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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 25 del 16 febbraio 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 105 del 02 febbraio 2021

Determinazioni relative all'accreditamento istituzionale in materia di "trasporto con ambulanza" e "soccorso e trasporto con ambulanza" in rapporto al rafforzamento del sistema sanitario per superare l'emergenza da COVID-19.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono assunte le determinazioni relative all’accreditamento istituzionale in materia di “trasporto con ambulanza” e “soccorso e trasporto con ambulanza” in rapporto al rafforzamento del sistema sanitario per superare l’emergenza da COVID-19.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con la deliberazione n. 1363 del 16 settembre 2020, cui si fa rinvio, la Giunta Regionale, in attuazione al dettato di cui alla L.R. n. 22 del 16 agosto 2002, ha approvato i procedimenti di rilascio e rinnovo dell’accreditamento istituzionale.

In particolare il citato provvedimento, in attuazione di quanto disposto all’ art. 19 della L.R. n. 22/2002, al co.1 quinquies - che prevede che le istanze di rilascio di accreditamento riferite a nuovi soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie siano presentate con cadenza triennale - e in considerazione del fatto che nuovi accreditamenti erano già stati rilasciati a valere dal 2020, ha disposto che eventuali istanze di rilascio dell’accreditamento presentate nel 2020 saranno prese in considerazione nell’anno 2022, a valere dall’anno 2023, previa manifestazione di conferma di interesse e pubblicazione dell’avviso previsto dal medesimo comma. Tale previsione riguarda sia strutture che erogano prestazioni sanitarie, sia strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie, fatte salve le procedure avviate o da avviare in coerenza con le previsioni programmatorie espressamente previste nella DGR n. 1363/2020.

Si deve ora rappresentare che, nell’attuale contesto di emergenza sanitaria causata dal COVID-19 e di inizio della campagna vaccinale, il Direttore del Dipartimento interaziendale funzionale regionale del Servizio Urgenza Emergenza Medica, istituito con la DGR n. 1367 del 6 settembre 2020, nonché Referente Area SUEM del Centro Regionale Emergenza e Urgenza di Azienda Zero, considerato che con la pandemia di COVID-19 è fortemente aumentata la domanda di servizi di trasporto sanitario e che le Aziende ULSS hanno dovuto incrementare il ricorso a soggetti accreditati per lo svolgimento di tali servizi, ha rappresentato la necessità di prendere in considerazione nell’anno in corso le domande presentate nel 2020 dai soggetti nei confronti dei quali non sono stati ancora rilasciati nuovi accreditamenti.

Condividendo quanto rappresentato dal Direttore del citato Dipartimento si propone di prendere in considerazione nell’anno in corso le domande presentate nel 2020 dai soggetti nei confronti dei quali non sono stati ancora rilasciati nuovi accreditamenti, in materia di “trasporto con ambulanza” e “soccorso e trasporto con ambulanza”. Questo a parziale modifica di quanto disposto dalla DGR n. 1363/2020.

Inoltre, considerato che la deliberazione n. 1515 del 29 ottobre 2015 stabilisce che le strutture che presentano domanda di accreditamento per l’attività di “trasporto con ambulanza” e “soccorso e trasporto con ambulanza” debbano essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio della stessa attività da almeno 18 mesi per l’attività di trasporto e da almeno 30 mesi per l’attività di soccorso, si ritiene opportuno, per i motivi già espressi, ridurre per l’anno 2021 tale requisito, fissandolo a 12 mesi per l’attività di trasporto ed a 18 mesi per l’attività di soccorso.

Infine, considerato che nell’anno in scorso scade l’accreditamento istituzionale per l’attività di “trasporto con ambulanza” e “soccorso e trasporto con ambulanza” di molte strutture, e considerato che, data l’intercorrente emergenza COVID ed il conseguente carico di lavoro sulla Centrali Operative del SUEM 118, risulta impossibile espletare per tempo le visite di verifica necessarie per il rilascio del rinnovo dell’accreditamento essendo il team di verifica composto anche da un operatore del SUEM 118, si propone di prorogare di un anno la durata dell’accreditamento istituzionale per l’attività di “trasporto con ambulanza” e “soccorso e trasporto con ambulanza” per tutte le strutture per le quali l’accreditamento vigente è in scadenza nell’anno 2021, ivi comprese quelle strutture per le quali la scadenza prevista al 31 dicembre 2020 è stata prorogata al 31 dicembre 2021 con la DGR n. 1363/2020.

Si conferma che il rilascio dell’accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le Aziende Ulss e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione Veneto.

Si rappresenta che, sempre per effetto della fase pandemica in corso, è in corso di elaborazione un provvedimento, da sottoporre al parere della commissione consiliare competente ai sensi del comma 1-sexsies dell’art. 19 della l.r. 22/2002, con il quale la Giunta Regionale stabilirà il termine, entro il corrente anno, per la presentazione delle domande di accreditamento da parte di altri soggetti interessati ed in possesso dell’autorizzazione all’esercizio per l’attività di “trasporto con ambulanza” e “soccorso e trasporto con ambulanza”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTA la deliberazione n. 1515 del 29 ottobre 2015 “Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: definizione dei requisiti per l'accreditamento istituzionale. Deliberazione n. 187/CR del 29/12/2014”;

VISTA la deliberazione n. 1363 del 16 settembre 2020 “Procedimenti di rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale: determinazioni attuative della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e previsioni per l'anno 2020 sui procedimenti riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTI l’art. 2, comma 2 e l’art. 4 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
  2. di prendere in considerazione nell’anno in corso le domande presentate nel 2020 dai soggetti nei confronti dei quali non sono stati ancora rilasciati nuovi accreditamenti, in materia di “trasporto con ambulanza” e “soccorso e trasporto con ambulanza”; questo a parziale modifica di quanto disposto dalla DGR n. 1363/2020;
  3. di stabilire che, per l’anno 2021, le strutture che presentano domanda di accreditamento per l’attività di “trasporto con ambulanza” e “soccorso e trasporto con ambulanza” debbano essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio della stessa attività da almeno 12 mesi per l’attività di trasporto e da almeno 18 mesi per l’attività di soccorso; questo a parziale modifica della DGR n. 1515/2015;
  4. di prorogare di un anno la durata dell’accreditamento istituzionale per l’attività di “trasporto con ambulanza” e “soccorso e trasporto con ambulanza” per tutte le strutture per le quali l’accreditamento vigente è in scadenza nell’anno 2021, ivi comprese quelle strutture per le quali la scadenza prevista al 31 dicembre 2020 è stata prorogata al 31 dicembre 2021 con la DGR n. 1363/2020;
  5. di incaricare la Struttura di Progetto “Rafforzamento del sistema ospedaliero e dell’assistenza territoriale per superare l’emergenza da COVID-19”, afferente all’Area Sanità e Sociale dell’attuazione ed esecuzione del presente atto nonché dell’adozione di eventuali rettifiche;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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