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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 43 del 30 marzo 2021


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 297 del 16 marzo 2021

Destinazione delle risorse da assegnare, per l'anno 2021, a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si destinano le risorse da assegnare alle scuole dell’infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto per l’anno 2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’attuale assetto normativo affida molteplici compiti alla Regione in materia di prestazioni pubbliche dirette a soddisfare bisogni primari ed essenziali della cittadinanza e, in particolare, della famiglia.

Nello specifico, la Regione del Veneto promuove e sostiene:

  • i servizi rivolti alla prima infanzia, al fine di assicurare alla famiglia un sostegno adeguato e consentire l’accesso della donna nel mondo del lavoro, attraverso il riconoscimento di contributi per la gestione di tali servizi rivolti alla fascia d’età 0-3 anni, ai sensi delle LL.RR. nn. 32/1990 e 2/2006 e secondo gli indirizzi del D.Lgs. n. 65/2017;
  • le scuole dell’infanzia non statali, riconoscendone la funzione sociale svolta sul proprio territorio, mediante l’erogazione di contributi destinati alla conservazione e alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi ed all’acquisto di materiale didattico e d’uso, ai sensi della L.R. n. 23/1980.

Stante la centralità delle politiche a sostegno della famiglia, ribadite anche a livello nazionale dal “Piano di

azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione

per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni”, per l’anno 2020, approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 18 giugno 2020 e recepito con DGR n. 912 del 9 luglio 2020, risulta necessario garantire l’erogazione delle prestazioni precitate, in continuità con gli interventi operati negli anni precedenti.

Con il presente provvedimento si individuano perciò le disponibilità presenti nel Bilancio regionale di previsione per l’anno 2021 per dare seguito ai necessari e conseguenti atti di spesa.

Per quanto attiene il finanziamento dei servizi previsti dalla L.R. n. 32/1990, risulta disponibile un fondo di euro 15.500.000,00, di risorse regionali stanziate nel capitolo di spesa n. 100012 recante “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)”. Inoltre, è proposta la destinazione di ulteriori risorse, pari a euro 1.000.000,00 stanziate nel capitolo di spesa n. 102039 denominato “Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per l'infanzia - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)”, derivanti dalla assegnazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) dell’esercizio 2020, oggetto di variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 di cui alla DGR n. 216 del 2 marzo 2021 (BIL 010).

Nel corso del 2020, in seguito all’emergenza Covid-19, i servizi alla prima infanzia sono rimasti chiusi in osservanza dei diversi  DPCM e delle Ordinanze Regionali, per un periodo molto lungo e comunque non erano funzionanti nei mesi estivi. Pertanto, visti i criteri di riparto del contributo gestione nidi, applicati dal 2000 ed approvati con DGR n. 3316/2000 ai sensi della L.R. n. 32/1990, L.R. n. 22/2002, L.R. n. 2/2006,  si propone, limitatamente all’anno in corso,  di suddividere la quota dello  0,10,  prevista per i servizi a regime, relativamente ai giorni di apertura del servizio nei mesi di luglio e agosto, alle restanti percentuali di riparto con l’esito seguente:

Criteri servizi a regime così modificati:

  • 0,56 in relazione ai bambini frequentanti nel corso dell’anno
  • 0,22 sulla base dei bambini iscritti nel corso dell’anno
  • 0,22 sulla base dei giorni di apertura del servizio nel corso dell’anno

Criteri servizi a part-time (< 5 ore):

  • il conteggio dei bambini iscritti e frequentanti sotto le n. 5 ore giornaliere è pari al 70% di quello degli iscritti e frequentanti a tempo pieno

Criteri servizi avviati da maggio 2020:

  • anno 2020 dalla data di riconoscimento in conto gestione da parte della Regione, euro 103,29 mensili per ogni bambino iscritto per i mesi di effettiva apertura del servizio
  • anno 2021: gli stessi criteri dei servizi a regime

Criteri servizi avviati da gennaio ad aprile 2021:

  • euro 103,29  mensili per ogni bambino iscritto per i mesi riconosciuti.

Con riferimento alle prestazioni previste dalla L.R. n. 23/1980 risulta inoltre disponibile l’importo di euro 15.500.000,00=, stanziato sul capitolo di spesa n. 100012 recante “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)”, di cui euro 2.000.000,00 da destinare quale quota per l’onere derivante dall’assunzione degli insegnanti di sostegno titolati, a carico della scuola per un impegno orario al di sopra delle 5 ore settimanali.

I criteri fino ad ora adottati e tuttora da adottarsi per l’assegnazione del contributo alle scuole sono gli stessi definiti con la DGR n. 3316 del 13/10/2000, riproposti nella C.R. n. 68 del 29/06/2001 ed approvati con DGR n. 2501 del 21/09/2001, di seguito dettagliati:

  • 50% del Fondo destinato alle scuole dell’infanzia non statali, assegnato in base al numero di sezioni autorizzate e funzionanti in base ad un parametro che aumenta all'aumentare del numero di sezioni
  • Scuole con 1 sezione                parametro = 1
  • Scuole con 2 sezioni                 parametro = 1,12
  • Scuole con 3 sezioni                 parametro = 1,31
  • Scuole con 4 sezioni                 parametro = 1,57
  • Scuole con 5 sezioni                 parametro = 1,88
  • Scuole con 6 sezioni                 parametro = 2,16
  • Scuole con 7 sezioni                 parametro = 2,4
  • Scuole con 8 sezioni                 parametro = 2,61
  • Scuole con 9 sezioni                 parametro = 2,94
  • Scuole con 10 e più sezioni      parametro = 3
  • 50% del Fondo, assegnato sulla base del  numero di bambini frequentanti, dichiarati dalle stesse Scuole dell’infanzia, individuando 4 classi:
  • fino a n. 20 bambini;
  • da n. 21 a n. 40 bambini;
  • da n. 41 a n. 60 bambini;
  • oltre i 60 bambini.

La legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 ha istituito l'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e all’art. 2 “Funzioni dell’Azienda Zero”, elenca le funzioni spettanti ad Azienda Zero dalla lett. a) alla lett. f), e il co. 1 dell’art. 23 della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018 ha introdotto altre funzioni dopo la lettera f), in particolare la lettera f bis) ove è prevista “l’esecuzione dei pagamenti afferenti alle politiche sociali della Regione, fatte salve le prerogative della Giunta e del Consiglio regionale in materia di programmazione, previo trasferimento ad Azienda Zero delle relative risorse regionali”.

Come già disposto con DGR n. 158 del 14 febbraio 2020, si propone di incaricare Azienda Zero per la fase dell’erogazione delle somme assegnate per l’anno 2021 ai beneficiari di cui alle LL.RR. n. 23/1980 e n. 32/1990 sulla base della trasmissione, da parte della competente Direzione Servizi Sociali, dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui alle Leggi su menzionate, dei relativi dati anagrafici e fiscali e delle somme assegnate per l’anno 2021. Ad Azienda Zero competeranno altresì gli adempimenti connessi al pagamento, ossia verifica Equitalia e adempimenti fiscali relativi alle ritenute da applicare.

Per quanto innanzi esposto si determina in complessivi euro 32.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore delle scuole dell’infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti, da erogare per il tramite di Azienda Zero, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della struttura competente o suo delegato, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati:

  • per euro 31.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 100012 con oggetto “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. i, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)”, del Bilancio regionale di previsione 2021-2023, entro il corrente esercizio, per l’importo di euro 15.500.000,00 finalizzato al finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n. 32/1990 e per l’importo di euro 15.500.000,00 finalizzato agli interventi di cui alla L.R. n. 23/1980;
  • per euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 102039 denominato “Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per l'infanzia - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)”, entro il corrente esercizio, finalizzato al finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n. 32/1990, derivante dalla assegnazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) dell’esercizio 2020, oggetto di variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 di cui alla DGR n. 216 del 2 marzo 2021 (BIL 010).

La Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati i capitoli di spesa citati, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza. La stessa Direzione o la Unità Organizzativa delegata sono incaricate dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D. Lgs. n. 65/2017; il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n.118/2001;

Vista la L.R. n. 23/1980; la L.R. n. 32/1990; la L.R. n. 39/2001; la L.R. n. 22/2002; la L.R. n. 2/2006; la L.R. n. 19/2016 e la L.R. n. 41/2020;

Visto l’art.2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Vista la DGR n. 3316 del 13/10/2000; la DGR n. 158 del 14/2/2020; la DGR n. 912 del 9/7/2020; la DGR n. 30 del 19/1/2021 e la DGR n. 216 del 2/3/2021;

delibera

  1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
  1. di approvare, limitatamente all’anno in corso e come nelle premesse esplicitato, le percentuali di riparto per i servizi alla prima infanzia a regime nella seguente misura:

           Criteri servizi a regime:

  • 0,56 in relazione ai bambini frequentanti nel corso dell’anno
  • 0,22 sulla base dei bambini iscritti nel corso dell’anno
  • 0,22 sulla base dei giorni di apertura del servizio nel corso dell’anno
  1. di individuare negli stanziamenti esplicitati al successivo punto 4. le risorse da assegnare, in attuazione delle Leggi Regionali n. 23/1980 e n. 32/1990, rispettivamente alle scuole dell’infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto per l’anno 2021;
  1. di determinare in euro 32.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore delle scuole dell’infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti, da erogare per il tramite di Azienda Zero, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della struttura competente o suo delegato, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati:
  • per euro 31.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 100012 con oggetto “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. i, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)”, del Bilancio regionale di previsione 2021-2023, entro il corrente esercizio, per l’importo di euro 15.500.000,00 finalizzato al finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n. 32/1990 e per l’importo di euro 15.500.000,00 finalizzato agli interventi di cui alla L.R. n. 23/1980;
  • per euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 102039 denominato “Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per l'infanzia - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)”, entro il corrente esercizio, finalizzato al finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n. 32/1990, derivante dalla assegnazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) dell’esercizio 2020, oggetto di variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 di cui alla DGR n. 216 del 2 marzo 2021 (BIL 010);
  1. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è sono stati assegnati i capitoli di spesa citati, ha attestato che gli stessi presentano sufficiente capienza;
  1. di incaricare il Direttore della struttura competente o suo delegato dell’esecuzione del presente atto ivi compresi i provvedimenti necessari all’individuazione dei soggetti beneficiari della L.R. n. 32/1990 e L.R. n. 23/1980, della  quantificazione delle  rispettive spettanze,  nonché  a  provvedere  al riparto delle somme di cui al punto 4. in coerenza con i criteri in premessa descritti;
  1. di delegare all’Azienda Zero per la fase dell’erogazione dei predetti contributi, relativi all’anno 2021, ai soggetti beneficiari di cui al punto 4;
  1. di dare atto che la spesa prevista con il presente atto non ha natura di debito commerciale;
  1. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dall’avvenuta conoscenza, fatte salve diverse determinazioni da parte degli interessati;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  1. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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