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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 36 del 12 marzo 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 02 marzo 2021

Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione.

Note per la trasparenza

La proposta riguarda l’approvazione di misure  straordinarie per la qualità dell’aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano,  in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della direttiva 2008/50/ce.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 10 novembre 2020 ha dichiarato che l’Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all’obbligo sancito dal combinato disposto dell’articolo 13 e dell’allegato XI della direttiva 2008/50 nonché all’obbligo previsto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell’aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

Giova ricordare che l’obiettivo della direttiva 2008/50/CE è di mantenere e migliorare  lo stato della qualità dell’aria per salvaguardare la salute della popolazione, della vegetazione e degli ecosistemi nel loro complesso. Pertanto, nel rispetto delle finalità della direttiva medesima risulta fondamentale  l’individuazione e l’attuazione di misure efficaci per la riduzione delle emissioni.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, le zone interessate dalla procedura di infrazione sono le seguenti : IT0508 “Agglomerato Venezia”, IT0509 “Agglomerato Treviso”, IT0510 “Agglomerato Padova”, IT0511 “Agglomerato Vicenza”, IT0512 “Agglomerato Verona”, IT0513 “Pianura e Capoluogo Bassa Pianura”, IT0514 “Bassa Pianura e Colli”.

Relativamente al ricorso depositato presso la Corte di Giustizia europea (di seguito Corte), l’Amministrazione regionale con nota prot. n. 472251 del 20.11.2018 ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare le risposte puntuali ai rilievi della Commissione europea (di seguito Commissione) per la predisposizione della memoria da parte dell’Avvocatura dello Stato. Successivamente con nota prot. n. 258561 del 20.06.2019 è stata comunicata all’Avvocatura medesima la risposta alla replica della Commissione.

A tal proposito è opportuno dare conto che la Regione  nell’ambito del contenzioso in parola  non ha avuto la possibilità di interloquire con la Commissione e la Corte di giustizia  nonostante questo fosse uno degli impegni assunti dal governo con la sottoscrizione dell’Accordo bacino padano, non risultando così agevolata la piena comprensione delle dimensioni del problema da parte delle istituzioni europee.

Con la citata sentenza, adottata ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, la Corte  ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti:

  • dal combinato disposto dell’articolo 13 e dell’allegato XI della direttiva 2008/50, avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017 incluso, i valori limite  giornaliero e annuale fissati per le particelle PM10, superamento che è tuttora in corso;
  • dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, letto da solo e in combinato disposto con l’allegato XV, parte A, di tale direttiva, non avendo adottato, a partire dall’11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per il PM10 in tutte tali zone, e, in particolare, piani per la qualità dell’aria che  prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

Nell’accogliere il ricorso della Commissione, la Corte ha quindi respinto gli argomenti difensivi dedotti dalla Repubblica italiana. Al riguardo, giova evidenziare che, per quanto riguarda il primo addebito, la Corte ha affermato che:

  • non può essere sufficiente, per impedire l’accertamento di un inadempimento sistematico e continuato al combinato disposto dell’articolo 13 della direttiva 2008/50 e dell’allegato XI di quest’ultima, che i valori limite ivi considerati non siano stati superati nel corso di taluni anni durante il periodo considerato dal ricorso;
  • un inadempimento può rimanere sistematico e costante nonostante un’eventuale tendenza parziale al ribasso evidenziata dai dati raccolti, la quale non comporta tuttavia che tale Stato membro si conformi ai valori limite al cui rispetto è tenuto;
  • in mancanza della prova fornita dalla Repubblica italiana in merito all’esistenza di circostanze eccezionali le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l’uso della massima diligenza, è irrilevante che l’inadempimento risulti dalla volontà dello Stato membro al quale è addebitabile, oppure da difficoltà tecniche o strutturali cui quest’ultimo avrebbe dovuto far fronte;
  • le caratteristiche topografiche e climatiche delle zone e degli agglomerati interessati, particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, non sono tali da esonerare la Repubblica italiana dalla responsabilità del superamento dei valori limite fissati per il PM10;

E’ opportuno rilevare che nel dispositivo della sentenza emessa ex art 258 TFUE, la Corte ha accertato  che dal 2008 al 2017, l’Italia  ha superato in maniera sistematica e continua i valori limite fissati per il PM10 e che il superamento è tuttora in corso  e ciò consentirà alla Commissione  di avviare un costante monitoraggio  sulla capacità dell’Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola accordando di regola  due mesi di tempo, a partire dalla data della sentenza e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora ai sensi dell’art. 260 par. 2 TFUE.

Infatti dopo l’adozione di una messa in mora, ove lo Stato membro non adotti i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza in questione, la Commissione può deferirlo direttamente al giudizio della Corte e chiedere il pagamento di sanzioni pecuniarie (una somma forfettaria e una penalità di mora).

A tal proposito in data 15.12.2020 è pervenuta al protocollo regionale n. 532548  la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la quale comunica che  la Commissione europea ha chiesto alla Rappresentanza  permanente d’Italia presso l’Unione europea di trasmettere entro due mesi dalla sentenza la seguente documentazione:

  • copia dei provvedimenti adottati dalle autorità competenti in ottemperanza alla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 novembre 2020 o, per quanto concerne provvedimenti non ancora adottati, un piano di azione dettagliato corredato di un calendario contenente anche le principali scadenze intermedie;
  • qualsiasi informazione rilevante in merito a ciascuna delle zone incluse nella sentenza (preferibilmente in formato elettronico), adeguatamente suffragata da prove documentali (nuovi piani o misure approvate, e non soltanto ipotizzate);

oltre la redazione di una relazione secondo il modello indicato dal Ministero medesimo. 

La documentazione che l’Italia invierà in riscontro a tale richiesta consentirà alla Commissione di accertare l’effettivo adempimento della sentenza della Corte e quindi di valutare la sussistenza o meno del presupposto per la proposizione di un altro ricorso per l’applicazione di sanzioni pecuniarie.

Per il calcolo della sanzione pecuniaria (quota fissa - una tantum e quota giornaliera), sarà determinante il “coefficiente di gravità” correlato in particolare agli effetti dannosi sulla salute umana e sull’ambiente, soprattutto per il perdurare della violazione dei limiti. Il pagamento della sanzione che in prima approssimazione  potrebbe gravare sul Veneto per un importo stimato di circa  400-600 milioni di euro non esime l’Amministrazione  dal porre in essere le azioni di risanamento necessarie fino al conseguimento del rispetto dei valori limite – risultato quest’ultimo che potrà interrompere l’applicazione della sanzione giornaliera.

Va inoltre segnalato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell’art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna.

L’azione di rivalsa può essere esercitata anche compensando con i trasferimenti da effettuare da parte dello stato in favore delle amministrazioni responsabili dell’infrazione, ovvero nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell’Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e degli altri fondi strutturali.

Le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, nelle quali ricadano le aree di maggiore superamento degli inquinanti atmosferici determinato dalle particolari condizioni orografiche e meteo climatiche, da anni hanno posto in atto misure e Piani della qualità dell’aria di rilevante impegno economico e sociale con l’obbiettivo di rientrare nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal proposito si evidenzia che la Regione del Veneto nell’ultimo quinquennio ha attivato misure per il risanamento dell’atmosfera  previste dal Piano Regionale per la Tutela e Risanamento dell’Atmosfera  (PRTRA  approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 90/20016) e dal Nuovo accordo di bacino padano (approvato con DGR n. 836/2017) per un importo di euro 1.253.079.000,00.

Nel corso degli anni, le suddette Regioni  hanno definito e coordinato un insieme di azioni comuni attraverso le sottoscrizioni di numerosi Accordi con Amministrazioni statali (sottoscritti negli anni 2005, 2007, 2013, 2017) e portato anche all’attenzione della Presidenza del Consiglio il tema del miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano attraverso  specifiche  richieste dei Presidenti delle Regioni medesime.

Inoltre,  il 4 giugno 2019  in occasione del “Clean Air Dialogue” svoltosi a Torino, il Governo ha sottoscritto il Protocollo di Intesa che istituisce “Il Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria” che ad oggi non ha trovato attuazione.

E’ opportuno sottolineare che l’amministrazione regionale, nel valutare l’importanza del rispetto della direttiva 2008/50/CE e delle normative nazionali per le possibili  ricadute sulla salute  dei cittadini, ha ritenuto di rendere partecipe  la Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria  alle attività del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), organismo previsto dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (presieduto dall’Assessore all’ambiente – clima -  protezione civile – dissesto idrogeologico, su delega del presidente della Giunta Presidente  Regionale  i cui componenti sono i Presidenti delle province, dai Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle città metropolitane),

Considerato che per il contenimento delle principali fonti emissive degli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla direttiva, sono  richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli posti in atto, le Regioni nel confermare la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano hanno individuato un ulteriore “Piano straordinario per la qualità dell’aria“ che si allega (All. A) al fine di ridurre, in esecuzione della sentenza, nel più breve tempo possibile  i livelli di inquinamento  da materiale di particolato al di sotto dei valori limite.

Detto Piano considera prioritario intervenire sui fattori che determinano il superamento dei valori limite giornalieri del PM10 oggetto della sentenza ed in particolare nei settori  delle combustioni di biomassa legnosa degli apparecchi di riscaldamento domestico, dei trasporti pubblici, dei veicoli diesel, delle attività  zootecniche e degli spandimenti di reflui zootecnici per l’emissione di ammoniaca (precursore della formazione di polveri sottili cosiddette secondarie). Al fine di conseguire il raggiungimento dei valori stabiliti dalla direttiva secondo i dati rilevati nell’ambito del  Progetto “Prepair” (Po Regions Engaged to Policies of AIR) è necessario ridurre le emissioni di PM10 primario derivante dalla combustione di biomasse del 38%, degli ossidi di azoto derivanti dai trasporti del 39% e di ammoniaca derivante dalle attività agricole del 22%.  E’ opportuno ricordare che il suddetto Progetto “Life”, al quale partecipa anche la Regione del Veneto, persegue l’obiettivo di implementare le misure previste dai piani regionali della qualità dell’aria e dall’accordo di bacino padano al fine di rafforzare la sostenibilità e la durata nel tempo dei risultati.

La Regione del Veneto, nel condividere a livello tecnico con le Amministrazioni regionali del bacino padano, le misure individuate -  come dettagliate nel citato Allegato A, nel corso degli incontri  del 4 gennaio svoltosi tra i Presidenti  e del 5 gennaio 2021 svoltosi tra i Direttori, considerato  che il complesso delle misure da porre in essere riguarda l’interazione tra le diverse politiche  regionali  ed in particolare Agricoltura, Infrastrutture e Trasporti, Energia e Ambiente, ha ritenuto necessario coinvolgere le varie  strutture regionali competenti per materia: Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico–Venatoria per  la programmazione  degli interventi inerenti la copertura delle vasche  di stoccaggio dei reflui, il divieto di spandimento  di reflui zootecnici durante i periodi emergenziali; Direzione Infrastrutture e Trasporti per il rinnovo del parco mezzi adibito al trasporto pubblico locale  su gomma e al trasporto acqueo lagunare;  Direzione Ricerca Innovazione ed Energia per interventi sul riscaldamento civile  e attività di formazione e informazione sull’efficientamento energetico degli edifici; Direzione Ambiente per la programmazione degli interventi diretti alla sostituzione di caldaie obsolete alimentate a biomassa, alla sostituzione di veicoli inquinanti e delle attività di coordinamento con gli enti  competenti a disciplinare la limitazione  alla circolazione dei veicoli inquinanti – afferenti rispettivamente alle aree: Marketing Territoriale Cultura Turismo Agricoltura e Sport; Infrastrutture Trasporti Lavori Pubblici, Demanio; Politiche Economiche, Capitale Umano e Prog. Comunitario; Tutela e Sicurezza del Territorio.

In considerazione dell’ampia trasversalità delle azioni da porre in essere e del coinvolgimento di diverse articolazioni organizzative, il coordinamento per l’individuazione delle misure straordinarie in parola, da quanto è emerso nel corso dell’incontro del  comitato dei direttori di Area  svoltosi il 2 febbraio 2021, è stato posto in capo alla Segreteria Generale della Programmazione  con il  supporto tecnico dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio.

Quest’ultima, acquisiti i documenti inerenti le misure straordinarie, completi degli elementi tecnici  atti a quantificare  la portata  e l’efficacia di ogni singola azione in base ai contenuti, dimensioni, tempistica  di attuazione e sostenibilità finanziaria, ha provveduto  a inviarli  all’ARPAV per la valutazione – ove possibile - delle riduzioni emissive determinate dalle azioni proposte.

In ragione delle motivazioni sopra richiamate, si è provveduto a predisporre un primo  pacchetto di misure straordinarie da estendere a tutto il territorio regionale nel triennio 2021-2023, descritte dettagliatamente nell’Allegato B i cui interventi riguardano sostanzialmente i seguenti settori:

Agricoltura

La misura riguarda la gestione degli interventi volti a ridurre le emissioni di ammoniaca, in quanto fonte di PM10 secondario, derivanti dalle pratiche agricole e zootecniche.

In particolare è prevista:

  1. l’estensione del divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta arancio e/o rossa per inquinamento atmosferico (di cui all’allegato I al nuovo Accordo bacino padano approvato con D.G.R. n. 836/2017) a tutto il territorio regionale,  eccetto le zona "Alpi e Prealpi" e "Valbelluna" - fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato;
  2. l'incentivazione, dell'acquisto di attrezzature per interramento immediato dei liquami, nell'ambito  dell'obbligo di interramento dei liquami zootecnici  entro 24 ore, nei periodi in cui lo spandimento è consentito, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;
  3. l’incentivazione su tutto il territorio regionale  dell'acquisto di attrezzature per incorporazione immediata dei concimi, nell'ambito dell'obbligo di interramento immediato dei concimi a base di urea entro 24 ore,  fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;
  4. l'incentivazione su tutto il territorio regionale della copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami e altri interventi di tipo strutturale e gestionale negli allevamenti, in continuazione di quanto già previsto dal Programma di Sviluppo Rurale . Intervento quantificato complessivamente in euro 20.000.000,00 – fondi PSR  2014 -2020 su un importo stimato in euro 63.400.000,00 per il completamento della misura
  5. la conferma del divieto di combustione all’aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli sul territorio del rispetto del divieto.
    Gli interventi nn. 2, 3 sono finanziati con risorse economiche assegnate dal Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare con Decreto n. 412 del 18.12.2020 per un ammontare in euro di 2.000.000,00. Ulteriori risorse potranno rendersi disponibili sul bilancio regionale a seguito delle procedure di assestamento annuale.

Trasporti

La misura prevede interventi volti a ridurre gli ossidi di azoto  e il PM10 primario derivanti dall’utilizzo di mezzi inquinanti e riguardano:

  1. il rinnovo del parco mezzi adibiti al trasporto pubblico locale (TPL) su gomma. Intervento quantificato complessivamente in euro  67.238.510,55 – fondi MIT  2021-2033 (Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 223 del 29.05.2020), fondi MATTM (Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 207 del 27.12.2019);
  2.  l’acquisto di natanti del TPL per la navigazione interna a emissioni basse o nulle. Intervento quantificato in euro 43.524.782,00 fondi MIT 2020-2032  (Decreti  Ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti n. 52 del 22.02.2018 e  n. 397  del 28.08.2019);

Energia - Ambiente

La misura prevede interventi volti a ridurre le emissioni di  PM10 primario derivanti dalla combustione  di biomasse  e riguardano:

  1. il rafforzamento della limitazione alla circolazione veicolare previste dall’Accordo di Bacino Padano (approvato con D.G.R. n. 836/2017) nei comuni con popolazione > 30.000 abitanti e nei comuni ricadenti nelle zone Agglomerato: divieto della circolazione dei veicoli privati fino a Euro 4 diesel compresi nei giorni feriali dalle 8:30 alle 18:30 in allerta verde; estensione del divieto alle auto private  Euro 5 diesel in allerta arancio e ulteriore estensione ai veicoli commerciali leggeri in allerta rossa;
  2. l’incentivazione per la rottamazione dei veicoli fino a euro 4. Intervento quantificato complessivamente in euro 15.000.000,00  di cui 5.000.000,00 nel 2021 risorse allocate sul capitolo  104259 Interventi per il disinquinamento delle regioni del bacino padano - contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L.. 30/04/2019, n. 34);
  3. l’estensione su tutto il territorio regionale - esclusa la zona "Alpi e Prealpi", del divieto di combustione di biomasse per stufe inferiori alla categoria ambientale “3 stelle” in allerta verde  e inferiore a “4 stelle“ in condizioni di allerta arancio e rosso (di cui all’allegato I al nuovo Accordo Bacino Padano approvato con D.G.R. n. 836/2017) in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
  4. l'incentivazione su tutto il territorio regionale  della rottamazione delle stufe obsolete con classificazione inferiore "3 stelle". Intervento quantificato complessivamente in euro 12.000.000,00 ( incrementabili a  20.900.000,00 nel 2023), di cui 4.000.000,00 nel 2021 risorse allocate sul capitolo  104259 Interventi per il disinquinamento delle regioni del bacino padano - contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019, n. 34);
  5. l’organizzazione di campagne informative sui temi  della pulizia delle canne fumarie  e sui divieti di combustione di biomasse per le stufe inquinanti. Intervento quantificato complessivamente in euro  600.000,00 di cui 200.000,00 nel 2021 - risorse che saranno allocate sul capitolo di Bilancio regionale n. 100717 Trasferimenti per finanziamenti di attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 – L.R. 21/01/2000, n. 3)  attingendo i fondi  dal capitolo 100051;
  6. la riduzione della temperatura nelle abitazioni e negli edifici pubblici di un ulteriore grado centigrado in condizioni di allerta arancio e rossa (di cui all’allegato I al nuovo accordo bacino padano approvato con D.G.R. n. 836/2017) su tutto il territorio regionale, eccetto la zona "Alpi e Prealpi".

Gli interventi nn. 2, 4, 5 sono finanziati con risorse economiche assegnate dal Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare  con decreto n. 412 del 18.12.2020  e risorse proprie della Regione del Veneto.

Inoltre, l'attuale modalità di redazione del bollettino di previsione della qualità dell'aria sarà modificata per tener conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche in cui saranno poste in atto limitazioni della circolazione veicolare, di utilizzo di apparecchi domestici a biomassa e di divieto di spandimenti di  liquami zootecnici, integrando il bollettino PM10 con il bollettino Nitrati.  

Atteso che è fondamentale, ai fini dell’efficacia delle disposizioni straordinarie, che le Regioni del bacino padano continuino ad adottare un approccio coordinato e omogeneo nella definizione delle politiche e degli interventi per la qualità dell’aria, dando continuità alle azioni intraprese a seguito dell’Accordo 2017, come rilevato dagli incontri di coordinamento a livello tecnico e politico, tra la Regione del bacino, si ritiene imprescindibile che le misure straordinarie regionali siano  rafforzate con interventi adottati a livello nazionale che potranno riguardare, a titolo esemplificativo:

  • modifica della disciplina del trasporto autostradale, attraverso la regolazione della velocità veicolare, in particolare nei periodi critici per la qualità dell’aria, e la corretta applicazione della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (nota anche come direttiva «Eurovignette»), che prevede l’aumento del pedaggio autostradale per i veicoli maggiormente inquinanti;
  • definizione di limitazioni della circolazione dei veicoli sulle tratte di competenza statale (autostrade e strade statali), in coerenza con le limitazioni disposte da provvedimenti regionali;
  • rimodulazione delle accise dei carburanti e del bollo auto per i veicoli diesel in funzione degli obiettivi di qualità dell’aria e nel rispetto del principio “chi inquina paga”;
  • interventi per il controllo elettronico delle aree oggetto di limitazioni della circolazione dei veicoli disposte da provvedimenti regionali e comunali;
  • introduzione dell’obbligo di certificazione dei pellets e dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, introdotta dal DM n. 186 del 7.1.2017, e introduzione del divieto di vendita di apparecchi che non siano almeno 4 stelle e di pellets che non sia di qualità certificata A1;
  • adeguamento della disciplina in tema di incentivi (“conto termico”) e detrazioni fiscali al fine di introdurre requisiti di prestazione ambientale per gli apparecchi nuovi;
  • anticipo del riesame del Regolamento Ecodesign, previsto entro il 1.1.2024, per fissare specifiche ambientali degli impianti domestici a biomassa più rigorose.

A tal proposito, si rammenta che in data 5 novembre 2020 le Regioni del Bacino Padano hanno formulato   al MATTM - ora Ministero della Transizione  Ecologica (MITE), una proposta di intervento congiunto per il miglioramento della qualità dell'aria per un importo complessivo di euro 2.000.000.000,00  a valere sul  Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR). Richiesta che  allo stato attuale non risulta essere stata accolta.

Considerato che ai fini dell’esecuzione alla sentenza  della Corte  di giustizia europea del 10 novembre 2020 e del conseguimento, in tempi rapidi del rispetto del valore limite giornaliero di PM10 posto dalla normativa comunitaria è  necessario  adottate in tempi brevi misure  straordinarie per la tutela della qualità dell’aria, si ritiene di approvare un pacchetto di interventi   rappresentati all’Allegato B al presente provvedimento  che ne costituisce parte integrante, da trasmettere al Ministero  della Transizione Ecologica. L'Amministrazione regionale comunque, si riserva  di valutare, anche d' intesa con il Ministero e in accordo con le Regioni del bacino padano, l'esigenza di prevedere ulteriori misure .

Da ultimo, come richiesto dal  Ministero dell’Ambiente  con la citata nota del 15.12.2020 è stata predisposta  la  relazione  (Allegato C) secondo il modello indicato dal medesimo inerente le informazioni sullo stato della qualità dell’aria del triennio 2018-2020, le azioni poste in essere nello stesso triennio e i risultati ottenuti nonché le azioni programmate come descritte nell’Allegato B.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.


LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;

VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare acquisita al protocollo regionale n. 532548 del 15.12.2020;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di dare atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria di cui all'Allegato A condiviso dalle Regioni del Bacino Padano nel corso degli incontri del 4 e 5 gennaio 2021;
     
  3. di approvare,anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, il pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria, in linea con le analoghe determinazioni assunte dalle Regioni del Bacino Padano e descritte nell’Allegato B, parte integrante del presente atto, da trasmettere al Ministero della Transizione Ecologica (MITE);
     
  4. di dare atto che l'Amministrazione regionale si riserva di valutare, d'intesa con il Ministero della Transizione Ecologica  e  le Regioni del Bacino Padano, l'esigenza di prevedere ulteriori misure straordinarie;
     
  5. di prendere atto di quanto rappresentato nella relazione di cui all'Allegato C, parte integrante del presente atto, da trasmettere al MITE;
     
  6. di dare atto che tra le misure di cui all'Allegato B i sottoelencati interventi troveranno la seguente copertura finanziaria:

Agricoltura

  • l’incentivazione dell'acquisto di attrezzature per interramento immediato dei liquami, nell'ambito dell'obbligo di interramento dei liquami zootecnici entro 24 ore, nei periodi in cui lo spandimento è consentito, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;
  • l’incentivazione su tutto il territorio regionale dell'acquisto di attrezzature per incorporazione immediata dei concimi, nell'ambito dell'obbligo di interramento immediato dei concimi a base di urea entro 24 ore - fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;
  • Gli interventi sono finanziati con risorse economiche assegnate dal Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare con decreto n. 412 del 18.12.2020 per un ammontare di euro 2.000.000,00. Ulteriori risorse potranno rendersi disponibili sul bilancio regionale a seguito delle procedure di assestamento annuale;
  • l’incentivazione su tutto il territorio regionale della copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami e altri interventi di tipo strutturale e gestionale negli allevamenti, in continuazione di quanto già previsto dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR). Intervento quantificato complessivamente in euro 20.000.000,00 – fondi PSR 2014 -2020 su un importo stimato in euro 63.400.000,00 per il completamento della misura.

Trasporti

  • il rinnovo del parco mezzi adibiti al trasporto pubblico locale (TPL) su gomma. Intervento quantificato complessivamente in euro 67.238.510,55 – fondi MIT 2021-2033, (Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.223 del 29.05.2020), fondi MATTM (Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 207 del 27.12.2019);
  • l’acquisto di natanti del TPL per la navigazione interna a emissioni basse o nulle. Intervento quantificato in euro 43.524.782,00 -fondi MIT 2020-2035 (Decreti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 52 del 22.02.2018 e n. 397 del 28.08.2019).

Energia-Ambiente

  • l’incentivazione per la rottamazione dei veicoli fino a euro 4. Intervento quantificato complessivamente in euro 15.000.000,00 di cui 5.000.000,00 nel 2021 risorse allocate sul capitolo 104259 Interventi per il disinquinamento delle regioni del bacino padano - contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019, n. 34);
  • l'incentivazione della rottamazione delle stufe obsolete. Intervento quantificato complessivamente in euro 12.000.000,00 (incrementabili a 20.900.000,00 nel 2023), di cui 4.000.000,00 nel 2021, risorse allocate sul capitolo 104259 Interventi per il disinquinamento delle regioni del bacino padano - contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019, n. 34);
  • l’organizzazione di campagne informative sui temi della pulizia delle canne fumarie e sui divieti di combustione di biomasse per le stufe inquinanti. Intervento quantificato complessivamente in euro 600.000,00 di cui 200.000,00 nel 2021 - risorse che saranno allocate sul capitolo di Bilancio regionale n. 100717 Trasferimenti per finanziamenti di attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 – L.R. 21/01/2000, n. 3) attingendo i fondi dal capitolo 100051;
  1. di incaricare i Direttori della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico–Venatoria, della Direzione Infrastrutture e Trasporti; della Direzione Ambiente di provvedere agli adempimenti necessari e conseguenti per l’attuazione delle azioni di competenza previste dal pacchetto straordinario di cui all’Allegato B;
     
  2.  di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_238_21_AllegatoA_442838.pdf
Dgr_238_21_AllegatoB_442838.pdf
Dgr_238_21_AllegatoC_442838.pdf

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