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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 17 del 05 febbraio 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 02 febbraio 2021

Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area anziani, disabili e minori. DGR n. 132/CR del 29/12/2020.

Note per la trasparenza

con il presente provvedimento si approvano le proposte di rilascio di accreditamento relativamente agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti, disabili e minori.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16 e dei requisiti di cui all’art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l’altro, i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni socio-sanitarie e sociali.

Con DGR n. 1363 del 16/09/2020 sono stati individuati i termini e le modalità per la gestione dei procedimenti di rilascio dell’accreditamento istituzionale in fase di prima attuazione della L.R n. 22 del 16/08/2002 dopo la novella legislativa di cui alla L.R. 24 gennaio 2020, n. 1.

L’art. 19 della L.R. n. 22/2002, al comma 1 quinquies, prevede che le “istanze di rilascio di accreditamento riferite a nuovi soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie sono presentate con cadenza triennale”.

In attuazione di detta previsione la DGR n. 1363 del 16/09/2020 ha stabilito, in considerazione del fatto che nuovi accreditamenti erano già stati rilasciati a valere dal 2020, che le eventuali istanze di rilascio dell’accreditamento presentate nel 2020 sarebbero state prese in considerazione nell’anno 2022, a valere dall’anno 2023, previa manifestazione di conferma di interesse e pubblicazione dell’avviso previsto dal medesimo comma.

Tale ultima disposizione si applica alle seguenti fattispecie:

  • istanze di rilascio dell’accreditamento presentate da soggetti non accreditati col SSR;
  • istanze di estensione dell’accreditamento presentate da soggetti già titolari di accreditamento istituzionale per ottenere l’accreditamento di nuove funzioni e/o nuove unità di offerta;
  • istanze di ampliamento della capacità ricettiva già accreditata con l’aumento dei posti letto;
  • istanze di variazione di livello assistenziale (ad es. da CTRP di tipo A a CTRP di tipo B).

Preso atto delle istanze di rilascio di accreditamento già pervenute alla data di adozione della citata DGR n. 1363 del 16/09/2020 nonché di quelle pervenute successivamente e, relativamente al termine previsto dell’anno 2022, della necessità di consentire un periodo transitorio di applicazione della DGR 1363 del 16/09/2020 fino a quella data.

Si ritiene, pertanto, di ammettere per l’anno in corso le istanze ad oggi pervenute e di consentire anche per il 2021 l’ammissione delle istanze che verranno presentate al fine di permettere la prosecuzione delle attività già in essere evitando il più possibile rallentamenti nei percorsi già intrapresi.

Nella medesima DGR 1363 del 16/09/2020 è stato, inoltre, stabilito che, nelle more della piena assunzione da parte di Azienda Zero della funzione di verifica quale Organismo Tecnicamente Accreditante, anche per le strutture che erogano prestazioni socio sanitarie di competenza della Direzione Servizi Sociali, le Aziende Ulss proseguono nello svolgimento della relativa attività per tutto il 2020.

In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di rilascio di accreditamento è stato effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende Ulss territorialmente competenti, che hanno provveduto nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente secondo le misure previste per lo stato di emergenza sanitaria dovute al Covid 19, allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta coinvolte.

Dalle risultanze dei sopralluoghi sono conseguite valutazioni positive, contenute nei verbali di visita di verifica, agli atti della competente Direzione regionale Servizi Sociali, valide al rilascio dell’accreditamento istituzionale con decorrenza 1/01/2021 fino al 31/12/2023.

Su ciascuna richiesta è stato rilasciato il parere di coerenza alla programmazione locale territoriale da parte delle Aziende Ulss territorialmente competenti, sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali e sociosanitari anno 2011/2015, prorogato con DGR 2029 del 30/12/2019 e con DGR 1252 del 1/09/2020.

La commissione regionale CRITE, nella seduta del 10/12/2020, verbale agli atti in data 21/12/2020 prot. n. 541175, ha preso atto degli esiti dell’istruttoria e ha confermato il parere positivo volto al rilascio di accreditamento istituzionale delle strutture elencate nell’Allegato A dove sono riportate tutte le nuove unità di offerta per persone anziane non autosufficienti, per persone con disabilità e minori, le unità di offerta interessate a variazioni di posti letto in aumento, riduzione o variazione di livello assistenziale per persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità.

Conclusa l’istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all’esito del procedimento descritto comprensivo della verifica in loco dei requisiti di accreditamento effettuata dalle Aziende Ulss delegate, sono stati predisposti gli elenchi di sintesi delle singole strutture afferenti all’area anziani non autosufficienti, disabili, e minori, specificate nell’Allegato B e Allegato C, parti integranti e costitutivi del presente provvedimento.

Si precisa che per alcune unità di offerta afferenti all’area anziani e disabili non vi è ancora l’esito di visita di verifica, già comunque programmate da parte delle Aziende Ulss competenti e in corso di esecuzione.

Alla luce di quanto esposto, si propone di ammettere al procedimento di accreditamento per l’anno 2021 le istanze pervenute per le nuove unità di offerta e variazioni di posti letto in aumento, riduzione o variazione di livello assistenziale contenute nell’Allegato A, parte integrante e costitutivo del presente provvedimento.

Si propone, altresì, di rilasciare l’accreditamento istituzionale, a valere dall’anno 2021, per tre anni fino al 31/12/2023, agli enti gestori delle nuove unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti, disabili e minori con esiti di visita positivi individuati nell’Allegato B, parte integrante e costitutivo del presente provvedimento, e di rilasciare l’accreditamento istituzionale, a valere dall’anno 2021, per tre anni fino al 31/12/2023 agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili relativamente alle variazioni dei posti in aumento, in diminuzione o variazione livello assistenziale specificate nella colonna denominata oggetto, con esiti di visita di verifica positivi individuati nell’Allegato C, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.

Come prescritto dall’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 l’accreditamento è sospeso o revocato.

Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del D.Lgs. 502/92.

Acquisito, ai sensi dell'art. 19 comma 1 bis della L.R n. 22 del 2002 e della DGR 1363 del 16/09/2020, il parere della Quinta Commissione Consiliare rilasciato nella seduta n. 6 del 14/01/2021 (prot. n. 719 del 18/01/2021, agli atti al prot. n. 22006 del 19/01/2021) che recita: "parere favorevole all'unanimità, comprensivo delle modifiche e integrazioni, che andranno inserite negli Allegati A, B e C del provvedimento definitivo:

  1. Allegato A, pag. 2 di 7: il totale posti autorizzati sarà 530 anziché 520;
  2. Allegato A Tabella Nuove Udo, pag. 1 di 7: all’Udo 012642 Centro Diurno Rosa Zalivani viene inserita data 24/12/2020 ed esito 100% del rapporto di visita di verifica;
  3. Allegato A Tabella Nuove Udo, pag. 2 di 7: all’Udo 13029 Centro Diurno di Villa Breda viene inserita data 24/12/2020 ed esito 100% del rapporto di visita di verifica;
  4. Allegato A Tabella Variazioni anziani non autosufficienti, pag. 3 di 7: all’Udo 007498 Residenze Anziani Città di Treviso viene inserita data 24/12/2020 ed esito 100% del rapporto di visita di verifica;
  5. Allegato A Tabella Variazioni anziani non autosufficienti, pag. 3 di 7: all’Udo 011271 Centro di servizi Rosa Zalivani viene inserita data 24/12/2020 ed esito 100% del rapporto di visita di verifica;
  6. Allegato A Tabella Variazioni anziani non autosufficienti pag. 6 di 7: all’Udo 011087 Casa di Riposo San Biagio viene inserita data 12/01/2021 ed esito 100% del rapporto di visita di verifica;
  7. Allegato A Tabella Variazioni posti disabili, pag. 6 di 7: all’Udo 011520 Comunità Alloggio Casa Giulia plesso A + B viene inserita data 29/12/2020 ed esito 100% del rapporto di visita di verifica;
  8. Allegato A Tabella Variazioni posti disabili, pag. 7 di 7: all’Udo 011801 Centro Diurno Le Vele viene inserita data 18/12/2020 ed esito 100% del rapporto di visita di verifica".

Le modifiche ed integrazioni sopra indicate vengono recepite nel presente provvedimento ed inserite negli Allegati A, B, C, parti integranti del provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l’art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 242 del 22/02/2012;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Vista la DGR n. 1974 del 23/12/2018;

Vista la DGR n. 2029 del 30/12/2019;

Vista la DGR n.1252 del 1/09/2020;

Vista la DGR n. 1363 del 16/09/2020;

Acquisito il parere favorevole all'unanimità della Quinta Commissione Consiliare rilasciato nella seduta n. 6 del 14/01/2022

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Allegato A parte integrante e costitutiva del presente provvedimento che contiene per l’anno in corso le proposte di rilascio di accreditamento relativamente agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti, disabili e minori;
  3. di rilasciare l’accreditamento istituzionale, a valere dall’anno 2021, per tre anni fino al 31/12/2023, agli enti gestori delle nuove unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti, disabili e minori con esiti di visita positivi individuati nell’Allegato B;
  4. di rilasciare l’accreditamento istituzionale, a valere dall’anno 2021, per tre anni fino al 31/12/2023, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili relativamente alle variazioni dei posti in aumento, in diminuzione o variazione di livello assistenziale specificate nella colonna denominata oggetto, con esiti di visita di verifica positivi individuati nell’Allegato C, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
  5. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Regionale il rilascio dell’accreditamento istituzionale, per l’anno 2021, per gli enti gestori che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili di nuove unità di offerta e di unità di offerta con posti in aumento, in diminuzione o variazione di livello assistenziale, a seguito dell'acquisizione dei verbali di visita di verifica, riferiti alle istanze descritte nell’Allegato A del punto 2);
  6. di consentire anche per il 2021 l’ammissione delle istanze di rilascio di accreditamento;
  7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16, l’accreditamento è sospeso o revocato;
  8. di stabilire che in sede del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai requisiti prescritti ed elencati per ciascuna unità di offerta contenuta nell’Allegato B e Allegato C;
  9. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  10. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
  11. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
  12. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
  13. di notificare il presente atto agli enti gestori dei servizi di cui all’Allegato A, Allegato B e Allegato C e di darne comunicazione alle Aziende Ulss competenti per territorio, alle relative Conferenze dei Sindaci e ai Comuni;
  14. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell’attuazione ed esecuzione del presente atto;
  15. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, in caso di errori materiali del presente atto, dell’adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all’Azienda Ulss di riferimento;
  16. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  17. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  18. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_104_21_AllegatoA_440448.pdf
Dgr_104_21_AllegatoB_440448.pdf
Dgr_104_21_AllegatoC_440448.pdf

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