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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 296 del 16 marzo 2021
Criteri di presentazione delle domande per il riconoscimento del finanziamento in conto gestione ai servizi prima infanzia ai sensi della L.R. n. 32/1990.
Con il presente provvedimento vengono indicati i criteri per le domande di riconoscimento del contributo in conto gestione per i servizi educativi alla prima infanzia, già accreditati ai sensi della L.R. n. 22/2002, ma non finanziati dalla L.R. n. 32/1990.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge Regionale n. 32/1990 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi alla prima infanzia: Asili Nido e Servizi Innovativi” e la Legge n. 448/2001, art. 70, definiscono alcune tipologie di servizi destinati ad accogliere i bambini fino ai tre anni d'età e prevedono la possibilità che per la loro costituzione la Regione valuti l’opportunità di contribuire alla realizzazione, sia per quanto riguarda l’aspetto strutturale che per quanto riguarda quello gestionale.
Per entrambi gli aspetti la Regione è chiamata ad esprimersi rispetto al valore della progettualità, che deve possedere specifici requisiti in rapporto al territorio presso il quale sorge il servizio, in base alla popolazione alla quale è destinato, nonché in relazione ai principi educativi specifici della fascia d’età prima infanzia.
A fronte di una aumentata disponibilità in termini numerici di tale tipologia di servizi, si è contemporaneamente registrato un ampliamento della richiesta dei medesimi; aumento che si giustifica da una parte per la loro crescita di qualità, dall’altra per la maggiore richiesta di presenza dei genitori nel mondo del lavoro.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 le Regioni hanno il compito di programmare e sviluppare il sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all’art. 8 del suddetto Decreto Legislativo, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale.
L’offerta di servizi predisposti per i bambini piccoli garantisce un allestimento ambientale e una attenzione alle loro esigenze di cura ed educative, ambedue requisiti fondamentali nella società attuale che per lo più è organizzata sulle priorità dettate dagli adulti. L’estensione nel territorio regionale dei servizi per l'infanzia, pur presentando caratterizzazioni differenti, consente di soddisfare la molteplicità dei bisogni dei bambini, delle famiglie e delle comunità locali.
Per tali motivi si rende oggi necessario dare agli Enti che gestiscono un servizio alla prima infanzia già autorizzato e accreditato ai sensi della L.R. n. 22/2002, ma non sostenuti finanziariamente, la facoltà di presentare domanda per poter usufruire del contributo in conto gestione derivante dalla L.R. n. 32/1990.
Il presente provvedimento è quindi rivolto a quei servizi alla prima infanzia che non risultano beneficiari del sostegno finanziario annuale ai sensi della L.R. n. 32/1990.
Le considerazioni di cui sopra inducono a creare le condizioni affinché gli Enti quali le Amministrazioni Comunali, gli Enti pubblici o quelli privati, le cooperative, presentino alla Regione del Veneto la domanda per il finanziamento di servizi già attivi, autorizzati e accreditati sul territorio alla data del 31 dicembre 2020, che al momento non hanno un sostegno economico regionale.
La Regione del Veneto, per ottimizzare le risorse, si riserva di valutare, in relazione ai nuovi servizi per la prima infanzia, l’onere finanziario e quello gestionale in rapporto alla presenza di altri servizi nel medesimo ambito territoriale.
Ai sensi della L. n. 328/2000, art. 1 comma 5, tutti i soggetti pubblici o privati che gestiscono servizi e strutture sociali devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 22/2002 - che disciplina i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle strutture sociali a gestione pubblica o privata - e dalla DGR n. 84 del 16.01.2007 che ha approvato i requisiti e i criteri standard per le strutture socio-sanitarie e sociali.
Gli enti titolari dei servizi prima infanzia possono essere sia soggetti pubblici che soggetti privati.
Per la richiesta del finanziamento, il richiedente dovrà utilizzare il modello di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, corredato di tutti i documenti richiesti.
A partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, sarà possibile l’inoltro della domanda, che dovrà avvenire tramite pec al seguente indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, entro il 30 aprile 2021, come previsto dalla L.R. n. 32/1990. Nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda nuovo servizio da finanziare con L.R. n. 32/1990”.
In fase di valutazione, potrà essere richiesta eventuale documentazione integrativa.
Con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Servizi Sociali, o suo delegato, sarà approvato l’elenco delle domande ammissibili al finanziamento. Il riconoscimento del contributo in conto gestione decorrerà dal 1° gennaio 2021 e sarà calcolato, tenendo conto della data del primo certificato di accreditamento nel caso in cui sia stato rilasciato nel corso dell’anno 2020, con i criteri applicati ai nuovi servizi, ovvero euro 103,29 per bambino iscritto per i mesi di effettiva apertura del servizio nel corso del 2020, ai sensi della DGR n. 3316/2000.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
delibera
(seguono allegati)
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