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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 46 del 06 aprile 2021


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 334 del 23 marzo 2021

Approvazione delle modalità attuative del sostegno alla ricerca e innovazione a favore delle imprese e dei liberi professionisti. Deliberazione n. 11/CR del 24 febbraio 2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, visto il parere favorevole n. 29, espresso in data 11 marzo 2021 dalla Terza Commissione consiliare, relativamente alla DGR n. 11/CR del 24 febbraio 2021, si approvano le modalità attuative del sostegno alla ricerca e innovazione a favore delle imprese e dei liberi professionisti in attuazione all'art. 6 della L.R. 39/2020 "Collegato alla legge regionale di stabilità 2021".

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39, “Collegato alla legge regionale di stabilità 2021”, ha previsto che la società Veneto Sviluppo S.p.A. prosegua l’erogazione di finanziamenti a favore  imprese, anche di grandi dimensioni, senza ulteriori oneri a carico della Regione, per il sostegno del settore della ricerca e innovazione, anche in cofinanziamento di misure attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, destinando un importo pari a 10.000.000,00 di euro, a valere sulle residue disponibilità finanziarie ancora depositate presso Veneto Sviluppo Spa., relative al fondo di cui al decreto legge 29 agosto 994, 516, convertito dalla Legge 27 ottobre 1994, n. 598.

L’articolo 6 della L.R. 39/2020, al comma 3, prevede che la Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, determini le disposizioni attuative

per l’attivazione di tali misure agevolative.

Si precisa che le risorse ancora giacenti sul sopra citato fondo ex L. 598/1994, gestito da Veneto Sviluppo, derivano dai mancati utilizzi e dai rientri delle risorse utilizzate dalla società per la gestione diretta del bando

agevolativo approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4344 del 30 dicembre 2005. Tale bando prevedeva la concessione di agevolazioni, ai sensi dell’art. 11 della sopracitata L. 598/1994, ad imprese, per la realizzazione di progetti di investimento per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo. In particolare, il bando prevedeva la concessione di una duplice agevolazione: un contributo a fondo perduto in

conto capitale ed un contributo in forma di prestito agevolato, da rimborsare dal beneficiario a partire dalla fine del primo triennio dalla data di concessione del contributo stesso, secondo un piano pluriennale di rientro in rate semestrali. Successivamente alla concessione delle agevolazioni, Veneto Sviluppo ha mantenuto a disposizione della Regione le risorse non utilizzate e le somme restituite dai beneficiari a valere sui prestiti agevolati concessi. Tali somme, negli anni seguenti, sono state in parte reintroitate dalla Regione e destinate, in base a vincoli stabiliti con legge regionale, al finanziamento di altre misure agevolative.

Sulla base di quanto stabilito dall’art. 6 della L.R. 39/2020, al fine di definire le disposizioni attuative della norma stessa, tenuto conto delle tipologie degli strumenti agevolativi già in essere e nell’ottica dell’utilizzo sinergico delle risorse sono state individuate due tipologie di intervento cui destinare le somme rese disponibili dalla norma in parola: il cofinanziamento di progetti di ricerca finanziati a valere sul Fondo nazionale per la Crescita Sostenibile e l’adozione di un bando per la concessione di misure di sostegno, nella forma dell’agevolazione mista del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

Per quanto riguarda la prima tipologia di intervento, si evidenzia che il Fondo speciale rotativo, istituito all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ridenominato “Fondo per la crescita sostenibile”, con l’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo e con particolare riguardo alle seguenti finalità:

  • la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
  • il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di Accordi di programma;
  • la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo azioni attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

In attuazione alla soprarichiamata normativa, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), prima con decreto 1° aprile 2015, quindi con decreto 24 maggio 2017, ha individuato negli “Accordi per l'innovazione” uno degli strumenti operativi volti a sostenere, mediante la successiva concessione di agevolazioni, un programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo presentato da un’impresa o da un organismo di ricerca, ovvero congiuntamente tra più imprese e/o organismi di ricerca.

A tal riguardo all’articolo 6, comma 2, del citato decreto 24 maggio 2017, ha disposto che “le regioni e le province autonome cofinanziano l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato per una percentuale almeno pari al 3 per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi”.

Ai fini della definizione degli Accordi per l’innovazione succitati, il MISE avvia una fase di interlocuzione con le Regioni, le Province autonome e le altre Amministrazioni pubbliche interessate, al fine di valutare la validità strategica della proposta progettuale presentata da una o più imprese e la disponibilità da parte dei citati soggetti al cofinanziamento dell’iniziativa, in misura almeno pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessivi. Il Ministero può richiedere la partecipazione in tale fase anche del Soggetto proponente. Nel caso in cui detta fase si concluda con esito positivo, si procede alla definizione e alla sottoscrizione dell’Accordo, i cui contenuti sono dettagliati all’articolo 7 del succitato decreto ministeriale 24 maggio 2017.

La Giunta regionale, con deliberazione della n. 1695 del 26 ottobre 2016, ha disposto l’avvio di un percorso finalizzato a verificare l'operatività del regolamento del Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23, rubricato “Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese” ai fini del cofinanziamento degli interventi progettuali presentati sul “Fondo per la crescita sostenibile”; finanziamenti che sono regolati con detti Accordi stipulati con il Ministero dello Sviluppo Economico, le imprese e gli enti attuatori dell’intervento e le Regioni coinvolte.

Con la deliberazione n. 336 del 21 marzo 2018, la Giunta regionale, ha quindi definito le modalità operative di utilizzo del suddetto Fondo di rotazione, finalizzando gli interventi agli “Accordi per l’innovazione” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 e agli “Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni” di cui all'articolo 9 bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 come modificato ed integrato dal decreto 8 novembre 2016.

La deliberazione n. 336/2018, in ordine al cofinanziamento regionale degli “Accordi per l’innovazione” e degli “Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni”, ha inoltre confermato l’iter amministrativo già tracciato con la succitata DGR n. 1695/2016 riguardo alla valutazione svolta dalla Regione sulle proposte presentate sul “Fondo per la crescita sostenibile” per le quali il MISE chiede la disponibilità della partecipazione regionale. La partecipazione della Regione del Veneto agli Accordi è subordinata all'acquisizione di pareri, rispettivamente, d’ordine finanziario, in merito alla sostenibilità del progetto e alla disponibilità di risorse a valere sui fondi regionali.

A Veneto Sviluppo, in qualità di soggetto gestore del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 5/2001, articolo 23 è stata affidata la gestione dei rapporti finanziari con il MISE ed Invitalia relativamente al trasferimento e al conseguente rientro delle quote di cofinanziamento regionale stabilita negli Accordi di sviluppo. La gestione di tali rapporti finanziari prevede, vista la loro complessità la stipula di un’apposita convenzione operativa che regoli i rapporti tra la Regione e il MISE, tenuto conto dei compiti assegnati alle relative società operative Invitalia, Mediocredito Centrale S.p.A e Veneto Sviluppo S.p.A. ed, inoltre, le modalità ed i tempi sia trasferimento allo Stato delle risorse destinate dalla Regione ai cofinanziamenti degli Accordi e sia alla restituzione delle stesse alla Regione, a seguito dei rientri da parte delle imprese dei prestiti agevolati loro concessi.

Con deliberazione n. 1211 del 25 agosto 2020, la Giunta regionale ha da ultimo approvato uno schema di convenzione operativa “tipo”, condiviso con il MISE, per la regolamentazione delle modalità finanziarie da utilizzare per il cofinanziamento regionale dei sopra citati Accordi. Nello schema convenzione, sottoscritta dalla Regione e dal MISE, è prevista anche una partecipazione "per presa visione" dell'atto da parte di Invitalia, del Mediocredito Centrale SpA e di Veneto Sviluppo SpA, in quanto soggetti che intervengono nell' attuazione e nella gestione degli strumenti agevolativi fornendone il supporto all'attuazione.

Tramite l’utilizzazione dei fondi disponibili sul fondo di rotazione di cui alla L.R. 5/2001 art. 23, la Regione, al 31 gennaio 2021 ha fornito la manifestazione di disponibilità al cofinanziamento di n. 16 Accordi per l’innovazione, che prevedono la partecipazione di imprese venete, per un importo complessivo di cofinanziamento regionale agevolato di euro 5.781.876,01.

Al fine di favorire la partecipazione della Regione del Veneto ad ulteriori interventi finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito delle misure attuative il “Fondo per la Crescita Sostenibile” che prevedono la compartecipazione delle Regioni, che potrebbero essere di prossima presentazione da parte di

imprese aventi unità locali situate in Veneto interessate a realizzare interventi di ricerca industriale, sviluppo

sperimentale, innovazione dei processi o dell’organizzazione, comunque di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, si propone di destinare, l’importo massimo di euro 2.000.000,00, in quota parte delle risorse destinate dall’art. 6 della legge alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39, per il cofinanziamento di progetti di imprese venete, agevolati da MISE a valere sulle tipologie di intervento dettagliate nell’Allegato A del presente provvedimento.

Tale destinazione risulta coerente con il dettato dell’art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 e con le finalità previste dall’articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994, 516, convertito in legge dalla Legge 27 ottobre 1994, n. 598.

Si propone, inoltre, di affidare a Veneto Sviluppo, in qualità di soggetto gestore del fondo ex L. 598/1994 la gestione dei rapporti finanziari con il MISE ed Invitalia, relativamente al trasferimento e al conseguente rientro delle quote di cofinanziamento regionale stabilita nei vari Accordi che verranno sottoscritti con il MISE e le imprese proponenti e di confermare l’iter amministrativo già tracciato con la sopra menzionata DGR n. 336/2018 riguardo alla valutazione svolta dalla Regione sulle proposte presentate sul “Fondo per la crescita sostenibile” per le quali il Ministero chiede la disponibilità della partecipazione regionale. Con riferimento allo schema di convenzione operativa da sottoscrivere con il MISE si propone di utilizzare, con i dovuti adattamenti, lo schema tipo approvato con la sopracitata DGR 1211/2020.

Con riferimento, infine, alle rimanenti risorse, previste dall’art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39, quantificate nell’importo di euro 8.000.000,00, se ne propone la destinazione a misure di sostegno, nella forma dell’agevolazione mista, comprendente una quota di contributo a “fondo perduto” e una quota di “finanziamento agevolato” da destinare alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e da erogare sulla base di un bando; in conformità a quanto espressamente indicato dall’art. 6 della L.R. 39/2020 i beneficiari di tali misure di sostegno saranno i liberi professionisti, comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti disciplinate dalla normativa nazionale vigente, e le imprese.

Anche tale destinazione risulta coerente con il dettato dell’art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 e con le finalità previste dall’articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994, 516, convertito in legge dalla Legge 27 ottobre 1994, n. 598.

Il bando di cui sopra si inserisce, infatti, nell’ambito del piano “Ora, Veneto!”, ossia il complesso degli interventi economici posti in essere dall’Amministrazione regionale per traghettare il Veneto verso la ripresa economica conseguente all’emergenza sanitaria. Viene pertanto aggiunta una nuova misura agevolativa destinata non solo alle imprese venete, ma a sostegno dei liberi professionisti impegnati in attività di ricerca e innovazione.

Considerata la crisi economica conseguente alla pandemia da virus “COVID-19”, il bando è volto a sostenere la ripresa, attraverso interventi di ricerca e sviluppo, del tessuto imprenditoriale e delle competenze delle imprese e dei liberi professionisti veneti, comprese le associazioni professionali. Come nel dettaglio riportato nell’ Allegato A, con specifico riferimento alle imprese sarà data priorità alle tematiche della ricerca applicata e d’innovazione dei processi e dell’organizzazione, con particolare riferimento alle priorità di sviluppo definite dalla “Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione in ambito di Specializzazione Intelligente - RIS3 Veneto” e agli investimenti nei beni di “Industria 4.0” e alle macroaree strategiche per lo Sviluppo Sostenibile del Veneto della “Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile” approvata con DCR n. 80 del 20 luglio 2020.

Per il finanziamento degli interventi progettuali presentati dai liberi professionisti è prevista una riserva massima del 30% dello stanziamento del bando. Sulla base di tale riserva sarà dunque approvata una graduatoria di finanziamento specifica sulla base dei progetti presentati dai liberi professionisti. Si precisa, pertanto, che gli interventi saranno selezionati sulla base di una procedura valutativa in conformità alle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Le agevolazioni saranno concesse applicando il nuovo regime temporaneo, cosiddetto “Temporary Framework”, definito dalla Commissione dell’UE per far fronte alla situazione emergenziale derivante dalla pandemia. Nello specifico, gli aiuti saranno concessi applicando la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 e s.m.i. “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19”, paragrafo 3.1 “Aiuti di importo limitato”.

Come sopra indicato, le agevolazioni saranno concesse in forma mista. L’intervento delle due componenti, contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato, prescinde dalle specifiche tipologie di spesa ammissibile, come riepilogato in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante del presente atto.

Le spese ammissibili comprendono le categorie tipicamente previste nei casi di finanziamento a progetti di R&S e di innovazione (personale tecnico dipendente, consulenze esterne di carattere tecnico-scientifico, acquisizione di brevetti e altre conoscenze, spese d’investimento in beni strumentali funzionali all’innovazione, ammortamenti di beni strumentali e costi di esercizio in quota parte d’uso e limitatamente al periodo di realizzazione degli interventi).

Gli interventi dovranno essere svolti nel periodo massimo di 18 mesi. In conformità con quanto già previsto dall’articolo 6 del “Collegato alla legge regionale di stabilità 2021”, Veneto Sviluppo Spa gestirà le risorse di cui trattasi, nelle forme previste dal presente atto, senza ulteriori oneri a carico della Regione.

In particolare la Veneto Sviluppo Spa è incaricata della gestione amministrativa e contabile del bando, che comprende le fasi di ammissione alle agevolazioni e di successiva verifica degli interventi finanziati, e del pagamento dei contributi concessi; la valutazione tecnica delle domande di agevolazione sarà a cura dell’Amministrazione regionale, di Veneto Sviluppo e di Veneto Innovazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 6, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39;

VISTI i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 651/2014;

VISTE le Comunicazioni (UE) 2014/C 198/01, 2020/1863, 2020/2215, 2020/3156, 2020/4509 e 2020/7127;

VISTE le leggi 7 agosto 1990, n. 241, articoli 12 e 15 e 17 febbraio 1982, n. 46;

VISTE le leggi 27 ottobre 1994, n. 598, 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTI i decreti-legislativi 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i. e n. 123 e s.m.i.;

VISTE le leggi regionali 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23, 12 dicembre 2003, n. 40, articolo 57, 18 maggio 2007, n. 9, 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2;

VISTI i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 14 febbraio 2014, 9 dicembre 2014 e s.m.i, 1° aprile 2015, 9 giugno 2015, 1° giugno 2016, 24 maggio 2017, 5 marzo 2018 e 11 giugno 2020;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1020 del 17 giugno 2014, n. 216 del 28 febbraio 2017, n. 1695 del 26 ottobre 2016, n. 336 del 21 marzo 2018, n. 605 del 14 maggio 2019, n. 837 del 19 giugno 2019 e n. 1211 del 25 agosto 2020;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 11 del 24 febbraio 2021;

VISTO il parere favorevole della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 11 marzo 2021 relativamente alla Deliberazione della Giunta regionale n. 11/CR del 24 febbraio 2021.

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. di dare attuazione alla disposizione di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39, “Collegato alla legge regionale di stabilità 2021”, destinando la somma disponibile, pari ad euro 10.000.000,00, alla realizzazione dei seguenti interventi:
    • cofinanziamento, per l’importo massimo di euro 2.000.000,00, di interventi, riportati in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, realizzati da imprese venete ed oggetto di agevolazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito delle misure attuative il “Fondo per la Crescita Sostenibile” che prevedono la compartecipazione delle Regioni;
    • emanazione, per l’importo residuo delle risorse disponibili, di un bando agevolativo, per interventi a sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, a favore di imprese di micro, piccola, media, grande dimensione e di liberi professionisti, in base alle specifiche tecniche riportate nel sopra citato Allegato A del presente provvedimento;
  3. di dare atto che la copertura finanziaria degli interventi riportati al punto 2, è garantita, come descritto nelle premesse, dai fondi regionali, depositati presso la società Veneto Sviluppo Spa, di cui al decreto legge 29 agosto 1994, 516, convertito dalla Legge 27 ottobre 1994, n. 598;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_334_21_AllegatoA_444487.pdf

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