli di pubblico riconoscimento. Per quanto riguarda la seconda, si evidenzia la delicatezza di situazioni in cui l’operatore incorre in procedimenti penali per atti o fatti connessi all’espletamento del servizio e l’ente di appartenenza sia privo di un’assicurazione idonea a dare copertura ai notevoli costi che, come è noto, il coinvolgimento in un procedimento penale comporta. Per le ragioni sopra menzionate si ritiene di dare attuazione con carattere di priorità alle azioni citate secondo quanto disposto agli articoli 15 e 17.

Si propone, quindi, di avviare l’attuazione delle azioni sopra descritte della L.R. n. 24/2020 nell’anno 2021 come da Allegato A del presente provvedimento, con finanziamento a valere sui fondi allocati nel bilancio di previsione 2021-2023: € 140.000,00 sul capitolo 104183, € 10.000,00 sul capitolo 104184, € 20.000,00 sul capitolo 104185 ed € 200.000,00 sul capitolo 104186.

Si propone di procedere all’attuazione delle altre disposizioni della L.R. n. 24/2020 a decorrere dall’anno 2022 e di provvedere alle modificazioni delle linee programmatiche definite con il presente provvedimento che si rendessero necessarie od opportune con successiva DGR/CR da presentare alla competente commissione consiliare entro il 31 dicembre del 2021.

In ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 23, comma 1, della L. R. n. 24/2002, il presente provvedimento è stato trasmesso alla competente Commissione consiliare per il prescritto parere. La Commissione ha rilasciato parere favorevole recante il numero 15, prot. n. 31464 del 25 gennaio 2021, formulando al contempo alcuni suggerimenti riportati in un documento allegato al parere.

Valutati i suddetti suggerimenti si accolgono quelli ritenuti maggiormente utili e funzionali all’attuazione degli indirizzi programmatori della legge regionale e si propone, pertanto, di modificare come segue l’allegato A delle linee programmatiche:

  1. cambiare la descrizione della prima linea programmatica in: “Definizione degli indirizzi per la composizione e il funzionamento dei tavoli di confronto e di partecipazione previsti dall’art. 12, anche strutturati secondo aspetti istituzionali, tematici e attuativi, ivi compresi tavoli:
    • funzionali all’attuazione della disciplina del Capo II della legge regionale;
    • funzionali alla definizione dei piani di zonizzazione in coordinamento con lo stato di avanzamento della ridefinizione del piano di riordino territoriale di cui all’art. 8 della L.R. n. 18/2012;
    • per lo studio dei requisiti minimi tecnico-operativi dei COD e dei COA”;
  2. cambiare la descrizione della seconda linea programmatica in: “Predisposizione di un nuovo sistema “user friendly”,  costantemente monitorato, per la raccolta dei dati e delle informazioni inerenti la polizia locale, definendo i requisiti minimi uniformi per la convergenza e l’interoperabilità delle banche dati, per quanto consentito dalla normativa nazionale” (art. 3, comma 2, lett. d);
  3. cambiare la descrizione della terza linea programmatica in: “Formazione della polizia locale, privilegiando la collaborazione con i comandi di polizia locale dei Comuni capoluogo di provincia e della Città Metropolitana e, ove possibile, modalità e-learning di qualificazione e di aggiornamento professionale (art. 11);
  4. cambiare la descrizione della quarta linea programmatica in:” Promozione di progetti ed accordi con organi, autorità di pubblica sicurezza ed enti locali finalizzati all’attuazione delle politiche di sicurezza integrata, con particolare riguardo al potenziamento degli strumenti operativi e dei sistemi tecnologici delle polizie locali (artt. 13 e 16)”.

In considerazione del fatto che successivamente all’approvazione della DGR n. 129/CR è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 si propone, altresì, di specificare i capitoli di bilancio con il relativo stanziamento assegnati per l’attuazione della L.R. n. 24/2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 e s.m.i.;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. f) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la legge regionale 23 giugno 2020, n. 24;

VISTO l’art. 23, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24;

VISTA la legge regionale 29/12/2020, n. 41 “Bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTA la DGR n. 129/CR del 22/12/2020;

VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTO il DSGP n. 1 dell’08/01/2021 “Bilancio finanziario-gestionale 2021-2023”

VISTO il parere della prima Commissione consiliare n. 15, prot. n. 31464 del 25/01/2021

delibera

  1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
  2. Di approvare l’Allegato A “Linee programmatiche per l’attuazione della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 recante “Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza “.
  3. Di determinare in euro 370.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Protezione civile e Polizia locale  entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104183 per € 140.000,00; sul capitolo 104184 per € 10.000,00; sul capitolo 104185 per € 20.000,00; sul capitolo 104186 per € 200.000,00 del bilancio 2021-2023.
  4. Di dare atto che la Direzione Protezione civile e Polizia locale a cui sono stati  assegnati i capitoli di cui al punto precedente, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza.
  5. Di incaricare il direttore della Direzione Protezione civile e Polizia locale dell’esecuzione del presente atto.
  6. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_398_21_AllegatoA_445015.pdf

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