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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 46 del 06 aprile 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 318 del 18 marzo 2021

Definizione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - destinato al processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e valorizzazione tariffa della Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) ex art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9 (DGR 1966/2016).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono ridefiniti i criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - destinato al processo di superamento degli  ospedali psichiatrici giudiziari e la tariffa della Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il DPCM 1° Aprile 2008 ha previsto il trasferimento dall’Amministrazione Penitenziaria alle Regioni delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria. Il suddetto trasferimento interessa anche gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), come illustrato dalle “Linee di indirizzo per gli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Casa di Cura e Custodia” di cui all’Allegato C del predetto DPCM.

La legge 17 febbraio 2012 n. 9 di conversione del Decreto Legge 22 dicembre 2011 n. 211, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2012, recante: “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri” e in particolare l’articolo 3-ter dal titolo “Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” ha stabilito che a far data dalla definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie denominate Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza – REMS - fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico sul territorio dai Dipartimenti di Salute Mentale.

In tale struttura possono essere ricoverati soltanto pazienti autori di reato affetti da gravi disturbi mentali quali disturbi dello spettro psicotico o depressivi maggiori o disturbi gravi della personalità (Cass., S.U. Pen., 9163/2005), eventualmente in comorbidità con altri disturbi, che si sono espressi sul piano funzionale in reati sintomo e che manifestano un effettivo bisogno di cure psichiatriche a elevata intensità.

Lo stesso art.  3-ter ha previsto uno specifico stanziamento per concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, in deroga alla normativa nazionale in materia di contenimento della spesa del personale.

Le Regioni hanno pertanto beneficiato, a valere dal fondo sanitario nazionale anno 2012, di finanziamenti vincolati, approvati dalla Conferenza Unificata. 

Per quanto riguarda le sole assegnazioni relative agli anni 2012 e 2013, le Intese della Conferenza Unificata, hanno previsto la presentazione di programmi regionali esplicativi degli interventi da realizzare per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

La Regione del Veneto, con DGR n. 527/2014 e DGR n. 1790/2015  ha approvato i programmi ai sensi della normativa suddetta vincolandoli al pagamento delle rette di pazienti psichiatrici autori di reato presso strutture private accreditate residenziali o semiresidenziali in misura di sicurezza non detentiva in considerazione della necessità di dare maggiore sostegno ai Dipartimenti di Salute Mentale nella presa in carico di questi pazienti incentivando il percorso di dimissione degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Con recenti provvedimenti giuntali DGR n. 208/2020 e n. 210/2020 sono stati incrementati i posti letto residenziali della rete regionale per  pazienti psichiatrici autori di reato in misura di sicurezza detentiva e non detentiva.

Inoltre, il provvedimento DGR 210/2020 ha previsto l’attivazione di una struttura sanitaria sperimentale residenziale idonea per l' applicazione della libertà vigilata "residenziale" (art. 228 cp), ovvero per gli arresti domiciliari in luogo di cura (art. 284 cpp) per pazienti psichiatrici autori di reato, finalizzata a garantire, laddove necessario, un adeguato approfondimento giuridico-forense per supportare le decisioni della magistratura competente e stabilito che le spese sanitarie generate dagli inserimenti in tale struttura  saranno a carico del fondo nazionale vincolato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari nella misura definita in sede di riparto.

Le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, a valere sul fondo nazionale destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari,  devono essere erogate dalle  strutture accreditate in quanto eseguite per  conto  del servizio  sanitario  regionale  nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza e sono imputate per la quota parte relativa ai Dipartimenti di Salute Mentale. L'accreditamento istituzionale concorrere infatti al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale,  garantendo  ai  cittadini  adeguati  livelli quantitativi e qualitativi  delle  prestazioni  erogate  per  conto  ed a carico del servizio  sanitario  nazionale.

In tale contesto, visto anche l’ampliamento della rete di offerta per il trattamento dei pazienti psichiatrici autori di reato si ritiene opportuna una riformulazione delle modalità di riparto del fondo summenzionato tralasciando il solo rimborso delle rette e proponendo i seguenti criteri  a valere dal fondo nazionale vincolato anno 2020:

  • Una quota del 20%  parametrata sulla popolazione maggiorenne residente nel territorio aziendale con riferimento all’anno precedente il riparto;
  • La restante  quota (80%) parametrata sul numero medio di pazienti in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale in misura di sicurezza non detentiva inseriti in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali con riferimento al quadriennio precedente il riparto.

Resta inteso che tali criteri potranno essere ulteriormente riconsiderati ad operatività della struttura sanitaria sperimentale residenziale idonea per l'applicazione della libertà vigilata "residenziale" (art. 228 cp), ovvero per gli arresti domiciliari in luogo di cura (art. 284 cpp) per pazienti psichiatrici autori di reato di cui alla DGR n. 210 del 18 febbraio 2020.

La ripartizione del fondo oggetto del presente provvedimento avverrà con decreti del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria-LEA e potrà prevedere anche assegnazioni parziali, sulla base della quota di finanziamento dell’anno precedente, in modo da dare certezza di risorse alle Aziende Ulss per una efficacie ed efficiente programmazione aziendale. Resta inteso che l’effettiva liquidazione delle somme alle Aziende Ulss per il tramite di Azienda Zero sarà  disposta successivamente all’incasso.

Per quanto attiene, nello specifico, alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive per pazienti psichiatrici autori di reato queste vengono attuate, come previsto dalla legge 17 febbraio 2012 n. 9 di conversione del Decreto Legge 22 dicembre 2011 n. 211, nella Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

Nella Regione del Veneto in data 20 gennaio 2016 è stata attivata la REMS provvisoria da 16 posti letto presso l’ala est del Centro Sanitario Polifunzionale “Stellini” di Nogara (VR) dell’allora Azienda Ulss 21 ora Azienda Ulss 9 Scaligera. A far data dal 27 giugno 2016 sono stati attivati ulteriori 20 posti letto. Dal mese di dicembre 2016 sono funzionanti complessivi 40 posti letto della REMS provvisoria/prodromica.

La DGR 1966/2016 ha disposto l’applicazione, a fronte del piano finanziario redatto dalla Azienda Ulss per complessivi costi di gestione pari a 4.175.467 euro, con decorrenza 1° gennaio 2017, di una retta pro-capite giornaliera per la degenza in REMS di euro 290, a carico delle aziende sanitarie di residenza dei pazienti internati, alla quale si aggiunge un finanziamento a funzione di euro 400.000, disposto con i provvedimenti giuntali annuali di assegnazione delle risorse per l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), con la possibilità, sempre con medesimi atti giuntali, di successivi aggiornamenti in ragione di stime più attendibili.

La retta è stata elaborata da una apposita Commissione tecnica partendo da previsioni di spesa in considerazione della unicità di tale unità di offerta nel panorama nazionale. Nel documento tecnico, allegato alla DGR sopra menzionata, la Commissione evidenzia l’opportunità di una rivalutazione della retta sulla base dei costi reali per detta struttura.

Pertanto, dopo il primo triennio di attività (2017-2019), non è stato preso in considerazione l’anno 2020 in quanto caratterizzato dalla peculiarità legata alla pandemia causata da COVID-19, si è ritenuto opportuno, come  evidenziato dalla citata Commissione, effettuare un approfondimento e valutazione sui costi di gestione reali, con il supporto tecnico di Azienda Zero.

Con nota prot. n. 25307 del 2 novembre 2020 Azienda Zero ha comunicato all’Area Sanità e Sociale l’esito dell’analisi effettuata, agli atti della U.O. Salute Mentale e sanità penitenziaria, da cui si evidenziano costi specifici della produzione pari a 3.216.633 euro e che, operando un ribaltamento dei costi generali amministrativi di azienda sulla base della stessa modalità di ripartizione utilizzata nella DGR 1966/2016 ovvero pari al 5,1% dei “costi specifici di produzione”, si ottiene un costo pieno medio utente/die pari a 257 euro, parametrato su un tasso di occupazione del 90%. La rivalutazione tariffaria, condotta in funzione di quanto suesposto, non determina allo stato attuale modifiche dello standard strutturale e organizzativo di detta unità di offerta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il DPCM 1 Aprile 2008;

VISTA 1a legge 17 febbraio 2012; n. 9;

VISTA la legge 30 maggio 2014, n. 81;

VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR 1966 del 6 dicembre 2016;

VISTA la DGR 208 del 18 febbraio 2020;

VISTA la DGR 210 del 18 febbraio 2020.

 

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire le modalità di riparto del fondo nazionale vincolato definendo una percentuale pari al 20% in rapporto alla popolazione maggiorenne  residente nel territorio aziendale con riferimento all’anno precedente il riparto e  la restante quota (80%) in rapporto al numero medio di pazienti in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale in misura di sicurezza non detentiva inseriti in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali con riferimento al quadriennio precedente il riparto a valere dal fondo nazionale vincolato anno 2020;
  3. di determinare in euro 257,00 la tariffa giornaliera di degenza in REMS con decorrenza dal 1 Gennaio 2021;
  4. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione Programmazione Sanitaria-LEA;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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