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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 02 marzo 2021
Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione.
La proposta riguarda l’approvazione di misure straordinarie per la qualità dell’aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della direttiva 2008/50/ce.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 10 novembre 2020 ha dichiarato che l’Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all’obbligo sancito dal combinato disposto dell’articolo 13 e dell’allegato XI della direttiva 2008/50 nonché all’obbligo previsto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell’aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile.
Giova ricordare che l’obiettivo della direttiva 2008/50/CE è di mantenere e migliorare lo stato della qualità dell’aria per salvaguardare la salute della popolazione, della vegetazione e degli ecosistemi nel loro complesso. Pertanto, nel rispetto delle finalità della direttiva medesima risulta fondamentale l’individuazione e l’attuazione di misure efficaci per la riduzione delle emissioni.
Per quanto riguarda la Regione del Veneto, le zone interessate dalla procedura di infrazione sono le seguenti : IT0508 “Agglomerato Venezia”, IT0509 “Agglomerato Treviso”, IT0510 “Agglomerato Padova”, IT0511 “Agglomerato Vicenza”, IT0512 “Agglomerato Verona”, IT0513 “Pianura e Capoluogo Bassa Pianura”, IT0514 “Bassa Pianura e Colli”.
Relativamente al ricorso depositato presso la Corte di Giustizia europea (di seguito Corte), l’Amministrazione regionale con nota prot. n. 472251 del 20.11.2018 ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare le risposte puntuali ai rilievi della Commissione europea (di seguito Commissione) per la predisposizione della memoria da parte dell’Avvocatura dello Stato. Successivamente con nota prot. n. 258561 del 20.06.2019 è stata comunicata all’Avvocatura medesima la risposta alla replica della Commissione.
A tal proposito è opportuno dare conto che la Regione nell’ambito del contenzioso in parola non ha avuto la possibilità di interloquire con la Commissione e la Corte di giustizia nonostante questo fosse uno degli impegni assunti dal governo con la sottoscrizione dell’Accordo bacino padano, non risultando così agevolata la piena comprensione delle dimensioni del problema da parte delle istituzioni europee.
Con la citata sentenza, adottata ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, la Corte ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti:
Nell’accogliere il ricorso della Commissione, la Corte ha quindi respinto gli argomenti difensivi dedotti dalla Repubblica italiana. Al riguardo, giova evidenziare che, per quanto riguarda il primo addebito, la Corte ha affermato che:
E’ opportuno rilevare che nel dispositivo della sentenza emessa ex art 258 TFUE, la Corte ha accertato che dal 2008 al 2017, l’Italia ha superato in maniera sistematica e continua i valori limite fissati per il PM10 e che il superamento è tuttora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell’Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola accordando di regola due mesi di tempo, a partire dalla data della sentenza e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora ai sensi dell’art. 260 par. 2 TFUE.
Infatti dopo l’adozione di una messa in mora, ove lo Stato membro non adotti i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza in questione, la Commissione può deferirlo direttamente al giudizio della Corte e chiedere il pagamento di sanzioni pecuniarie (una somma forfettaria e una penalità di mora).
A tal proposito in data 15.12.2020 è pervenuta al protocollo regionale n. 532548 la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la quale comunica che la Commissione europea ha chiesto alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea di trasmettere entro due mesi dalla sentenza la seguente documentazione:
oltre la redazione di una relazione secondo il modello indicato dal Ministero medesimo.
La documentazione che l’Italia invierà in riscontro a tale richiesta consentirà alla Commissione di accertare l’effettivo adempimento della sentenza della Corte e quindi di valutare la sussistenza o meno del presupposto per la proposizione di un altro ricorso per l’applicazione di sanzioni pecuniarie.
Per il calcolo della sanzione pecuniaria (quota fissa - una tantum e quota giornaliera), sarà determinante il “coefficiente di gravità” correlato in particolare agli effetti dannosi sulla salute umana e sull’ambiente, soprattutto per il perdurare della violazione dei limiti. Il pagamento della sanzione che in prima approssimazione potrebbe gravare sul Veneto per un importo stimato di circa 400-600 milioni di euro non esime l’Amministrazione dal porre in essere le azioni di risanamento necessarie fino al conseguimento del rispetto dei valori limite – risultato quest’ultimo che potrà interrompere l’applicazione della sanzione giornaliera.
Va inoltre segnalato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell’art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna.
L’azione di rivalsa può essere esercitata anche compensando con i trasferimenti da effettuare da parte dello stato in favore delle amministrazioni responsabili dell’infrazione, ovvero nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell’Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e degli altri fondi strutturali.
Le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, nelle quali ricadano le aree di maggiore superamento degli inquinanti atmosferici determinato dalle particolari condizioni orografiche e meteo climatiche, da anni hanno posto in atto misure e Piani della qualità dell’aria di rilevante impegno economico e sociale con l’obbiettivo di rientrare nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal proposito si evidenzia che la Regione del Veneto nell’ultimo quinquennio ha attivato misure per il risanamento dell’atmosfera previste dal Piano Regionale per la Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 90/20016) e dal Nuovo accordo di bacino padano (approvato con DGR n. 836/2017) per un importo di euro 1.253.079.000,00.
Nel corso degli anni, le suddette Regioni hanno definito e coordinato un insieme di azioni comuni attraverso le sottoscrizioni di numerosi Accordi con Amministrazioni statali (sottoscritti negli anni 2005, 2007, 2013, 2017) e portato anche all’attenzione della Presidenza del Consiglio il tema del miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano attraverso specifiche richieste dei Presidenti delle Regioni medesime.
Inoltre, il 4 giugno 2019 in occasione del “Clean Air Dialogue” svoltosi a Torino, il Governo ha sottoscritto il Protocollo di Intesa che istituisce “Il Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria” che ad oggi non ha trovato attuazione.
E’ opportuno sottolineare che l’amministrazione regionale, nel valutare l’importanza del rispetto della direttiva 2008/50/CE e delle normative nazionali per le possibili ricadute sulla salute dei cittadini, ha ritenuto di rendere partecipe la Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria alle attività del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), organismo previsto dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (presieduto dall’Assessore all’ambiente – clima - protezione civile – dissesto idrogeologico, su delega del presidente della Giunta Presidente Regionale i cui componenti sono i Presidenti delle province, dai Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle città metropolitane),
Considerato che per il contenimento delle principali fonti emissive degli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla direttiva, sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli posti in atto, le Regioni nel confermare la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano hanno individuato un ulteriore “Piano straordinario per la qualità dell’aria“ che si allega (All. A) al fine di ridurre, in esecuzione della sentenza, nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale di particolato al di sotto dei valori limite.
Detto Piano considera prioritario intervenire sui fattori che determinano il superamento dei valori limite giornalieri del PM10 oggetto della sentenza ed in particolare nei settori delle combustioni di biomassa legnosa degli apparecchi di riscaldamento domestico, dei trasporti pubblici, dei veicoli diesel, delle attività zootecniche e degli spandimenti di reflui zootecnici per l’emissione di ammoniaca (precursore della formazione di polveri sottili cosiddette secondarie). Al fine di conseguire il raggiungimento dei valori stabiliti dalla direttiva secondo i dati rilevati nell’ambito del Progetto “Prepair” (Po Regions Engaged to Policies of AIR) è necessario ridurre le emissioni di PM10 primario derivante dalla combustione di biomasse del 38%, degli ossidi di azoto derivanti dai trasporti del 39% e di ammoniaca derivante dalle attività agricole del 22%. E’ opportuno ricordare che il suddetto Progetto “Life”, al quale partecipa anche la Regione del Veneto, persegue l’obiettivo di implementare le misure previste dai piani regionali della qualità dell’aria e dall’accordo di bacino padano al fine di rafforzare la sostenibilità e la durata nel tempo dei risultati.
La Regione del Veneto, nel condividere a livello tecnico con le Amministrazioni regionali del bacino padano, le misure individuate - come dettagliate nel citato Allegato A, nel corso degli incontri del 4 gennaio svoltosi tra i Presidenti e del 5 gennaio 2021 svoltosi tra i Direttori, considerato che il complesso delle misure da porre in essere riguarda l’interazione tra le diverse politiche regionali ed in particolare Agricoltura, Infrastrutture e Trasporti, Energia e Ambiente, ha ritenuto necessario coinvolgere le varie strutture regionali competenti per materia: Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico–Venatoria per la programmazione degli interventi inerenti la copertura delle vasche di stoccaggio dei reflui, il divieto di spandimento di reflui zootecnici durante i periodi emergenziali; Direzione Infrastrutture e Trasporti per il rinnovo del parco mezzi adibito al trasporto pubblico locale su gomma e al trasporto acqueo lagunare; Direzione Ricerca Innovazione ed Energia per interventi sul riscaldamento civile e attività di formazione e informazione sull’efficientamento energetico degli edifici; Direzione Ambiente per la programmazione degli interventi diretti alla sostituzione di caldaie obsolete alimentate a biomassa, alla sostituzione di veicoli inquinanti e delle attività di coordinamento con gli enti competenti a disciplinare la limitazione alla circolazione dei veicoli inquinanti – afferenti rispettivamente alle aree: Marketing Territoriale Cultura Turismo Agricoltura e Sport; Infrastrutture Trasporti Lavori Pubblici, Demanio; Politiche Economiche, Capitale Umano e Prog. Comunitario; Tutela e Sicurezza del Territorio.
In considerazione dell’ampia trasversalità delle azioni da porre in essere e del coinvolgimento di diverse articolazioni organizzative, il coordinamento per l’individuazione delle misure straordinarie in parola, da quanto è emerso nel corso dell’incontro del comitato dei direttori di Area svoltosi il 2 febbraio 2021, è stato posto in capo alla Segreteria Generale della Programmazione con il supporto tecnico dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio.
Quest’ultima, acquisiti i documenti inerenti le misure straordinarie, completi degli elementi tecnici atti a quantificare la portata e l’efficacia di ogni singola azione in base ai contenuti, dimensioni, tempistica di attuazione e sostenibilità finanziaria, ha provveduto a inviarli all’ARPAV per la valutazione – ove possibile - delle riduzioni emissive determinate dalle azioni proposte.
In ragione delle motivazioni sopra richiamate, si è provveduto a predisporre un primo pacchetto di misure straordinarie da estendere a tutto il territorio regionale nel triennio 2021-2023, descritte dettagliatamente nell’Allegato B i cui interventi riguardano sostanzialmente i seguenti settori:
Agricoltura
La misura riguarda la gestione degli interventi volti a ridurre le emissioni di ammoniaca, in quanto fonte di PM10 secondario, derivanti dalle pratiche agricole e zootecniche.
In particolare è prevista:
Trasporti
La misura prevede interventi volti a ridurre gli ossidi di azoto e il PM10 primario derivanti dall’utilizzo di mezzi inquinanti e riguardano:
Energia - Ambiente
La misura prevede interventi volti a ridurre le emissioni di PM10 primario derivanti dalla combustione di biomasse e riguardano:
Gli interventi nn. 2, 4, 5 sono finanziati con risorse economiche assegnate dal Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare con decreto n. 412 del 18.12.2020 e risorse proprie della Regione del Veneto.
Inoltre, l'attuale modalità di redazione del bollettino di previsione della qualità dell'aria sarà modificata per tener conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche in cui saranno poste in atto limitazioni della circolazione veicolare, di utilizzo di apparecchi domestici a biomassa e di divieto di spandimenti di liquami zootecnici, integrando il bollettino PM10 con il bollettino Nitrati.
Atteso che è fondamentale, ai fini dell’efficacia delle disposizioni straordinarie, che le Regioni del bacino padano continuino ad adottare un approccio coordinato e omogeneo nella definizione delle politiche e degli interventi per la qualità dell’aria, dando continuità alle azioni intraprese a seguito dell’Accordo 2017, come rilevato dagli incontri di coordinamento a livello tecnico e politico, tra la Regione del bacino, si ritiene imprescindibile che le misure straordinarie regionali siano rafforzate con interventi adottati a livello nazionale che potranno riguardare, a titolo esemplificativo:
A tal proposito, si rammenta che in data 5 novembre 2020 le Regioni del Bacino Padano hanno formulato al MATTM - ora Ministero della Transizione Ecologica (MITE), una proposta di intervento congiunto per il miglioramento della qualità dell'aria per un importo complessivo di euro 2.000.000.000,00 a valere sul Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR). Richiesta che allo stato attuale non risulta essere stata accolta.
Considerato che ai fini dell’esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia europea del 10 novembre 2020 e del conseguimento, in tempi rapidi del rispetto del valore limite giornaliero di PM10 posto dalla normativa comunitaria è necessario adottate in tempi brevi misure straordinarie per la tutela della qualità dell’aria, si ritiene di approvare un pacchetto di interventi rappresentati all’Allegato B al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante, da trasmettere al Ministero della Transizione Ecologica. L'Amministrazione regionale comunque, si riserva di valutare, anche d' intesa con il Ministero e in accordo con le Regioni del bacino padano, l'esigenza di prevedere ulteriori misure .
Da ultimo, come richiesto dal Ministero dell’Ambiente con la citata nota del 15.12.2020 è stata predisposta la relazione (Allegato C) secondo il modello indicato dal medesimo inerente le informazioni sullo stato della qualità dell’aria del triennio 2018-2020, le azioni poste in essere nello stesso triennio e i risultati ottenuti nonché le azioni programmate come descritte nell’Allegato B.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare acquisita al protocollo regionale n. 532548 del 15.12.2020;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
Energia-Ambiente
(seguono allegati)
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