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Materia: Edilizia abitativa
Deliberazione della Giunta Regionale n. 232 del 02 marzo 2021
Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Treviso ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017. Deliberazione di Giunta regionale del 9 dicembre 2020, n. 128/CR.
Con il presente atto si autorizza il Comune di Treviso alla vendita di n. 38 alloggi di edilizia residenziale pubblica e relative pertinenze, ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L’articolo 48 della legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 recante “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” disciplina l’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei Comuni e delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER). Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera j della predetta norma, la Giunta regionale autorizza l’alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze e definisce i criteri per il reinvestimento dei proventi nell’acquisizione o costruzione di nuovi alloggi di ERP, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.
Gli alloggi alienabili sono quelli di cui all’art. 21, comma 1, della L.R. n. 39/2017:
In particolare, il richiamato art. 48 della L.R. n. 39/2017, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, prevede che:
In attuazione del comma 7 dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017, con il Regolamento n. 4 del 10 agosto 2018, al capo V, articolo 25, sono state definite le procedure per l’alienazione degli alloggi di ERP. In particolare, il comma 3 dell’art. 25 del Regolamento prevede che, nell’individuazione del patrimonio alienabile, gli Enti proprietari tengano conto dei seguenti criteri:
Come previsto al comma 4 dell’art. 25 del richiamato Regolamento regionale, non possono essere inclusi nel Piano di vendita alloggi che siano stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell’ultimo quinquennio. Inoltre gli alloggi situati in zone di particolare pregio urbanistico possono essere venduti in presenza di particolari situazioni adeguatamente motivate.
Sulla base di tali previsioni, il Comune di Treviso con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 18/12/2019, tenuto conto dei sopra richiamati criteri di cui al comma 2 dell’art. 25 del Regolamento n. 4/2018, ha approvato un Piano di vendita ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017. Con istanza prot. n. 15382 del 31/01/2020, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 48445, il Comune ha chiesto all’Amministrazione regionale il rilascio della prescritta autorizzazione alla vendita di n. 38 alloggi e relative pertinenze, di cui n. 30 attualmente sfitti, pari a circa il 6,09% del patrimonio comunale di ERP complessivo. La vendita è motivata dal fatto che gli alloggi, costruiti negli anni dal 1947 al 1967, sono vetusti e necessitano di rilevanti interventi di manutenzione. Inoltre sono inseriti in immobili già parzialmente alienati, con dimensioni e ubicazione, per gli alloggi sfitti, in contesti dove risultano difficili le assegnazioni per provvedere ad esigenze abitative di nuclei familiari.
In risposta alle integrazioni e ai chiarimenti richiesti con nota regionale prot. n. 117396 del 12/03/2020, l’Ente con nota prot. n. 48060 del 15/04/2020, acquisita in pari data al prot regionale n. 156228, ha precisato quanto segue:
Il Comune, con successiva nota n. 134642 del 15/10/2020, acquisita in pari data al prot. regionale n. 438799, in risposta all’ulteriore richiesta regionale di precisazioni prot. n. 272755 del 9/07/2020, ha meglio precisato, tra l’altro, le motivazioni della vendita dell’alloggio di via Cesare Battisti, comunicando che il fabbricato risale al 1951 ed è stato acquisito dal Demanio della Stato, già sfitto da molti anni. Inoltre, ha elencato gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al riatto del medesimo, a cui andranno aggiunte le ulteriori eventuali spese di manutenzione straordinaria a livello condominiale che si prevedono necessarie a causa della vetustà dell’immobile.
Il Piano di vendita comprende gli alloggi individuati nell’elenco Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della L.R. n. 39/2017 e dall’art. 25, comma 1, del Regolamento n. 4/2018, la Giunta Regionale con provvedimento del 9 dicembre 2020, n. 128/CR, ha deliberato di sottoporre alla Seconda Commissione del Consiglio Regionale, per il parere di competenza, la proposta di alienazione di alloggi di ERP presentata dal Comune di Treviso.
Il Consiglio Regionale con nota prot. n. 586 del 15/01/2021, acquisita dalla Giunta Regionale in data 18/01/2021 al prot. n. 19678 e avente ad oggetto “Parere alla Giunta regionale n. 14”, ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 14 gennaio 2021, ha espresso parere favorevole al piano di vendita del Comune di Treviso.
In caso di alienazione di alloggi liberi, da effettuarsi ai sensi dell’art. 48, comma 6 della L.R. n. 39/2017, nel bando di gara dell’asta pubblica dovrà essere specificato che, nel primo esperimento d’asta, la partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendono acquistare la prima casa.
Come stabilito dall’art. 25, comma 2, del Regolamento regionale n. 4/2018 la durata del Piano di vendita è di cinque anni, che decorrono dal momento nel quale esso assume efficacia.
Ai sensi dell’art. 25, comma 5 del Regolamento n. 4/2018, il Piano di vendita in corso di validità potrà essere modificato, in aumento o in diminuzione, in presenza di comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione, senza modificarne la scadenza.
Ai sensi dell’art. 25, comma 9 del Regolamento n. 4/2018, il Comune è tenuto ad inviare alla Struttura regionale competente, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”;
VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 “Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.”
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Treviso n. 68 del 18/12/2019, trasmessa unitamente all’istanza prot. n. 15382 del 31/01/2020, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 48445;
VISTE le richieste regionali di integrazione e chiarimenti inviate con note prot. n. 117396 del 12/03/2020 e n. 272755 del 9/07/2020;
VISTE le integrazioni del Comune pervenute con nota prot. n. 48060 del 15/04/2020, acquisita in pari data al prot regionale n. 156228 e con successiva nota prot. n. 134642 del 15/10/2020, acquisita in pari data al prot. regionale n. 438799;
VISTA la propria deliberazione 9 dicembre 2020, n. 128/CR;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione Consiliare nella seduta del 14 gennaio 2021, parere n. 14, trasmesso con nota prot. n. 586 del 15/01/2021, acquisita dalla Giunta Regionale in data 18/01/2021 al prot. n. 19678;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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